F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 6. RECLAMO SIG. SETTEN ETTORE PRESIDENTE DELLA TREVISO F.B.C. 1992 S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.1.2007, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI GIOVANILI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 6. RECLAMO SIG. SETTEN ETTORE PRESIDENTE DELLA TREVISO F.B.C. 1992 S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.1.2007, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI GIOVANILI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006) All’esito dell’esame degli atti trasmessi dal Presidente del Comitato Provinciale di Padova Lega Nazionale Dilettanti - Settore Giovanile e Scolastico in ordine allo svolgimento di un torneo tra formazioni giovanili non omologato disputato, in data 1.11.2006, tra le formazioni, categoria “Esordienti” delle società sportive Vicenza Calcio S.p.A., Chievo Verona S.r.l., Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Noventa Padovana SSD a r.l., presso l’impianto sportivo di quest’ultima società, il Presidente del Comitato Regionale Veneto, rilevato il difetto di autorizzazione del predetto torneo denominato “Esordiente ‘96”, nonché l’irregolarità dalle modalità di svolgimento dello stesso rispetto ai limiti imposti dalla normativa federale per i tornei giovanili, deferiva al Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Veneto settore per l’attività giovanile e scolastica la Noventa Padovana SSD a r.l., per rispondere di infrazione alle norme federali relative all’organizzazione di tornei nell’ambito del Settore Giovanile ed alla partecipazione agli stessi, nonchè le società sportive Vicenza Calcio S.p.A., Chievo Verona S.r.l. e Treviso F.C. 1993 S.r.l. per aver partecipato con propri giocatori ad un torneo non autorizzato. Il Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Veneto settore per l’attività giovanile e scolastica, ascoltati i delegati delle società sportive A.C Chievo Verona S.r.l. e Treviso F.C. 1993 S.r.l. che ne avevano fatto espressa richiesta e letta la memoria depositata dalla Noventa Calcio SSD a r.l., con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che le difese presentate e le dichiarazioni rese dai delegati dei soggetti deferiti hanno confermato sia l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione non autorizzata che la partecipazione alla stessa delle società deferite, nonché l’irregolarità delle modalità con le quali lo stesso torneo si è svolto rispetto alla relativa regolamentazione stabilita dalla normativa federale, ha inflitto le seguenti sanzioni: • inibizione sino al 28.2.2007 al Presidente della società Noventa Calcio SSD a r.l., per aver organizzato un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione federale e per avervi fatto partecipare calciatori tesserati per la propria società; • inibizione sino al 31.1.2007 ai sigg. Presidenti pro-tempore delle società A.C. Chievo Verona S.r.l.. Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Vicenza Calcio S.p.A., per aver fatto partecipare calciatori tesserati per le proprie società ad un torneo non autorizzato; • ammenda di € 200,00 a carico della società Noventa Calcio SSD a r.l., per aver organizzato un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione federale e per avervi fatto partecipare calciatori tesserati per la propria società; • ammenda di € 100,00 ciascuna a carico delle società A.C. Chievo Verona S.r.l., Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Vicenza Calcio S.p.A., per aver fatto partecipare giocatori tesserati per le proprie società ad un torneo non autorizzato”. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Ettore Setten, Presidente della Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. il quale lamenta: (i) la violazione o falsa applicazione dell’articolo 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine all’attività effettivamente svolta; (ii) la tardiva notifica del deferimento del Presidente del Presidente del Comitato Regionale Veneto S.G.S. rispetto ai termini stabiliti dalla normativa federale; (iii) la violazione o falsa applicazione degli articoli 12 e 21 N.O.I.F., l’art. 35 del regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e l’articolo 2 C.G.S., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante la responsabilità. Per quanto esposto, il ricorrente ha richiesto, “nel merito in via principale: in riforma della decisione del Giudice Sportivo di 2° grado di cui al Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006 del Comitato Regionale Veneto – Settore Giovanile e Scolastico, annullarsi la sanzione dell’inibizione sino al 31.01.2007 irrogata al geom. Ettore Setten”. Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 10.1.2007, l’avvocato Salvatore Raciti, rappresentante di fiducia del signor Ettore Setten, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel reclamo e ne chiedeva l’accoglimento. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione di violazione o falsa applicazione dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine all’attività effettivamente svolta è infondata e, pertanto, deve essere disattesa. Risulta evidente, infatti, come la decisione impugnata sia in linea con l’addebito contestato in sede di deferimento e come la stessa valuti la condotta della società rappresentata dal signor Setten in ordine all’osservanza delle norme del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastico, disposizioni che disciplinano l’organizzazione e la partecipazione a tornei svolti in tale ambito. Il ricorrente, pertanto, erra nel ritenere che il Giudice di prime cure abbia voluto ricondurre la fattispecie oggetto del deferimento a quella disciplinata dall’articolo 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. L’addebito contestato alla società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., e conseguentemente al signor Setten, è previsto sia dal Com. Uff. n. 1, art. 6, punto 3 lett. b), del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che dal Com. Uff. Comitato Regionale Veneto n. 1 del 14.7.2006. Tale ultimo regolamento stabilisce all’art. 1.39 – denominato, appunto, “partecipazione di calciatori a tornei non autorizzati” – che “è tassativamente vietato a società e calciatori tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla federazione stessa…”. Prescrizione violata dalla Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. attraverso la partecipazione al Torneo organizzato dalla Noventa Calcio SSD a r.l.. In riferimento, invece, alla natura della manifestazione sportiva in questione, il cui svolgimento è pacifico, si rileva come la ricostruzione del Giudice Sportivo sia corretta e debba essere confermata. Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, l’evento svoltosi in data 1.11.2006 possiede gli elementi propri del Torneo. Sul punto, oltre a quanto già evidenziato dal Giudice di prime cure, sussistono ulteriori circostanze che confermano tale natura della manifestazione: a) le squadre partecipanti si sono affrontate seguendo un calendario di incontri, preventivamente stilato, cosiddetto “all’italiana”, ossia con un sistema di gare incrociate che permette di far giocare ogni squadra contro tutte le altre; b) le stesse squadre hanno partecipato alle gare con le maglie ufficiali delle società di appartenenza e non con semplici casacche idonee a differenziare le formazioni le une dalle altre; c) al torneo è stata attribuita una denominazione. In ordine all’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente, questa Commissione ritiene che il denunciato difetto non sussiste e che, pertanto, l’eccezione non possa essere accolta. Il ricorrente assume che la sanzione inflitta avrebbe dovuto essere comminata al dirigente responsabile del settore giovanile della Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., signor Bruno Garbujo, in quanto lo stesso risulterebbe possedere poteri di rappresentanza della stessa società nell’ambito di propria competenza. A sostegno di quanto assunto, il ricorrente produce copia della delibera del Consiglio di Amministrazione della Treviso F.B.C. 1993 S.r.l del 4.8.2005, con la quale l’organo societario ha conferito deleghe di rappresentanza della società ai signori Setten e Garbujo. Dal confronto tra i poteri conferiti al Setten e quelli attribuiti al Garbujo, si evince, però, chiaramente, come questi ultimi risultano talmente generici e non esclusivi, da non poter escludere la responsabilità del ricorrente per le violazioni oggetto del presente procedimento disciplinare. Il Garbujo, peraltro, secondo la delega sopra richiamata, doveva, comunque, agire “secondo le direttive” del Setten. In ultimo, questa Commissione osserva che, sulla base dell’analisi degli atti processuali e delle circostanze descritte dal ricorrente, la sanzione irrogata allo stesso risulta eccessiva rispetto alla violazione commessa e che, pertanto, la stessa debba essere ridotta. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal signor Setten Ettore, riduce a tutto il 15.1.2007 la sanzione dell’inibizione inflitta al Presidente Setten Ettore. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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