F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 1. RECLAMO DELL’A.S.D. ASTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MACHETTI GIAMPAOLO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. ASTA, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, SEGUITO DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 2 E 2, COMMA 4 C.G.S, 38 COMMA 1 E 4, 39 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 1. RECLAMO DELL’A.S.D. ASTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MACHETTI GIAMPAOLO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. ASTA, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, SEGUITO DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 2 E 2, COMMA 4 C.G.S, 38 COMMA 1 E 4, 39 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006) Il Procuratore Federale - “ricevuta una segnalazione dell'A.I.A.C., afferente pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal tesserato della società A.S. Uopini, signor Massimo Pascuzzo, in possesso del titolo di allenatore di base e letta la relativa relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini …; accertato che il signor Massimo Pascuzzo, nella Stagione Sportiva 2005/2006, è stato tesserato dalla società A.S. Uopini quale calciatore ed ha svolto anche mansioni di allenatore per la stessa senza avere il relativo tesseramento quale tecnico; preso atto che successivamente, ma sempre nella stessa stagione sportiva, il Pascuzzo pur non essendo stato svincolato dalla società Uopini veniva impiegato dalla società Asta Taverne sia come calciatore sia come allenatore nelle gare del campionato di terza categoria (girone di Siena)” - deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana il signor Massimo Pascuzzo, tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore della società A.S. Uopini, per rispondere della violazione di cui agli artt. 38, comma 1 e 4 N.O.I.F. ed 8, comma 2, C.G.S.; il signor Ronaldo Valoriani, presidente della A.S. Uopini, ritenuto responsabile della violazione degli artt. 38, comma 1, N.O.I.F., ed 8, comma 2, C.G.S.; la società A.S. Uopini per rispondere della violazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio presidente e tesserato; il signor Machetti Giampaolo, all'epoca dei fatti Presidente ed attualmente Dirigente della società Asta Taverne, per violazione degli artt. 38 commi 1 e 4, 39 comma 1, N.O.I.F. e dell'art. 8, comma 2, C.G.S., per aver accettato le prestazioni del Pascuzzo quale calciatore e tecnico pur in assenza di svincolo dalla Uopini e conoscendone il tesseramento presso altra società nella stessa Stagione Sportiva; la società A.S.D. Asta Taverne, ritenuta responsabile della violazione di cui all'art. 2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascrivibili al proprio presidente. A seguito di detto deferimento, assunte le informazioni dall’Ufficio Indagini, la Commissione Disciplinare – Lega Nazionale Dilettanti – presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006 - dopo aver accertato che il tesserato Massimo Pascuzzo aveva giocato “per l’A.S.D. Asta Taverne nel periodo in cui era tesserato per la A.S. Uopini”, circostanze dimostrate dai dati ufficiali forniti dal C.R.T., secondo cui, “alla data del 17.3.2006, il calciatore risultava tesserato per la U.S. Uopini, mentre nelle distinte delle gare comprese tra il 18.12.2005 e il 15.3.2006” risultava che “il medesimo calciatore” vi aveva “partecipato per conto della A.S.D. Asta Taverne” -, irrogava al signor Massimo Pascuzzo la squalifica per mesi sette, per la constatata violazione degli artt. 38, comma 1, N.O.I.F. ed 8, comma 2, C.G.S.; al signor Ronaldo Valoriani, presidente della A.S. Uopini, la sanzione di mesi uno di inibizione per aver utilizzato un allenatore non tesserato; all’A.S. Uopini, la sanzione di € 250,00 per la responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento del proprio presidente; al signor Giampaolo Machetti, la inibizione per mesi sei per violazione degli artt. 38, comma 1, e 39, comma 1, N.O.I.F. e 8, comma 2, C.G.S.; all’A.S.D. Asta Taverne di Arbia, la penalizzazione di tre punti in classifica del presente campionato ai fini della afflittività della sanzione nella considerazione che le violazioni sono state compiute durante la Stagione Sportiva 2005/2006, ormai conclusa. La società A.S.D. Asta Taverne, dopo aver preannunciato il reclamo con comunicazione del 21.12.2006 con contestuale richiesta di rilascio di copia degli atti, all’esito proponeva - con atto spedito il 29.1.2007 - ricorso alla Commissione d’Appello Federale avverso il suddetto provvedimento, chiedendo “in riferimento al signor Machetti Giampaolo all'epoca dei fatti Presidente ed attualmente dirigente della società A.S.D. Asta Taverne Arbia in tesi: prosciogliere il signor Machetti Giampaolo agli addebiti contestati; in ipotesi: ridurre l'inibizione inflitta nella misura ritenuta di giustizia e di ragione; -in riferimento alla società A.S.D. Asta Taverne Arbia, in tesi: ridurre la penalizzazione a n. 1 punto con conseguente assegnazione di n. 2 punti nella classifica del Campionato in corso 2006/2007; in ipotesi: ridurre la penalizzazione a n. 2 punti con conseguente assegnazione di n. 1 punto nella classifica del Campionato in corso 2006/2007; in ulteriore ipotesi: ridurre la penalizzazione di punti in classifica nella misura ritenuta di giustizia e di ragione con commutazione dei punti in ammenda”. La società ricorrente assumeva, a fondamento di dette domande, che “il Procuratore Federale richiese per la società A.S.D. Asta Taverne Arbia la penalizzazione di n. 3 punti in classifica <> … e tale richiesta veniva accolta dalla Commissione Disciplinare senza comunque motivare perché la penalizzazione è stata determinata in n. 3 punti”. L’appellante contestava “il numero di punti di penalizzazione” inflitti dalla Commissione Disciplinare in quanto “eccessivamente afflittivo e che non tiene conto del principio della buona fede e dell'equità più volte affermato dalla C.A.F. in fattispecie analoghe alla presente.” In particolare, l’A.S.D. Asta Taverne precisava che “il calciatore Pascuzzo Massimo ha disputato con la società” reclamante “solo tre gare: - A.S.D. Asta Taverne Arbia - Geggiano del 15.1.2006 … terminata con la sconfitta dell'A.S.D. Asta Taverne Arbia per 0 a 1 …; Virtus Asciano - A.S.D. Asta Taverne Arbia del 19.2.2006 … terminata con il risultato di 2 a 2; A.S.D. Asta Taverne Arbia - U.P. Poggibonsese del 26.3.2006 … terminata con la vittoria dell’A.S.D. Asta Taverne Arbia per 2 a 0”. La società ricorrente rilevava, altresì, che, poiché “il Procuratore Federale deferì l’allora Presidente della società A.S.D. Asta Taverne Arbia, Machetti Giampaolo, solo per violazione delle norme relative ai tesseramenti e non anche per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.”, ciò avrebbe significato che “tali violazioni erano solo da ascriversi a negligenza e/o imprudenza del Machetti Giampaolo solo per violazione delle norme relative ai tesseramenti, e non anche per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.”. L’A.S.D. Asta Taverne Arbia dopo aver rilevato, inoltre, che “il signor Machetti Giampaolo … è stato inibito per sei mesi dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana per aver violato fra gli altri l’art. 38 comma 1 N.O.I.F.” sosteneva che “tale articolo si riferisce al tesseramento dei tecnici e non può pertanto essere contestato al sigonr Machetti Giampaolo il quale tesserò il calciatore Pascuzzo Massimo con l’intenzione di avvalersi solo delle sue prestazioni quale calciatore senza che lo stesso, come è stato accertato dalla Commissione Disciplinare, svolgesse per la società A.S.D. Asta Taverne Arbia anche le mansioni di allenatore di fatto”. Le argomentazioni della società appellante sono solo in parte condivisibili e, quindi, il gravame può essere parzialmente accolto. E’ pacifico – per stessa ammissione della A.S.D. Asta Taverne Arbia - che il calciatore Massimo Pascuzzo – dopo avere vestito la maglia dell’A.S. Uopini fino al 13.11.2005 (vedi distinta della gara Mazzola/A.S. Uopini) - ha mutato casacca, essendo ancora tesserato per detta squadra, indossando quella dell’Asta. Ciò risulta dall’esame degli elenchi dei giocatori di quest’ultima, compilato nelle distinte delle gare contro la Guazzino del 18.12.2005, la Chiusdino del dì 8.1.2006, la Geggiano del 15.1.2006, l’Asciano del 19.2.2006, la Pol. V. Mazzola del 26.2.2006, la Pianella del 12.3.2006 e la Poggibonsese del 26.3.2006. E’ irrilevante, poi, il fatto che nessuna di dette società, che hanno incontrato l’Asta, abbia denunziato tali fatti, giacché l’iniziativa dell’avversaria non è determinante ai fini dell’accertamento da parte della Giustizia Sportiva della violazione commessa da un tesserato e dalla società di appartenenza. Pertanto, non possono essere contestate l’avvenuta violazione del dettato dell’art. 39, comma 1, N.O.I.F. e l’irregolarità nella quale sono state disputate le gare dell’A.S.D. Asta Taverne Arbia alle quali ha partecipato il calciatore Massimo Pascuzzo, né è censurabile la decisione della Commissione Disciplinare, la quale ha posto in rilievo che “non assume alcun valore difensivo l’affermazione del Pascuzzo di avere <> con la società Asta Taverne sulla base di semplici <> della società cedente circa l’avvenuto invio delle liste di svincolo suppletive: doveva essere cura del giocatore acquisire certezza dell’avvenuto svincolo prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la A.S.D. Asta Taverne”. In altre parole non può essere invocata la mancata conoscenza di un fatto (“svincolo”), alla cui realizzazione la normativa vigente condiziona l’effetto del nuovo tesseramento. Va aggiunto che tale obbligo di conoscenza incombeva pure sulla A.S.D. Arbia, onde non è possibile affermare che questa non abbia commesso la violazione per la quale è stata ritenuta responsabile dalla Commissione Disciplinare. Né può essere condiviso il rilievo che quest’ultima non ha motivato “perchè la penalizzazione è stata determinata in n. 3 punti”. Al riguardo è agevole osservare che la specificazione dell’entità della penalizzazione costituisce espressione del potere discrezionale del Collegio giudicante e, quindi, esso non ha obbligo di precisare il percorso motivazionale attraverso il quale è giunto al risultato numerico. Comunque, la Commissione di Appello oggi adita ritiene di potere ridurre a due punti la penalizzazione irrogata dal primo Giudice, considerati tutti i profili del caso ed, in particolare, il fatto che la Procura Federale aveva chiesto la condanna della A.S.D. Asta Taverne alla “sanzione di tre punti di penalizzazione ... tenuto conto che la partecipazione del Pascuzzo nella doppia veste (di allenatore e calciatore, n.d.r.) è provata documentalmente in due gare”, mentre la Commissione Disciplinare ha valutato non provata l’attività di allenatore, che la violazione commessa di far giocare un calciatore non in regola con il tesseramento è avvenuta nel campionato precedente a quello in cui va scontata la sanzione e, comunque, che non risulta che l’Associazione abbia ricevuto concreti vantaggi ai fini dell’esito finale del campionato di competenza per effetto delle gare oggetto di esame. Non possono essere accolte, poi, le censure circa la responsabilità del signor Giampaolo Machetti, presidente della A.S.D. Arbia all’epoca dei fatti od una diversa e minore determinazione della sanzione comminatagli, atteso che la pluralità dei fatti contestati ed accertati non può far limitare il grado di colpa del signor Giampaolo Machetti, anche perchè rientra nei compiti specifici di colui che presiede un’Associazione sportiva, iscritta ad un campionato della Lega Nazionale Dilettanti, controllare che siano rispettate tutte le norme che disciplinano l’attività che la medesima intende svolgere ed, in particolare, per quanto interessa nel caso in esame, quelle relative al tesseramento dei calciatori. La decisione della Commissione Disciplinare sul punto, quindi, è corretta e non merita censure, perché conforme ai fatti accertati ed al dettato normativo che li disciplina. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Asta di Taverne d’Arbia (Siena), riduce a punti 2 la penalizzazione in classifica e conferma nel resto la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it