F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 8. RECLAMO DELLA POL.D. ARANOVA S.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRULLO 84/ARANOVA S.C. DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n.49 del 21.12.2006 e Com. Uff. n. 50 del 4.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 8. RECLAMO DELLA POL.D. ARANOVA S.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRULLO 84/ARANOVA S.C. DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n.49 del 21.12.2006 e Com. Uff. n. 50 del 4.1.2007) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con delibera del 4.1.2007 rigettava il reclamo della Pol.D. Aranova Sporting Club contro la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui, in relazione alla gara tra le società Trullo 84 e Aranova Sporting disputata il 26.11.2006 aveva inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso in parte qua- alla C.A.F. la Pol.D. Aranova S.C. per ottenere ulteriore valutazione dei fatti avvenuti il 26.11.2006 nel procedimento. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente osserva la Commissione che il ricorso non risulta essere stato inviato alla società Trullo 84, controparte necessaria, come espressamente previsto degli artt. 29 commi 5 e 9 e 33 comma 2 C.G.S. a pena di inammissibilità del ricorso. L’inosservanza di tale formalità comporta di conseguenza l’inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol.D. Aranova S.C. di Fiumicino (Roma), ai sensi degli artt. 29 commi 5 e 33 comma 2) C.G.S., per omesso invio del reclamo alla controparte. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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