F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 3. RECLAMO DELLA S.S. RINASCITA PRIMAVERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. MENDOZZA ANTONIO FINO ALL’11.11.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 62 del 6.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 3. RECLAMO DELLA S.S. RINASCITA PRIMAVERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. MENDOZZA ANTONIO FINO ALL’11.11.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 62 del 6.12.2006) Con il ricorso indicato in epigrafe la societa’ S.S. Rinascita Primavera chiedeva a questa Commissione di Appello Federale di riformare la decisione impugnata, riducendo la entita’ della squalifica comminata al proprio tesserato. Osserva preliminarmente questa Commissione che il ricorso e’ inammissibile per la sua tardivita’. L’art. 33.2 C.G.S. dispone, infatti, che «il procedimento e’ instaurato su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale e’ stata resa nota la decisione che si intende impugnare». Ora, nella fattispecie in esame, il ricorso reca la data del 20.12.2006, mentre il Comunicato Ufficiale che contiene la decisione impugnata risale con il n. 62 al 6.12.2006. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2 C.G.S., per tardività, il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Rinascita Primavera di Grottammare (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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