F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 16/01/2007 5. RECLAMO DELLA S.S. ROMULEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PRIORI FABIO FINO AL 19.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 7.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 16/01/2007 5. RECLAMO DELLA S.S. ROMULEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PRIORI FABIO FINO AL 19.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 25 del 7.12.2006) Con provvedimento del 7.12.2006, Com. Uff. n. 25 del Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attivita Giovanile e Scolastica, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, la squalifica inflitta al calciatore Priori Fabio veniva ridotta dal 30.10.2010 al 19.3.2009. Avverso detta decisione la S.S. Romulea, in data 13 dicembre 2006, presentava ricorso a questa Commissione d’Appello Federale chiedendo l’irrogazione di sanzioni alternative, direttamente o attraverso l’invio degli atti, ai sensi dell’art. 22 punto 1, lett. a) C.G.S., alla Corte Federale, e, comunque la riduzione della sanzione dal 19.3.2009 al 30.4.2008. La societa impugnante chiedeva, infine, di essere sentita, ma all’odierna riunione non era presente. Il ricorso non puo trovare accoglimento. Quanto al primo motivo di impugnazione, la Commissione osserva che l’invocato art. 22 punto 1, lettera a) consente la trasmissione degli atti alla Corte Federale, nella veste in questo caso di giudice delle leggi, laddove ci si trovi davanti ad un irrisolvibile contrasto di giudicati risalente a diversa interpretazione da parte di piu organi di giustizia sportiva della stessa disposizione normativa, cosi che la decisione della Corte Federale possa determinare quella corretta, anche attraverso sentenze di tipo additivo. Nel caso di specie, pero, non vi sono decisioni discordi da ricondurre ad unita, posto che nemmeno la S.S. Romulea mette in discussione la corretta applicazione della norma da parte dei giudici di primo e secondo grado, per cui non vi e spazio per sollecitare l’intervento della Corte Federale. Quanto, invece, alla misura della sanzione inflitta al calciatore Priori, non puo non tenersi presente che il giovane si e reso colpevole di un atto di violenza nei confronti del direttore di gara di particolare rilevanza ed odiosita, accompagnato dal protrarsi dell’atteggiamento di minaccia ben oltre lo stesso episodio cruento, e senza che vi sia stata resipiscenza di alcun tipo, visto che le scuse sono state presentate all’arbitro non nell’immediato dopopartita, ma diverso tempo dopo, e, quindi, con valenza sicuramente inferiore. Il Priori era, inoltre, il capitano della squadra, il che avrebbe dovuto indurlo ad un atteggiamento di ancora maggiore responsabilita. La squalifica, in primo grado inflitta fino al 30.10.2010, e stata ridotta sostanzialmente in secondo grado, fino al 19.3.2009, con motivazione che ha tenuto adeguatamente conto di tutte le circostanze della vicenda, cosicche non vi e spazio per l’ulteriore riduzione invocata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Romulea di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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