F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 4. RECLAMO U.S. TALAMONESE AVVERSO LA SANZIONE, DELLA INIBIZIONE INFLITTE AI SIG. MORALES SERGIO, PRESIDENTE DELL’U.S. TALAMONESE, FINO AL 30.6.2007 E AL SIG. COMBI DORINO FINO AL 30.11.2007, DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 39 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, LA SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, ART. 2, COMMI 3 E 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 30.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 4. RECLAMO U.S. TALAMONESE AVVERSO LA SANZIONE, DELLA INIBIZIONE INFLITTE AI SIG. MORALES SERGIO, PRESIDENTE DELL’U.S. TALAMONESE, FINO AL 30.6.2007 E AL SIG. COMBI DORINO FINO AL 30.11.2007, DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 39 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, LA SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, ART. 2, COMMI 3 E 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 30.11.2006) A seguito di deferimento della Procura Federale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con delibera di cui al Com. Uff. n. 29 del 30.11.2006, infliggeva al signor Sergio Morales Sosa, nella qualità di Presidente della U.S. Talamonese l’inibizione sino al 30.6.2007 ed al signor Dorino Combi dirigente della medesima società sino al 30.11.2007, nonché a carico della società l’ammenda di € 400,00, per avere costretto il proprio tesserato Claudio Brisa a pagare la somma di € 2.500,00 per autorizzare il suo trasferimento ad altra società. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale Sergio Morales Sosa, Dorino Combi e la U.S. Talamonese contestando l’illecito sportivo ad essi addebitato. Il ricorso,così come proposto, è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo il ricorso non risulta essere stato inviato alla Procura Federale, controparte necessaria nel procedimento, così come espressamente previsto dall’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S. pena di inammissibilità. L’inosservanza di tale formalità comporta di conseguenza l’inammissibilità del ricorso. peraltro il ricorso è stato sottoscritto dal solo procuratore degli appellanti che non risulta iscritto nel foglio di censimento della F.I.G.C., il quale non avendo alcuna riconoscibilità ai fini federali, non è legittimato ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S. a rappresentare validamente le società ed i tesserati davanti agli organi della Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso proposto da U.S. Talamonese di Talamona (Sondrio), ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 5 C.G.S. perché sottoscritto da persona non legittimata nonché per omesso contestuale invio dei motivi di reclamo alla controparte. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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