F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 6. RECLAMO DELL’A.S.D. SPORTING MODUGNO FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE REMINE GIOVANNI FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 24 del 4.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 6. RECLAMO DELL’A.S.D. SPORTING MODUGNO FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE REMINE GIOVANNI FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 24 del 4.1.2007) In data 14.12.2006, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia per il Calcio a Cinque pubblicava nel Com. Uff. n. 21 i provvedimenti disciplinari inerenti alle gare di Coppa Italia disputatesi il 12.12.2006, a carico di alcuni calciatori e di un dirigente della società calcistica A.S.C. Sporting Modugno F.C.. Detti provvedimenti vertevano sulla squalifica, per condotta irriguardosa nei confronti di arbitro e spettatori, dei calciatori Giovanni Remine e Umberto Cassano e su quella del massaggiatore Sabino Remine, il primo fino al 31.12.2007, e i secondi fino al 14.1.2007, e su una ammenda comminata alla società, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’ammontare di € 300,00. Avverso detto provvedimento, in data 15.12. 2006, la società proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, chiedendo l’annullamento (o in subordine una riduzione) della squalifica comminata al Cassano, in quanto, non solo mai squalificato in passato per aggressione, ma, nulla gli si poteva imputare nel caso specifico, e la riduzione della squalifica a carico di Giovanni Remine, perchè pentito del suo comportamento nonché pronto a scusarsi con l’arbitro. Chiedeva ancora che fossero ascoltati lo stesso Cassano e il presidente della società Giuseppe Germinario e eventualmente gli arbitri e il tecnico della squadra avversaria (Atletico Cassano), autorizzando infine l’addebito della tassa reclamo sul proprio conto. La Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 24 del 4.1.2007) accoglieva in parte le richieste della società, riducendo la squalifica del Cassano fino al 4.1.2007, confermando nel resto le precedenti decisioni. In data 8.1.2007, la A.S.C. Sporting Modugno ricorreva alla C.A.F. avverso il provvedimento di conferma della sanzione disciplinare a carico di Giovanni Remine, risultante dal Com. Uff. n. 24. La società evidenziava, innanzitutto, che detto atleta non ha mai ricevuto alcuna sanzione per comportamento antisportivo. Giustificava poi la reazione del calciatore. Motivava la società in ordine al fatto che la tifoseria locale aveva mostrato, specie nei suoi confronti, scarsa correttezza e che il Remine G. aveva reagito nella maniera più civile possibile portandosi la mano davanti alla bocca invece che dar seguito a risposte. Aggiungeva inoltre che il “lancio della bottiglietta”, riferito, secondo la ricorrente, dal direttore di gara nel supplemento del referto, era invece un semplice “schizzare acqua da una bottiglietta”, e non ai danni dell’arbitro, come si evince dallo stesso supplemento, ma di un avversario, oltretutto lontano dall’area di gioco. In relazione infine alla successiva aggressione alla vettura dell’arbitro la società sosteneva che non poteva questa essere addebitata al Remine G. poiché dal referto dell’arbitro risultava opera di sconosciuti. La Sporting Modugno concludeva aggiungendo che la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007 risultava essere troppo drastica, avuto riguardo ai parametri utilizzati normalmente dallo stesso Comitato Regionale Puglia. Chiedeva pertanto il riconoscimento delle attenuanti al Remine G. e la conseguente riduzione della squalifica. In relazione al caso in oggetto c’è da osservare che il referto di gara, come noto assistito da “fede privilegiata”, sia molto chiaro e non riesce ad essere scalfito delle mere deduzioni di parte ricorrente del tutto inidonee ad offrire una versione in alternativa e meno grave dei fatti oggetto delle decisione gravata con la conseguenza che il reclamo deve esser respinto considerata anche la parziale riduzione della sanzione irrogata da parte del Giudice di II istanza che buon governo ha fatto delle norme regolamentari. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Modugno FC di Modugno (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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