F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 1. APPELLO DELL’A.C. REAL CESENATICO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. BAGNOLINI GAUDENZIO E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 1. APPELLO DELL’A.C. REAL CESENATICO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. BAGNOLINI GAUDENZIO E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006) Con atto del 20.3.2006 il Procuratore Federale, in esito all’esame degli atti trasmessigli dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti inerenti la vertenza fra l’allenatore Paolo Ferrario e l’A.S. Real Cesenatico - dai quali emergeva che l’allenatore medesimo e la società avevano sottoscritto due separati contratti, uno a titolo gratuito, depositato presso i competenti organi, e uno a titolo oneroso, non depositato, con previsione di un compenso superiore al massimo previsto dall’accordo A.I.A.C./L.N.D. vigente - ritenuto che tali fatti integrassero grave violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, per rispondere di dette violazioni, il signor Bagnolini Gaudenzio, nella sua qualità di componente del Consiglio Direttivo dell’A.S. Real Cesenatico, quale materiale sottoscrittore delle due suddette scritture contrattuali; la medesima società Real Cesenatico a titolo di responsabilità diretta ex art. 2, comma 4, C.G.S. (il tecnico Ferrario, con separato atto, è stato deferito alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico). Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006, la Commissione Disciplinare adita, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, reputando sussistente da responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti per violazione della norma disciplinare citata, ha inflitto al Bagnolini la sanzione dell’inibizione per mesi sei ed all’A.S. Real Cesenatico l’ammeda di € 1.000,00. Avverso tale provvedimento sanzionatorio ha proposto tempestivo gravame la società deferita, anche nell’interesse del proprio dirigente, con preannuncio di reclamo del 12.5.2006, cui ha fatto seguito l’atto di impugnazione 17.5.2006, regolarmente comunicato alla Procura Federale. Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, l’A.S. Real Cesenatico denuncia omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver la Commissione Disciplinare nel proprio provvedimento considerato il difetto di prova certa in ordine al passaggio di denaro fra la società ed il tecnico e ribadendo che l’unico contratto valido inter partes era da considerarsi quello a titolo gratuito, depositato presso i competenti uffici. Il proposto reclamo non merita accoglimento. Emerge palesemente, infatti, dagli atti di causa ed in particolare da quelli del giudizio arbitrale che ha dato la stura al deferimento dei soggetti coinvolti nella vicenda, l’intento palesemente simulatorio degli stessi nella sottoscrizione e nel successivo deposito del contratto a titolo gratuito, volendo invece palesemente gli effetti di quello dissimulato, a titolo oneroso, tanto che lo stesso è poi divenuto oggetto del già citato procedimento arbitrale. Tale complessivo comportamento integra senza dubbio la violazione della norma regolamentare contestata ai deferiti, come correttamente ha reputato la Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.C. Real Cesenatico di Cesenatico (Forlì-Cesena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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