F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 4. RECLAMO DELL’A.S.D. MILAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MILAZZO/ROCCESE DEL 9.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 dell’11.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 4. RECLAMO DELL’A.S.D. MILAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MILAZZO/ROCCESE DEL 9.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 dell’11.1.2007) Con ricorso spedito in data 18.1.2007, la società Milazzo A.S.D. propone reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia adottata con Com. Uff. n. 32 del 10.1.2007 in ordine al reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel Com. Uff. n. 29 del 13.12.2006 relativamente alla gara disputata il 9.12.2006 tra A.S.D. Milazzo e U.S. Roccese, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone C, conclusasi con il risultato di 0-3. La doglianza della A.S.D. Milazzo si fonda sulla circostanza che la Roccese avrebbe schierato in campo solo due calciatori “juniores” invece dei tre che avrebbe dovuto schierare, e ciò nonostante nella distinta di gara ne risultino indicati tre anziché due, in quanto al posto del calciatore n. 19 Carmelo Aloe (junior) avrebbe giocato il fratello Pietro Aloe (senior) con la maglia 13. Il Milazzo sottolinea altresì che il giocatore Pietro Aloe sarebbe stato ammonito a dimostrazione della sua partecipazione alla gara. Ora, al di là dei pur evidenti profili di ammissibilità del ricorso, si deve rilevare che dalle risultanze della gara risulta impiegato il calciatore Aloe Carmelo, pacificamente rientrante nella categoria juniores, sebbene con la maglia n. 13 anziché con la maglia n. 19, avendo, secondo una allegazione della Roccese confermata dal rapporto e dal rapporto aggiuntivo dell’arbitro, della cui allegata inveridicità non viene indicato alcun valido mezzo di prova nel ricorso, scambiato la maglia con il fratello Pietro. Ciò risulta dal rapporto dell’arbitro che ammoniva il calciatore Aloe Carmelo (e non Pietro come si afferma inesattamente nel ricorso), come l’arbitro poi confermava dettagliatamente nel supplemento di rapporto in cui si riferisce altresì che la circostanza dello ‘scambio’ delle maglie era stata rilevata in presenza del legale rappresentante della ricorrente. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Milazzo di Milazzo (Messina) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it