F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 6. RECLAMO DELL’U.S. GIOIOSA JONICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GREFFA MOSORROFA/GIOIOSA JONICA DEL 13.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 80 del 9.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 6. RECLAMO DELL’U.S. GIOIOSA JONICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GREFFA MOSORROFA/GIOIOSA JONICA DEL 13.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 80 del 9.1.2007) Con fax trasmesso in data 11.1.2007, la società Gioiosa Jonica ha adito la C.A.F. avverso la decisione di cui in epigrafe. All’esito della sospensione, disposta dall’arbitro al termine del primo tempo per intemperanze di sostenitori e varchi nella recinzione, della gara Greffa Mosorrofa/Gioiosa Jonica il Giudice Sportivo disponeva la perdita della gara per 0 – 3 in danno della squadra ospitante; la Commissione Disciplinare, adita dalla soccombente, accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione della gara, non ravvisando l’oggettività della situazione pericolosa, nella misura erroneamente percepita dal direttore di gara, anche per la massiccia presenza della forza pubblica intervenuta con tre pattuglie. L’arbitro non ha adottato provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e si è limitato a percepire dall’interno del suo spogliatoio ad alcuni colpi sferrati alla porta del suo spogliatoio ed a valutarne asetticamente la pericolosità potenziale. L’esame del reclamo e della completa documentazione del ricorso portano la Corte alle medesime conclusioni a cui è pervenuta la Commissione Disciplinare e pertanto il reclamo va rigettato. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Gioiosa Jonica di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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