F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 3. RECLAMO CATANIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 201 del 25.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 3. RECLAMO CATANIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 201 del 25.1.2007) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito della gara Catania/Cagliari del 21.1.2007, ha inflitto al calciatore Gionatha Spinesi tesserato in favore del Catania la squalifica per tre giornate effettive di gara nonché l'ammenda di € 1.500,00, per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria essendo già diffidato (quarta sanzione), e per avere, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'arbitro una frase pesantemente ingiuriosa. Il reclamo, proposto contro la suddetta decisione dalla Calcio Catania S.p.A., basato sull'asserto che le frasi ritenute ingiuriose ed attribuite allo Spinesi non erano state rivolte all'arbitro ma ad altro soggetto, è stato respinto dalla Commissione Disciplinare sul rilievo che, dagli atti ufficiali di gara - fonte privilegiata di prova – nonché dal supplemento di referto arbitrale, risultava che lo Spinesi aveva effettivamente pronunciato una frase dal contenuto irriguardoso, chiaramente inopportuno e minaccioso, percepita dall'arbitro come rivolta a lui o comunque riferibile agli ufficiali di gara ovvero alla classe arbitrale. Con riferimento alla pena la Commissione Disciplinare ha rilevato che la sanzione di una giornata di squalifica era automatica in relazione alla quarta ammonizione subita dallo Spinesi, mentre le altre due giornate di squalifica costituivano la sanzione minima irrogabile in ordine alla ritenuta violazione dell'art. 14, comma 2 bis, lett. a), C.G.S.. Contro la suddetta decisione ha proposto ricorso la Calcio Catania S.p.A. chiedendo «l'annullamento o la parziale riforma della sanzione comminata [rectius: inflitta] allo Spinesi con l'attenuazione delle sanzioni a lui inflitte e, in ogni caso, limitare la punizione al presofferto (tenendo conto delle due giornate di squalifica già scontate)». La ricorrente non mette in discussione, come non l'aveva fatto davanti alla Commissione Disciplinare, la legittimità della sanzione di una giornata di squalifica in conseguenza della quarta ammonizione; contesta, invece, la decisione impugnata per avere ritenuto sussistente l'ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. La ricorrente afferma che le frasi attribuite allo Spinesi non sono ingiuriose né irriguardose e che non v'è prova che esse siano state rivolte all'arbitro. Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito si dirà. Nel rapporto arbitrale si legge: «Al termine della gara nel tummel il giocatore del Catania (Gionatha Spinesi) diceva le seguenti parole: vi devono picchiare tutti». Nel supplemento al rapporto redatto a richiesta della Commissione Disciplinare si legge: «Confermo quanto dichiarato nel rapporto che corrisponde alla frase pronunciata dal sig. Spinesi. Preciso inoltre di avere percepito che destinatario di tale frase fosse il sottoscritto». Ciò premesso, in primo luogo, è da respingere la tesi difensiva secondo cui la frase, certamente pronunciata dallo Spinesi, come indiscutibilmente risulta dal rapporto arbitrale, non avrebbe natura ingiuriosa o irriguardosa, se effettivamente rivolta all'arbitro. Al contrario è da affermare che additare un arbitro come soggetto passivo di una eventuale aggressione, non importa da parte di chi, costituisce indubbiamente un attacco alla funzione arbitrale, che deve svolgersi in clima di serenità e di rispetto per essere credibile, e quindi si sostanzia in un comportamento sicuramente irriguardoso, sanzionabile ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, lett. a), C.G.S.. La C.A.F. ritiene, tuttavia, che gli elementi acquisiti non consentano di affermare con certezza che la frase pronunciata dallo Spinesi fosse rivolta all'arbitro. Tale circostanza – fondamentale al fine di ritenere sussistente la violazione della norma sopra indicata – non appare provata in base al rapporto arbitrale. Né la carenza di prova sul punto viene supplita dal supplemento di rapporto, e ciò non perché il supplemento non possa integrare il contenuto del rapporto, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, ma perché il supplemento – così come formulato - non è idoneo a sciogliere il dubbio su chi fosse l'effettivo destinatario della frase dello Spinesi, essendo in esso rappresentata solo una sensazione soggettiva dell'arbitro; questi non ha infatti affermato che la frase dello Spinesi fosse stata diretta nei suoi confronti, ma ha solo riferito di avere percepito di essere stato il destinatario della frase, il che appunto è l'espressione di una sensazione soggettiva che può anche non rispondere alla realtà e non l'indicazione certa di un fatto, che, siccome proveniente dall'arbitro – e riferita nel rapporto o nel supplemento – renderebbe il fatto stesso indiscutibile. Non essendovi quindi la prova certa della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 14, comma 2 bis, lett. a), C.G.S., dalla cui violazione dipende l'applicazione minima di due giornate di squalifica in aggiunta alla giornata di squalifica inflitta per la quarta ammonizione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente presa d'atto che la sanzione legittimamente irrogata rientra nel presofferto. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo proposto dal Catania Calcio S.p.A. e, in parziale riforma della decisione impugnata, limita al presofferto la sanzione inflitta al calciatore Spinesi Gionatha. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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