F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 2. RECLAMO DELLA POL. COMUNALE DI CAPENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMUNALE DI CAPENA/PRIMA PORTA SAXA RUBRA DEL 9.12.2006, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 49 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 2. RECLAMO DELLA POL. COMUNALE DI CAPENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMUNALE DI CAPENA/PRIMA PORTA SAXA RUBRA DEL 9.12.2006, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 49 del 21.12.2006) Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, avvalendosi della facoltà conferitagli dall’art. 40 comma 9 C.G.S., richiamava, con provvedimento del 19.12.2006, gli atti del procedimento svoltosi davanti al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma relativo alla gara del 9.12.2006 tra la società Comunale di Capena e la società Prima Porta Saxa Rubra per incongruità delle sanzioni adottate dal predetto Giudice Sportivo a carico della società Comunale di Capena, investendo di nuovo giudizio la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio. Detta Commissione Disciplinare accertava che persona qualificatasi come Presidente della società Comunale di Capena aveva rivolto all’arbitro della gara sopra citata, prima dell’inizio della gara stessa, gravi e ripetute minacce; che la stessa persona non aveva dato seguito alla richiesta del direttore di gara di far intervenire la Forza Pubblica, inducendo così l’arbitro a non dare inizio alla gara; che, inoltre, mentre l’arbitro si accingeva ad andarsene il custode del campo e la persona che si era qualificata come dirigente lo avevano pesantemente offeso. In base a tale accertamento la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 49 in data 21.12.2006 del detto Comitato Regionale rideterminava le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo infliggendo alla società Comunale di Capena la punizione della perdita della gara col punteggio 0-3; la penalizzazione di due punti in classifica; la squalifica del campo di gioco per 2 gare effettive; nonché l’ammenda di € 400,00. Avverso questa decisione la società Comunale di Capena proponeva rituale ricorso avanti la Commissione di Appello Federale. Osserva questa Commissione di Appello che il ricorso della società Comunale di Capena consiste nel proporre una propria versione dei fatti svoltisi in occasione della gara con l’ A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 9.12.2006; versione dalla quale non risulterebbe nessuno dei comportamenti che hanno portato alla condanna della società. Se nonché di fronte a questa deduzione di parte sta il contenuto del supplemento “di referto” dell’arbitro in atti che, ai sensi dell’art. 31 C.G.S., fa piena prova e rende , quindi, irrilevanti le affermazioni della società ricorrente. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Comunale di Capena di Capena (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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