F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 1. RECLAMO DELLA C.S. ARDISCI E SPERA 1906 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS NOVA GIUSSANO/ARDISCI E SPERA DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 1. RECLAMO DELLA C.S. ARDISCI E SPERA 1906 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS NOVA GIUSSANO/ARDISCI E SPERA DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006) Il C.S. Ardisci e Spera 1906 ha proposto reclamo avverso la decisone della Commissione Disciplinare presso il C. R. Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006, che, tra l’altro aveva inflitto alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara Vis Nova Giussano/Ardisci e Spera 1906 del 26.11.2006, chiedendo a questa C.A.F. di ripristinare il precedente risultato sul campo che aveva dato ad essa la vittoria per 3 a 1 contro il Vis Nova Giussano; di revocare l’ammenda inflittale pari ad euro 160,00 e la squalifica comminata nei confronti del calciatore Luca Rancati, nonché l’inibizione comminata nei confronti del dirigente accompagnatore, signor Luciano Grammatica. Osserva preliminarmente questa C.A.F. che il ricorso è inammissibile. Nella fattispecie in esame, il ricorso non è stato sottoscritto, né presentato dalla predetta società, per mezzo del suo presidente, ma unicamente dal difensore da essa nominato per l’assistenza in giudizio con delega a margine dell’atto e nemmeno in calce allo stesso. Sul punto la giurisprudenza di questa Commissione è costante nella sua interpretazione e costituisce orientamento ampiamente consolidato. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29, comma 1 C.G.S, perché sottoscritto da persona non legittimata, il reclamo come sopra proposto dalla C.S. Ardisci e Spera 1906 di Como e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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