F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 7. RECLAMO DEL CALCIATORE DE LUCA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 dell’11.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 7. RECLAMO DEL CALCIATORE DE LUCA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 dell’11.1.2007) Il calciatore De Luca Giuseppe ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 30 dell’11.1.2007, relativo alla sanzione inflittagli della squalifica fino al 30.11.2009 (gara Lorenzo Mariano Scorrano/A.C. Parabita del 26.11.2006 del Campionato di Seconda Categoria). Il ricorso, che risulta tempestivo, è diretto esclusivamente a ottenere una “sensibile” riduzione della sanzione della squalifica fino al 30.11.2009, previo riesame dei fatti. I motivi di ricorso, al di là dell’assoluta genericità degli stessi che non sono nemmeno specificati, ripropongono soltanto affermazioni in fatto dirette a prospettare una diversa valutazione dei fatti accaduti nel corso della gara del 26.11.2006 dopo il 6° minuto del secondo tempo, senza neanche indicare le norme sostanziali e/o processuali che sarebbero state violate. Conseguentemente, il ricorso del calciatore De Luca è inammissibile ai sensi del 1° comma dell’art. 33 C.G.S., non rientrando nei compiti della Commissione d’Appello Federale un riesame dei fatti già oggetto dei due precedenti gradi di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal calciatore De Luca Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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