F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 16/01/2007 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA DELLE SANZIONI INFLITTE ALL’U.S. PRO VERCELLI S.R.L. (AMMENDA DI € 2.000,00) ED AL SUO LEGALE RAPPRESENTATE SIG. BIANCO GIUSEPPE (INIBIZIONE ANNI 1) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 E 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A, PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 16/01/2007 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA DELLE SANZIONI INFLITTE ALL’U.S. PRO VERCELLI S.R.L. (AMMENDA DI € 2.000,00) ED AL SUO LEGALE RAPPRESENTATE SIG. BIANCO GIUSEPPE (INIBIZIONE ANNI 1) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 E 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A, PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006) La Procura Federale, con atto del 19.11.2006, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la societa U.S. Pro Vercelli s.r.l. - unitamente al vice presidente e legale rappresentante Giuseppe Bianco - per rispondere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, C.G.S. per la condotta ascritta al suo legale rappresentante. La Procura ha rilevato, infatti, che la Commissione Vigilanza Societa di Calcio l’ha informata dell’esito della “verifica dei requisiti ed adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006 ai fini dell’ammissione della societa U.S. Pro Vercelli S.r.l. ai campionati professionistici 2006/2007” ed ha accertato che la societa medesima “non ha depositato presso la CO.VI.SO.C., entro il termine del 27.6.2006, ore 19,00, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alla mensilita di marzo 2006, essendo stato effettuato il pagamento in data 7.7.2006”. Conseguentemente, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 89 N.O.I.F. sui poteri del Consiglio Federale di stabilire i requisiti per l’iscrizione al campionato e di quanto, a tale proposito, stabilito nel prefato comunicato 180/A, l’attrice ha ritenuto integrata la violazione, da parte del legale rappresentante della societa piemontese, dell’art. 7, comma 3 bis C.G.S. e che la U.S. Pro Vercelli dovesse rispondere direttamente di tale violazione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S.. La Commissione Disciplinare s’e pronunciata sul deferimento con deliberazione contenuta nel Com. Uff. n. 98/C, in data 30.11.2006, assumendo che la societa deferita “ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti relativi al marzo 2006 oltre il termine perentorio delle ore 19:00 del 27.6.2006, provvedendovi solo in data 7.7.2006 per cui la Procura Federale invoca per la societa l’ammenda di €2.000,00”, ha ritenuto che “la richiesta avanzata dalla Procura Federale debba essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti” ed ha disposto di infliggere alla U.S. Pro Vercelli s.r.l. “la sanzione di €2.000,00 di ammenda”. Con atto del 18.12.2006, la Procura Federale ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare innanzi menzionata lamentando che, pacifici i fatti a motivo dell’atto di deferimento e come tali assunti dal primo Giudice ai fini dell’applicazione della sanzione, quest’ultimo abbia adottato un provvedimento incongruo rispetto alle previsioni normative di riferimento. Infatti, secondo l’appellante, relativamente all’art. 7, comma 3bis, C.G.S., “allo stato della vigente normativa” non vi e “discrezione nella comminatoria della sanzione, che, necessariamente, consiste nella penalizzazione di un punto nel campionato di competenza.” Formulate, cosi, alcune considerazioni in ordine al rapporto tra le fonti normative regolanti la fattispecie, la Procura ha chiesto che la C.A.F., in parziale accoglimento della decisione appellata, “voglia irrogare alla predetta societa la sanzione di un punto di penalizzazione”. La U.S. Pro Vercelli ha dedotto con atto del 20.12.2006 nel quale, in sintesi, ha sottoposto alla C.A.F. le seguenti argomentazioni: - natura alternativa delle sanzioni di cui all’art. 7, comma 3bis, C.G.S.; - inidoneita del disposto delle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 180/A a “scalfire” la previsione dell’art. 7, comma 3bis, anche per un profilo di ordine cronologico nell’approvazione delle norme in asserito contrasto e del rapporto tra di esse; - univocita del regime sanzionatorio applicabile in fattispecie, da individuare nell’art. 7, comma 3bis, C.G.S; - carenza di potere del Consiglio Federale ad introdurre, con le disposizioni annuali relative al diritto all’iscrizione ai campionati, “nuove sanzioni sulla base di un semplice Com. Uff., senza una espressa previsione delle stesse da parte del Codice di Giustizia Sportiva”, determinandosi altrimenti un sovvertimento del rapporto gerarchico tra fonti; - intento del “legislatore sportivo”, mediante l’emanazione delle norme contenute nei CC.UU. nn. 180/A e 183/A “di addivenire ad una elaborazione” dell’art. 7, comma 3bis C.G.S “che non fosse cristallizzata in una rigida e immodificabile previsione sanzionatoria, ma consentisse, al contrario, una gradualita punitiva, mediante l’alternativita tra l’ammenda e la penalizzazione” in rapporto all’entita ed alla gravita della violazione; - coerenza della decisione della Commissione Disciplinare con questa interpretazione, alla quale la stessa Procura avrebbe dovuto prestare ossequio tenendo conto di altre vicende verificatesi in subiecta materia, connotate da condotte societarie ben piu gravi ed allarmanti e nei confronti delle quali e pure stata irrogata la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica; - inaccettabilita della discrasia, in termini di proporzionalita della sanzione, che si determina - in assenza di una discrezionalita per il Giudice di stabilire sanzioni alternative alla penalizzazione - tra fattispecie connotate da differente gravita. Sulla base di siffatte considerazioni la deducente ha concluso, cosi, chiedendo che la C.A.F., “riconosciuta la validita e la fondatezza delle ragioni esposte”, respinga l’appello, per l’effetto confermando l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare. In data 13.1.2007 la U.S. Pro Vercelli ha depositato una memoria, aggiunta alle deduzioni gia rassegnate, nella quale ha fatto riferimento alla decisione assunta dalla Commissione Disciplinare in una fattispecie relativa a violazione di norme in materia di requisiti per l’iscrizione ai Campionati riguardante altra societa, nella quale le violazioni dei termini posti dalle norme federali sono state qualificate come meramente “formali”, e stata esclusa la negligenza nella condotta dei tesserati ed il “leggero ritardo” e stato riferito alle circostanze di forza maggiore che la deferita aveva rappresentate, cosi che non ne sono scaturite sanzioni e la Procura non ha ritenuto sussistenti i presupposti per proporre appello. Inoltre, la stessa deducente ha fatto riferimento alla diacronia dei termini posti dalle norme federali rispetto a quanto consentito da quelle tributarie in materia di termini per il versamento delle ritenute sugli stipendi da parte del sostituto d’imposta, rispettate dalla societa nella circostanza. Ciononostante, la Procura ha ritenuto di gravarsi della decisione della Commissione Disciplinare, seppure la violazione ascritta fosse di entita meno significativa rispetto a quella della fattispecie posta a comparazione. Tanto premesso, la U.S. Pro Vercelli ha concluso confermando la richiesta di dichiarazione d’inammissibilita, ovvero di reiezione nel merito, dell’appello “proposto dal Procuratore federale, con integrale conferma dell’impugnata delibera di primo grado”. All’udienza odierna il rappresentante della Procura, professor Lener, confermando motivi e conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio d’appello, ha chiarito che - nel giudizio a quo - il verbale mostra come la richiesta della Procura fosse, anche in quella sede, indirizzata ad ottenere la penalizzazione di un punto in classifica e non l’ammenda a carico della U.S. Pro Vercelli, diversamente da quanto riportato nel Com. Uff. della Commissione Disciplinare. Comunque, ancorche la Commissione Disciplinare abbia deciso motivando nel senso della piena adesione alla richiesta dell’attrice (ma, in concreto, abbia irrogato alla societa la sola ammenda), cio non e circostanza preclusiva del potere d’appello della Procura, la quale insiste per l’unicita della sanzione stabilita dalle norme vigenti per violazioni del tipo di quella realizzata dalla U.S. Pro Vercelli, anche con riferimento al rinvio a strumenti attuativi che il C.G.S. prevede per espresso. A favore della U.S. Pro Vercelli hanno argomentato: l’avvocato Cozzone, il quale ha eccepito l’inammissibilita dell’appello, tenuto conto delle conclusioni rese dal rappresentante della Procura nell’udienza dinanzi alla Commissione Disciplinare, come riportato nella motivazione della delibera da quest’ultima adottata. In secondo luogo ha evidenziato come, realizzandosi un contrasto tra norme, spetti dirimerlo alla Corte Federale. Ove le disposizioni del Com. Uff. n. 180/A prevalessero sul C.G.S., il deferimento sarebbe errato dall’origine, perche esso deve fondarsi sul Codice; pleonastica sarebbe, diversamente opinando, la previsione dell’art. 7, comma 3bis, C.G.S.: ha ribadito, infine, la mancanza di graduazione nelle sanzioni che si realizzerebbe non ammettendo l’alternativita tra ammenda e penalizzazione di punti in classifica; l’avvocato Chiacchio, da parte sua, ha eccepito l’inammissibilita dell’appello per carenza di interesse da parte della Procura, rilevato in rapporto ad altra vicenda presa a comparazione, nella quale la Procura non ha proposto appello avverso la decisione di proscioglimento della deferita ed ha argomentato, poi, circa l’esigenza di un’uniformita tra condotte e sanzioni in sede di giustizia sportiva; l’avvocato Scheda ha invece limitato l’intervento ad un richiamo al blasone della U.S. Pro Vercelli ed alla sua importanza nella storia del calcio italiano. Tutti hanno concluso in consonanza con le conclusioni contenute negli atti scritti. La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza della Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C pubblicata nel Com. Uff. n. 98/C, in data 30.11.2006, con la quale e stata irrogata alla U.S. Pro Vercelli la sanzione dell’ammenda, in luogo di quella della penalizzazione di un punto in classifica, per violazione delle disposizioni contenute nel Com. Uff. del Consiglio Federale n. 180/A, in data 31.3.2006, in materia di termini per il versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni ai tesserati. Preliminarmente la Corte ritiene infondate le eccezioni d’inammissibilita dell’appello sottoposte dalla resistente nelle deduzioni ed al dibattimento. Infatti: - la domanda giudiziale della Procura Federale, in occasione del deferimento della U.S. Pro Vercelli, era inequivoca e aveva a riferimento il Com. Uff. del Consiglio Federale n. 180/A del 2006 e l’art. 7, comma 3bis C.G.S.; cosi che - anche a voler ammettere che innanzi alla Commissione Disciplinare il rappresentante dell’attrice abbia, piu o meno per errore materiale, concluso con la richiesta di irrogazione dell’ammenda e non della penalizzazione di un punto in classifica - la sola questione che assume rilievo in questa sede e quella relativa alla interpretazione delle disposizioni in riferimento data dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C nei motivi della decisione, non anche l’asserita contraddittorieta di un appello proposto avverso una decisione che, espressamente in parte motiva, afferma di aver accolto totalmente le richieste dell’attrice; - non puo essere affermata alcuna carenza d’interesse ad appellare in capo alla Procura con i motivi - comparativi con altre vicende - assunti dalla deducente. La Procura e titolare dell’azione nei confronti dei tesserati e delle societa affiliate alla F.I.G.C. nell’interesse generale dell’ordinamento federale e, dunque, e sempre ravvisabile un interesse ad assumere iniziative processuali che trovi riscontro nella coerente interpretazione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva delle Norme che tale ordinamento regolano. Tanto premesso in tema di ammissibilita dell’appello, questa Commissione lo ritiene, altresi, fondato nel merito. Con il Com. Uff. n. 180/A, pubblicato il 31.3.2006, il Consiglio Federale ha approvato gli “Adempimenti in ordine alla ammissione ai campionati professionistici 2006/2007”. Tra tali adempimenti vi e quello, stabilito alla lettera B), punto 4), in base al quale le societa sono “tenute” a far pervenire alla CO.VI.SO.C., entro il termine del 27.6.2006 ore 19:00, “una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della societa e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, corredata dal modelli <>, attestanti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competenti Leghe.” L’inosservanza “del suddetto termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal presente punto”, ha stabilito il Consiglio Federale, “costituisce illecito disciplinare ed e sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2006/2007”. Dunque: chiara la previsione dell’obbligo al quale le societa dovevano adempiere nel termine assegnato e chiara la sanzione da comminare alle inadempienti, anche con riferimento al solo termine di trasmissione alla CO.VI.SO.C., oltre che, ovviamente, alla eventuale e piu sostanziale omissione dei versamenti all’Erario ed agli Enti previdenziali; perentorio il termine e tassativa l’entita della sanzione per l’ipotesi del mancato rispetto dell’obbligo posto. La U.S. Pro Vercelli, resistente in appello, ha pero dedotto nel senso che – trovando fondamento la sanzione medesima nella previsione dell’art. 7, comma 3bis, C.G.S., il quale dispone che “la societa che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici e punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni dell’ammenda o di un punto di penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto dalle disposizioni federali” - dovrebbe accedersi ad un’interpretazione secondo la quale le inadempienze possano esser sanzionate con ammenda o penalizzazione in rapporto alla loro gravita valutata dal Giudice, salva l’ipotesi di un illegittimo contrasto tra fonti, la gerarchia delle quali ne risulterebbe sovvertita. Le tesi della resistente non hanno pregio e nessun rapporto di gerarchia delle fonti e stato violato dal Consiglio Federale o dalla Procura attrice nell’interpretazione sulla quale ha fondato l’appello; di converso, merita di esser riformato il provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C. Dall’esame delle disposizioni di riferimento, infatti emerge chiaramente che: 1) il C.G.S. (art. 7, comma 3bis) stabilisce il limite entro il quale il Consiglio Federale puo contenere le sanzioni in materia di violazione degli obblighi da adempiere da parte delle societa affiliate per l’ammissione al campionato, tali potendo essere esclusivamente “l’ammenda” e “un punto di penalizzazione in classifica”; 2) nel limite posti dal C.G.S., il Consiglio Federale, nello stabilire annualmente gli obblighi ai quali le societa sono assoggettate ai fini dell’iscrizione ai campionati, pone - con riferimento a ciascuno degli adempimenti stessi ed in rapporto all’importanza che ciascuno assume quale elemento indicatore della regolarita della gestione delle richiedenti l’ammissione - la sanzione relativa, indicandola nell’ammenda (e, in tali casi, indicandone il valore in numerario, come, ad esempio, nell’ipotesi di mancato adempimento dell’obbligo di cui alla lettera B], punto 3], l’inosservanza del quale prevede l’ammenda di 20 mila euro per le societa della Lega Nazionale Professionisti e di 10 mila euro per le societa della Lega Nazionale Professionisti Serie C o nella penalizzazione di un punto in classifica (come, appunto, per le violazioni degli obblighi di cui alla lettera B], punto 4]). Conseguentemente, la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, appellata dalla Procura Federale e della quale, invece, la U.S. Pro Vercelli ha chiesto la conferma, e del tutto disancorata del meccanismo introdotto dalle norme di riferimento (cioe l’art. 7, comma 3bis, C.G.S. e il Com.Uff. n. 180/A del 31.3.2006 del Consiglio Federale) e - sull’erroneo presupposto dell’alternativita tra le sanzioni rimessa alla discrezionalita del Giudice e non, invece, agli Organi Federali in sede applicativa - deve essere riformata nel senso richiesto dall’appellante, disponendo che alla U.S. Pro Vercelli sia comminata, in luogo dell’ammenda, la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica nel massimo campionato al quale partecipa nell’anno sportivo in corso. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la decisione impugnata ed infligge alla societa Pro Vercelli S.r.l. di Vercelli in luogo dell’ammenda di €2.000,00 la sanzione della penalizzazione di 1 un punto in classifica nel campionato in corso. Conferma nel resto.
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