F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 3. RECLAMO DELL’A.S. VICTORIA MALO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. QUINTO VICENTINO/VICTORIA MALO DEL 18.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 29 del 20.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 3. RECLAMO DELL’A.S. VICTORIA MALO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. QUINTO VICENTINO/VICTORIA MALO DEL 18.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 29 del 20.12.2006) Con comunicazione in data 20.11.2006, il Presidente dell’A.S.D. Calcetto Quinto manifestava alla “ Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto” l’intenzione di presentare reclamo in relazione alla gara di calcio a cinque disputata il 18.11.2006 tra la propria squadra e quella dell’A.S.D. Victoria Malo. In data 21.11.2006 la A.S.D. Calcetto Quinto presentava il preannunciato reclamo, deducendo che nella gara del 18.11.2006 il calciatore della Victoria Malo Zaupa Roberto, uno dei due calciatori della squadra avversaria nati successivamente all’1.1.1985 , aveva presenziato al saluto ufficiale e aveva preso posto in panchina, ma al quarto minuto di gioco aveva lasciato la panchina e aveva abbandonato il campo di gioco avviandosi nello spogliatoio da dove era uscito in abiti civili; qualche minuto dopo sistemandosi in tribuna assisteva alla partita. Ciò premesso, la Calcetto Quinto chiedeva che la A.S.D. Victoria Malo fosse punita con la sanzione della perdita della gara per non aver ottemperato alle regole del Calcio a Cinque Regionale riportate nel Com. Uff. n. 8 del 6.9.2006, in forza delle quali le società partecipanti al Campionato di Serie C2 hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare almeno due calciatori nati dall’1.1.1985 in poi, pena la perdita della gara. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 25 del 29.11.2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto accoglieva il ricorso del Calcetto Quinto e attribuiva a quest’ultima associazione sportiva la vittoria della gara disputatasi il 18.11.2006 per 6-0. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto rigettava , con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 29 del 20.12.2006, il reclamo successivamente proposto dalla A.S.D. Victoria Malo. Quest’ultima associazione ha presentato in data 26.11.2006 ricorso a questa Commissione di Appello Federale. Il ricorso si articola in due argomentazioni. La prima trae spunto dalla circostanza che il reclamo proposto inizialmente dalla A.S.D. Calcetto Quinto risulta indirizzato alla “ Commissione Disciplinare” presso il Comitato Regionale Veneto e da questo fatto la A.S.D. Victoria Malo fa discendere la irritualità e inammissibilità del reclamo avversario posto che competente a decidere in primo grado era il Giudice Sportivo e non la Commissione Disciplinare. La seconda argomentazione contiene una contestazione dei fatti come dedotti dalla Calcetto Quinto e la richiesta che venga accertata la forza maggiore che giustificherebbe l’abbandono del campo di gioco da parte del calciatore Zaupa Roberto. Il ricorso non merita accoglimento. Invero, quanto all’eccezione di incompetenza del primo Giudice osserva questa Commissione di Appello che , in virtù del principio di “conservazione degli atti”, già affermato e applicato in precedenti occasioni, è irrilevante che il reclamo della A.S.D. Calcetto Quinto sia stato indirizzato erroneamente alla Commissione Disciplinare posto che il reclamo stesso risulta pervenuto al Giudice Sportivo competente che ha deciso in primo grado. Sul resto del reclamo, basta osservare che si tratta di deduzioni di merito sulle quali la Commissione di Appello Federale non ha potere di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 33 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Victoria Malo di Malo (Vicenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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