F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 2. RECLAMO DELLA POL. PRO REGGINA 97 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 22.5.2008 CON L’OBBLIGO DI SVOLGERE LE PARTITE INTERNE A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 2. RECLAMO DELLA POL. PRO REGGINA 97 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 22.5.2008 CON L’OBBLIGO DI SVOLGERE LE PARTITE INTERNE A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 21.12.2006) Con rituale e tempestivo gravame la A.S.D. Polisportiva Pro Reggina ’97, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio Femminile Serie B – ha proposto appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 40 del 21.12.2006), nel rigettare il reclamo proposto, aveva confermato la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 28 del 22.11.2006) aveva irrogato, aggravandola, la sanzione della squalifica del campo di gara a tutto il 28.5.2008, con obbligo di svolgere le partite interne in campo neutro ed a porte chiuse sino al termine della squalifica. Il Giudice Sportivo, infatti, in dipendenza dei gravi episodi di violenza refertati, aveva irrogato alla odierna appellante l’ammenda di € 5.000,00, la squalifica del campo di gara fino al 21.11.2007, con obbligo di disputare le gare interne in campo neutro ed a porte chiuse ex art. 13, comma d) C.G.S.. La Commissione Disciplinare aveva motivato la sua decisione assumendo che la responsabilità della reclamante trovava il fondamento negli artt. 9, 10, 11 e 13 C.G.S. che, pur non richiamati formalmente, erano stati correttamente e sostanzialmente applicati dal Giudice Sportivo. Assumeva la Commissione Disciplinare che, ritenute applicabili le sanzioni previste dagli artt. sovra citati, l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 13 C.G.S., in quanto norma di raccordo e di chiusura, era da ritenersi del tutto corretta. Pertanto, considerata la gravità e la plurioffensività delle reiterate condotte poste in essere e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 32, comma 3, C.G.S., aggravava la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Con atto d’appello ritualmente proposto la A.S.D. Polisportiva Pro Reggina ’97, con specifico riferimento alla “reformatio in peius”, ha sostenuto la sua inapplicabilità, non ricorrendone i presupposti, delle sanzioni previste dall’art. 13 C.G.S., contestando, all’uopo, l’interpretazione datane dalla Commissione Disciplinare. Osservava, infatti, l’appellante che, avendo il disposto di cui all’art. 13 C.G.S. il carattere di norma generale, il richiamo normativo avrebbe dovuto essere riferito al disposto di cui all’art. 11 C.G.S., che è norma speciale e che determina la fattispecie e la sanzione da irrogare quale conseguenza della violazione della fattispecie stessa. Si doleva, altresì, l’appellante che, non sussistendo a suo carico alcuna recidiva specifica, la sanzione avrebbe dovuto essere limitata all’ammenda, con esclusione, quindi, della squalifica del campo per una durata, comunque, non superiore a due giornate effettive di gara. Ciò premesso la C.A.F. osserva che l’appello proposto è parzialmente fondato limitatamente ai motivi di seguito specificati. Correttamente la Commissione Disciplinare avrebbe, infatti, dovuto sanzionare ex artt. 9 e 11, comma 3, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, l’operato ed il comportamento dei sostenitori della società i quali hanno posto in essere le condotte violente così come refertate. Il disposto di cui al comma 3 dell’art. 11 C.G.S., con riferimento a società non appartenenti alla sfera professionistica, infatti, prevede l’applicazione dell’ammenda da € 1.000,00 ad € 15.000,00, con l’inciso “ferme restando le altre sanzioni applicabili”; con ciò rendendo irrogabile, “in caso di fatti particolarmente gravi”, la sanzione della squalifica del campo. Osserva, peraltro, la C.A.F. che il disposto di cui all’art. 13 C.G.S. definisce le sanzioni a carico delle società e tra queste “la squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato”, sanzione, come dianzi detto, già prevista dal citato art. 11, comma 3, parte prima C.G.S.. Per contro la C.A.F., aderendo alla specifica doglianza dell’appellante, ritiene che la Commissione Disciplinare abbia erroneamente irrogato anche la sanzione dell’obbligo di disputare “le partite interne a porte chiuse sino al termine della squalifica”. Sanzione, questa, che appare ragionevole per una società appartenente alla sfera professionistica e dalla quale scaturirebbe un danno economico in caso di fatti particolarmente gravi. Presupposto, per contro, non sussistente nel caso di specie in quanto l’appellante appartiene a società di sfera non professionistica. Correttamente, infine, la Commissione Disciplinare, con motivazione esauriente e immune da censure, ha aggravato la sanzione della squalifica del campo e ciò in considerazione della natura gravemente violenta delle azioni, della plurioffensività di premeditate condotte di natura dolosa, della reiteratezza delle stesse in danno di inermi ufficiali di gara in balia degli aggressori e nella totale inerzia della dirigenza societaria che si sarebbe dovuta far carico di richiedere l’immediato intervento delle F.O., poi accorse esclusivamente su iniziativa del direttore di gara. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo, come sopra proposto dalla Polisportiva Pro Reggina 97 di Reggio Calabria, revoca la sanzione di svolgere le partite a porte chiuse sino al termine della squalifica, confermando nel resto la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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