F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 3. RECLAMO S.S.D. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GATTOPARDO PALMA/NISSA DEL 25.11.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 7.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 3. RECLAMO S.S.D. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GATTOPARDO PALMA/NISSA DEL 25.11.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 7.12.2006) Con rituale e tempestivo atto la società Gattopardo Palma ha adito la C.A.F. avverso il provvedimento di cui in epigrafe. La decisione impugnata trae origine dalla sospensione per sopraggiunta oscurità, della gara di Allievi Regionali Gattopardo Palma/Nissa del 25.11.2006. Il Giudice Sportivo di 1° Grado, con Com. Uff. n. 15 del 30.11.2006, disponeva la ripetizione della gara. Interposto reclamo dal Nissa al Giudice Sportivo di 2° Grado, questi, sulla scorta del Com. Uff. n. 3 del 15.9.2006 – che attribuiva alle società ospitanti la facoltà di ospitare gare pomeridiane alle ore 15,30 ma “per gli impianti dotati di adeguata illuminazione” – in accoglimento del reclamo infliggeva all’attuale appellante Gattopardo Palma la sanzione della perdita della gara per 0 – 3. L’appello è infondato e va respinto. Dagli stessi atti ufficiali di gara emerge con chiarezza che il ritardato inizio dell’incontro è dipeso dalla tardiva presentazione dei documenti all’arbitro da parte della Gattopardo Palma; dall’allegazione prodotta dalla stessa appellante risulta che il campo – seppure all’atto di iscrizione al campionato veniva dichiarato dotato di illuminazione artificiale – non godeva di impianto elettrico di luci collegato alla rete. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gattopardo Palma di Montechiaro (Agrigento), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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