F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/06 4. APPELLO DELL’A.S. C.O.B 91 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.O.B.91/BRESSO CALCIO DEL 30.4.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. N. 43 del 26.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/06 4. APPELLO DELL’A.S. C.O.B 91 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.O.B.91/BRESSO CALCIO DEL 30.4.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. N. 43 del 26.5.2006) Con reclamo in data 31.5.2006 la società A.S. COB 91 in persona del Presidente signor Francesco Giglio, con sede in Cormano (Milano), proponeva reclamo avverso le decisioni in merito alla gara COB 91/ Bresso Calcio del 30.4.2006. Si ritiene che il ricorso proposto dalla A.S. COB 91 sia inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. in quanto la Commissione d’Appello Federale non può essere adita come organo di terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S, l’appello come innanzi proposto dall’A.S. C.O.B. 91 di Cormano (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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