F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 5. RECLAMO DELL’A.S.D. TRINACRIA DIP. REG. SIC. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.AMEDEO/TRINACRIA DEL 26.11.2006 (Delibera della Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 7.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 5. RECLAMO DELL’A.S.D. TRINACRIA DIP. REG. SIC. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.AMEDEO/TRINACRIA DEL 26.11.2006 (Delibera della Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 7.12.2006) Con rituale e tempestivo gravame la A.S.D. Trinacria ha inoltrato appello chiedendo alla Commissione d’Appello Federale l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado il quale (v. Com. Uff. n. 16 del 7.12.2006) relativamente alla gara Allievi Regionali A. Amedeo – Trinacria del 26.11.2006 conclusasi con il risultato di 1 – 0, aveva ritenuto in posizione regolare il calciatore della A. Amedeo, Ginocchio Fabrizio, che a seguito di precedente gara del Campionato Allievi Provinciali, disputata il 13.11.2006, era stato squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Palermo (v. Com. Uff. n. 13 del 15.11.2006) per tre giornate. Ha sostenuto l’appellante che, per effetto di questa sanzione, non scontata, la posizione del calciatore Ginocchio Fabrizio doveva ritenersi irregolare. Osserva la Commissione d’Appello Federale, uniformandosi al principio stabilito dalla Corte Federale con decisione pubblicata il 15.3.2001 sul Com. Uff. n. 5/CF, ai sensi dell’art. 17, comma 3 G.C.S., che il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando ha commesso l’infrazione. Per effetto di ciò la posizione del calciatore Ginocchio Fabrizio, che ha disputato la gara Allievi Regionali, deve ritenersi regolare. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Trinacria Dip. Reg. Sic. di Palermo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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