F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 6. RICORSO ASI MONZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASI MONZA/A.C.F. LE AZZURRE DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 6. RICORSO ASI MONZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASI MONZA/A.C.F. LE AZZURRE DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006, accoglieva il reclamo proposto dalla società A.C.F. Le Azzurre che lamentava la irregolare partecipazione della calciatrice Laura Zanchi tra le file della società ASI Monza in occasione della gara disputata tra le due società il 26.11.2006, infliggendo a carico della società ASI Monza la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 12 comma 5 C.G.S., con il risultato di 0-3 a favore della società Le Azzurre e l’ammenda di € 130,00, nonché l’inibizione a tutto il 21.1.2007 al dirigente accompagnatore Barbara Marano. Avverso questa decisione ha proposto ricorso alla C.A.F. la società ASI Monza, con atto spedito in data 27.12.2006 ed alla controparte soltanto il 5.1.2007. Il ricorso,così come proposto, è inammissibile. Ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S. i ricorsi trasmessi agli organi di giustizia competenti devono essere inviati contestualmente all’eventuale controparte, a pena d’inammissibilità, secondo l’espressa previsione del successivo comma 9. L’inosservanza di tale formalità da parte della ricorrente società comporta di conseguenza l’inammissibilità del ricorso.Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla ASI Monza di Monza (Milano), ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S. per omesso contestuale invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte nonché per tardività. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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