F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 2. RECLAMO U.S.O. CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TORRI OMAR (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 19.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 2. RECLAMO U.S.O. CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TORRI OMAR (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 19.1.2007) Con atto del 24.1.2007, la società U.S.O. Calcio impugnava il provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, Com. Uff. n. 103 del 19.1.2007, con il quale era stato respinto il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di squalifica per tre giornate del calciatore Torri Omar. Nell’impugnazione la U.S.O. Calcio si doleva della omessa motivazione in ordine alla violazione dell’art. 31 lett. a3) C.G.S., nella quale sarebbe incorsa la decisione relativa al reclamo contro il provvedimento del Giudice Sportivo, ed ancora della falsa applicazione dello stesso art. 31 lett. a3) da parte della Commissione Disciplinare la quale, pur omettendo di motivare, avrebbe escluso l’ammissibilità della prova televisiva richiesta dalla parte impugnante per mancato rispetto dei termini indicati dal citato art. 31. Si sosteneva, inoltre, l’omessa motivazione circa la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal Vezzoli, parte lesa nel procedimento, il quale aveva riconosciuto di non aver ricevuto alcuno schiaffo dal Torri, prospettando una erronea interpretazione dell’accaduto sia da parte del direttore di gara che da parte degli organi di Giustizia Sportiva, posto che, in realtà, non vi era stata una condotta violenta da parte del calciatore Torri, ma solo un comportamento non regolamentare, con la conseguente possibilità di revocare o riformare il provvedimento a carico del suddetto giocatore, annullando o riducendo la squalifica inflitta. Le doglianze difensive possono essere accolte solo parzialmente. Quanto, infatti, alla articolata e diffusa parte dell’ impugnazione relativa alla mancata dichiarazione di ammissibilità della prova televisiva, è appena il caso di notare che questa è stata giustamente ritenuta inammissibile non in relazione al mancato rispetto dei termini di deposito, ma per la determinante ragione che l’episodio era stato visto e sanzionato dall’arbitro, per cui la fattispecie concreta si poneva al di fuori dei casi in cui è possibile ricorrere appunto alla prova televisiva, prevista solo nelle ipotesi in cui il direttore di gara non abbia avuto contezza dell’accaduto. Discorso diverso è, invece, possibile fare in relazione alla qualificazione del gesto posto in essere dal Torri, se si tiene presente che il referto dell’arbitro, confermato dalla successiva audizione personale, attribuisce al Torri uno “ schiaffo dietro la testa”, mentre la decisione del Giudice Sportivo, così come quella della Commissione Disciplinare, sanziona il calciatore per aver colpito l’ avversario con uno “ schiaffo al volto “. E’ evidente, quindi, la discordanza tra la versione dei fatti riportata dal referto arbitrale e quella accreditata dai giudici sportivi, posto che uno schiaffo al volto è sicuramente un gesto violento, mentre un colpo dietro la testa, inferto per di più durante un’azione di gioco quale gesto di reazione ad un fallo dell’avversario, risulta più facilmente sussumibile nel novero dei gesti antiregolamentari, secondo la stessa giurisprudenza di questa Commissione. Così ricostruita la vicenda vi è spazio, qualificato il comportamento del Torri come antiregolamentare, per la riduzione da tre a due giornate di squalifica della sanzione da infliggere allo stesso. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo proposto da U.S.O. Calcio di Calcio (Bergamo), e per l’effetto riduce alla squalifica di 2 giornate la sanzione inflitta al calciatore Torri Omar. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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