F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 1. RECLAMO SIG. ANGELINETTA PAOLO GIÀ DIRIGENTE DELLA F.C.D. GORDONA VALDICHIAVENNA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 del 30.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 1. RECLAMO SIG. ANGELINETTA PAOLO GIÀ DIRIGENTE DELLA F.C.D. GORDONA VALDICHIAVENNA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 del 30.11.2006) A seguito di deferimento del Procuratore Federale la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque infliggeva al signor Paolo Angelinetta all’epoca dei fatti dirigente della F.C.D. Gordona Valdichiavenna, l’inibizione per mesi 10, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere nel corso della gara Gordona/Bergamo del 22.3.2006, dapprima offeso e poi colpito con un pugno il signor Marco Callegari, presidente dell’A.S. Bergamo Calcio a Cinque, mentre si trovava nella tribuna ad assistere all’incontro. Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale il signor Paolo Angelinetta, negando di avere usato violenza nei confronti del signor Callegari e lamentando sostanzialmente la mancanza di elementi probatori certi e attendibili a suo carico. Il ricorso non è fondato e pertanto va respinto. Il quadro probatorio evidenziato dal primo Giudice per affermare la punibilità del signor Angelinetta, anche se basato su dichiarazioni unilaterali provenienti soltanto dai tesserati dell’A.S. Bergamo, non è del tutto privo di elementi di riscontro oggettivi che valgono ad attribuirgli un sufficiente grado di attendibilità, e che autorizzano ad escludere in modo assoluto la verosimiglianza di una ricostruzione alternativa dei fatti nei termini prospettati all’incolpato. La tesi difensiva dell’Angelinetta di una semplice lite verbale è smentita dal suo stesso Presidente, che parla dI semplici spintoni, così come è significativo il comportamento dello stesso signor Callegari che ha immediatamente chiesto l’intervento dei Carabinieri. A ciò si aggiunge, con portata dirimente, la certificazione medica attestante la contusione cervicale subita dal Callegari ed il suo impedimento all’attività lavorativa nei giorni successivi. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Angelinetta Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it