F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 9. RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CORCIONE CIRO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. CASSINO 1927 E DELLA S.S. CASSINO 1927 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 7, COMMA 3 BIS DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006 E DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 131/C del 17.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 9. RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CORCIONE CIRO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. CASSINO 1927 E DELLA S.S. CASSINO 1927 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 7, COMMA 3 BIS DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006 E DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 131/C del 17.1.2007) Con atto del 27.9.2006 il Procuratore Federale deferiva il Sig. Ciro Corcione, Presidente legale rappresentante della società Cassino 1927 e la medesima società S.S. Cassino 1927 srl per rispondere: il primo della violazione dell'art. 7 comma 3 bis C.G.S. in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F. e al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, per non aver depositato entro il 27.6.2006 la prescritta fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 207.000,00 e la società Cassino a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo Presidente, chiedendo dunque di irrogare la sanzione di punti uno di penalizzazione per la società e di un anno di inibizione per il Presidente. Con la decisione di cui sopra la Commissione Disciplinare ha prosciolto i due soggetti deferiti rilevando che risultava agli atti e comunque non era contestato dalla Procura Federale che copia della dichiarazione della banca con cui si faceva presente che era in corso di completamento l'iter istruttorio per il rilascio della fideiussione era stata consegnata alla Lega Professionisti Serie C in data 27.6.2006, ossia nei termini previsti e che l’originale della fideiussione era stato inviato il giorno seguente. La decisione appellata dal Procuratore Federale motivava dunque il proscioglimento sul rilievo che l'invio, nel termine previsto, di una semplice dichiarazione della banca in attesa della successiva formalizzazione della fideiussione seguita il giorno successivo dall'invio dell'originale della fideiussione “attiene ad un aspetto meramente formale della vicenda e non ne sposta i termini sostanziali atteso che lo scopo precipuo della norma (accensione della fideiussione nei termini) è stato comunque raggiunto e che di tale circostanza la Lega è stata tempestivamente avvisata”. Ricorre avverso tale decisione il Procuratore Federale rilevando che la norma violata prevede la necessità del deposito in originale della fideiussione e non già la semplice trasmissione di copia della medesima e che pertanto l'illecito ivi previsto, avendo natura formale, è stato pienamente integrato. Sottolinea inoltre che dagli atti risulta che entro il termine previsto del 27.6.2006 la società Cassino ha inviato via fax non già una copia della fideiussione, ma semplicemente copia di una lettera interlocutoria nella quale la banca, appunto, riferiva essere in corso di completamento l'iter per la emissione della fideiussione in questione. Resistono i due incolpati con controdeduzioni nelle quali propongono eccezioni preliminari e pregiudiziali e comunque sostengono che nel merito la decisione appellata sarebbe corretta. Nel corso della discussione della causa in udienza il rappresentante della Procura ha offerto la documentazione da cui risulterebbe ulteriormente confermato il mancato deposito in termini dell'originale della fideiussione e la difesa degli appellati ha eccepito l’irritualità e l'inammissibilità di tale deposito. Ritiene questa Commissione che l'eccezione di inammissibilità di tale deposito, formulata dagli appellati, vada accolta, per la tardività del deposito medesimo. Nel merito, ritiene inoltre questa Commissione che l'appello proposto dalla Procura Federale vada accolto. Ed invero deve convenirsi sulla natura di illecito formale quanto alla previsione la cui violazione è stata contestata agli appellati: conseguentemente l'adempimento delle prescrizioni ivi contenute non ammette equipollenti rispetto al deposito dell'originale del documento indicato. Poiché agli atti risulta che la società Cassino 1927 non ha depositato presso la Lega di competenza, entro il termine previsto, l'originale della fideiussione richiesta, sussiste la violazione in questione, cui conseguono le sanzioni richieste in primo grado e nel presente grado di appello dal Procuratore Federale. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la decisione impugnata ed infligge alla S.S. Cassino 1927 S.r.l. di Cassino (Frosinone) la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica del campionato in corso nonché la sanzione dell’inibizione per anni 1 a carico del signor Corcione Ciro.
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