F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 16/01/2007 3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA DELLE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. LONGOMBARDO IGNAZIO E DELL’AMMENDA DI €250,00 ALLA F.C. VITTORIA S.R.L., RISPETTIVAMENTE INFLITTE A SEGUITO DI PROPRI DEFERIMENTI: 1. PROT. N. 1677/448PF/SP/EN DEL 5.6.2006; – AL SIG. LONGOMBARDO IGNAZIO NELLA SUA QUALITA DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA F.C. VITTORIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 3 BIS C.G.S. INTRODOTTO CON C.U. 183/A DEL 31.3.2006, IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E C.U. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A), PAR. I, LETT. B) PUNTO 1, PER NON AVER FATTO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE DEL 18.5.2006 I PROSPETTI CONTENENTI I RAPPORTI PA E PD DETERMINATI SULLA BASE DI UN BILANCIO DI COMPETENZA AL 31.3.2006; LA SOCIETA F.C. VITTORIA S.R.L. PER RESPONSABILITA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE. 2. PROT. N. 1729/468PF/SP/EN DEL 9.6.2006 – AL SIG. IGNAZIO LONGOMBARDO NELLA SUA QUALITA AMMINISTRATORE UNICO DELLA F.C. VITTORIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 85 E 90, N.O.I.F., PER NON AVER FATTO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE DEL 18.5.2006 IL PROSPETTO RI CON INDICAZIONE DEL RAPPORTO RICAVI/INDEBITAMENTO DETERMINATO SULLA BASE DI UN BILANCIO DI COMPETENZA AL 31.3.2006; – LA SOCIETA F.C. VITTORIA S.R.L. PER RESPONSABILITA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE. 3. PROT. N. 453/6/PF/SP/AD DEL 20.10.2006 – AL SIG. IGNAZIO LONGOMBARDO NELLA SUA QUALITA AMMINISTRATORE UNICO DELLA F.C. VITTORIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F. PER OMESSO DEPOSITO DEI PROSPETTI PA E PD E DEL RAPPORTO RI CALCOLATI SULLE RISULTANZE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 30.6.2005; – LA SOCIETA F.C. VITTORIA S.R.L. PER RESPONSABILITA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 106/C del 7.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 16/01/2007 3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA DELLE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. LONGOMBARDO IGNAZIO E DELL’AMMENDA DI €250,00 ALLA F.C. VITTORIA S.R.L., RISPETTIVAMENTE INFLITTE A SEGUITO DI PROPRI DEFERIMENTI: 1. PROT. N. 1677/448PF/SP/EN DEL 5.6.2006; - AL SIG. LONGOMBARDO IGNAZIO NELLA SUA QUALITA DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA F.C. VITTORIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 3 BIS C.G.S. INTRODOTTO CON C.U. 183/A DEL 31.3.2006, IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E C.U. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A), PAR. I, LETT. B) PUNTO 1, PER NON AVER FATTO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE DEL 18.5.2006 I PROSPETTI CONTENENTI I RAPPORTI PA E PD DETERMINATI SULLA BASE DI UN BILANCIO DI COMPETENZA AL 31.3.2006; LA SOCIETA F.C. VITTORIA S.R.L. PER RESPONSABILITA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE. 2. PROT. N. 1729/468PF/SP/EN DEL 9.6.2006 - AL SIG. IGNAZIO LONGOMBARDO NELLA SUA QUALITA AMMINISTRATORE UNICO DELLA F.C. VITTORIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 85 E 90, N.O.I.F., PER NON AVER FATTO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE DEL 18.5.2006 IL PROSPETTO RI CON INDICAZIONE DEL RAPPORTO RICAVI/INDEBITAMENTO DETERMINATO SULLA BASE DI UN BILANCIO DI COMPETENZA AL 31.3.2006; - LA SOCIETA F.C. VITTORIA S.R.L. PER RESPONSABILITA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE. 3. PROT. N. 453/6/PF/SP/AD DEL 20.10.2006 - AL SIG. IGNAZIO LONGOMBARDO NELLA SUA QUALITA AMMINISTRATORE UNICO DELLA F.C. VITTORIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F. PER OMESSO DEPOSITO DEI PROSPETTI PA E PD E DEL RAPPORTO RI CALCOLATI SULLE RISULTANZE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 30.6.2005; - LA SOCIETA F.C. VITTORIA S.R.L. PER RESPONSABILITA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 106/C del 7.12.2006) Con provvedimento in data 24.11.2006 la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, riuniti i deferimenti in data 5.6.2006, 9.6.2006 e 20.10.2006 a carico del signor Longobardo Ignazio, amministratore della societa F.C. Vittoria S.r.l. e di quest'ultima, deliberava di sanzionare la societa F.C. Vittoria S.r.l. con l'ammenda di €250,00 ed il signor Longobardo Ignazio con un anno di inibizione, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 7, comma 1, C.G.S. in relazione agli articoli 85 e 90 N.O.I.F. per non aver fatto pervenire alla CO.VI.SO.C. entro il 18.5.2006 il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento determinata sulla base del bilancio di competenza al 31.3.2006 e la medesima violazione di cui sopra, per non aver fatto pervenire i prospetti contenenti i parametri PA e PD e il rapporto RI calcolato sulle risultanze del bilancio di esercizio al 30.6.2005; non riteneva invece sussistente la violazione dell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S. - contestata per aver omesso di trasmettere prospetti PA e PD, insieme al bilancio al 31.3.2006 della societa, come previsto dal Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006 par. I, lett. b), punto 1 - ritenendo che tale omissione attenesse a norme relative “alle iscrizioni ai campionati professionistici per la stagione 2006/2007, perche la societa retrocedenda nel campionato dilettanti e poi effettivamente retrocessa non era tenuta all'adempimento”. Ha ricorso contro tale provvedimento il Procuratore Federale, con preannuncio di ricorso comunicato con telegramma dell'11.12.2006 e motivi di appello specificati con nota 21.12.2006 dolendosi della mancata sanzione per la violazione dell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S. come sopra evidenziata ritenendo che, al fine del ricorrere dell'illecito, rilevi lo status della societa deferita al tempo in cui e stata commessa la violazione addebitata e chiedendo pertanto che, in parziale riforma del provvedimento impugnato, sia irrogata alla societa Vittoria la sanzione di un punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato 2006/2007, ferme le sanzioni dell'inibizione di un anno al signor Longombardo e dell'ammenda di €250,00 a carico della predetta societa calcistica. Il ricorso e inammissibile per carenza di interesse. Ritiene infatti questa Commissione che l'Ufficio della Procura Federale abbia ottenuto, dalla Commissione Disciplinare, con il provvedimento impugnato, proprio l’irrogazione di sanzioni di qualita e specie corrispondenti a quelle richieste. Ed invero, dalla lettura del verbale della riunione dinanzi la Commissione Disciplinare in data 24.11.2006, emerge che il Procuratore Federale aveva richiesto la irrogazione della sanzione di un anno di inibizione piu ammonizione per la persona fisica e di €600,00 di ammenda per la societa. Come emerge chiaramente dal verbale in questione il Procuratore non aveva dunque chiesto anche l'applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione oggetto del presente appello. Codesta sanzione viene infatti solo ora richiesta con il ricorso in decisione che conseguentemente deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, per carenza di interesse, il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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