F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 4. APPELLO DEL SIG. ROMANIELLO VITO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELL’OBBLIGO DELLA SOCIETÀ POZZUOLESE DI RISARCIRE AL RECLAMANTE I DANNI SUBITI ALLA PROPRIA AUTOVETTURA IN OCCASIONE DELLA GARA POZZUOLESE/DALMINE DEL 7.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 dell’8.6.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06
4. APPELLO DEL SIG. ROMANIELLO VITO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELL’OBBLIGO DELLA SOCIETÀ POZZUOLESE DI RISARCIRE AL RECLAMANTE I DANNI SUBITI ALLA PROPRIA AUTOVETTURA IN OCCASIONE DELLA GARA POZZUOLESE/DALMINE DEL 7.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 dell’8.6.2006)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 37 dell’1.6.2006, disponeva “l’annullamento dell’obbligo della società Pozzuolese di risarcire all’arbitro i danni subiti alla propria autovettura” durante la gara Pozzuolese/Dalmine Futura disputata il 7.5.2006. In particolare, la Commissione Disciplinare, a fondamento della propria decisione, ha sostenuto che “all’arrivo del signor arbitro, il dirigente accompagnatore della Polisportiva Pozzuolese, signor Tiberio Montorio, non disponendo delle chiavi del cancello, faceva parcheggiare l’autovettura del direttore di gara al di fuori del campo di gioco senza procedere al controllo necessario, senza compilare – firmare il relativo modulo di “dichiarazione di custodia” ma accettando ugualmente le chiavi dell’automobile. La Commissione Disciplinare ha aggiunto che l’arbitro – Vito Romaniello – “contrariamente a quanto stabilito dalla circolare della Lega Nazionale Dilettanti, accettava di parcheggiare la propria autovettura in un luogo non custodito e, invece di pretendere che il dirigente responsabile della società procedesse alla verifica della condizione dell’autovettura ed alla relativa sottoscrizione della – dichiarazione di inizio custodia – si limitava alla consegna delle chiavi. Secondo l’organo decidente “tale circostanza viene dimostrata dal fatto che il verbale di inizio custodia, prodotto tra gli atti ufficiali, risulta essere sottoscritto esclusivamente dal signor arbitro…. pertanto, non essendo state adempiute esattamente le disposizioni indicate nella sopra citata circolare, non risulta possibile procedere ad alcuna richiesta di risarcimento danni”. Il signor Vito Romaniello, arbitro effettivo F.I.G.C., iscritto presso la sezione A.I.A. di Sesto San Giovanni, ha proposto appello alla Commissione d’Appello Federale avverso il suddetto provvedimento, chiedendone la cassazione nella parte in cui dispone “l’annullamento dell’obbligo della società Pozzuolese di risarcire all’arbitro i danni subiti alla propria autovettura”. L’appellante – dopo aver affermato, a fondamento della propria domanda, che “al momento della consegna delle chiavi dell’autovettura, erano presenti sia il citato dirigente signor Montorio che il figlio del Presidente della Pozzuolese”, nonché, “che l’autovettura è stata… parcheggiata sotto indicazione dei due e alla loro presenza” – ha aggiunto che, “pur non sottoscrivendo il relativo modulo, i due hanno potuto ben constatare lo stato dell’autovettura (si tratta di un’autovettura nuova, immatricolata un mese prima della gara) e sicuramente eventuali danni, come quelli presenti al termine della gara, sarebbero stati ben evidenti”. Il gravame è fondato e va accolto. La Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 12, del 12.11.2004, stabilisce che “gli arbitri e gli assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno: chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica della stato dell’autovettura; constatare con il responsabile della società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara; riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni; trasmettere, entro 25 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale… inviandone copia al Comitato Regionale Arbitri ed alla propria sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo di spesa per la riparazione”. All’uopo, va rilevato che dal supplemento di rapporto della gara Pozzuolese/Dalmine Futura emerge che il direttore di gara, signor Vito Romaniello, giungeva “a bordo di una Fiat Multipla Active Natural Power, all’ingresso del campo sportivo” e ad attenderlo “vi erano il signor Tiberio Montorio, dirigente della Società Sportiva Pozzuolese ed il figlio del Presidente della stessa società sportiva” che, non disponendo delle chiavi del cancello d’ingresso all’interno della struttura sportiva, permetteva all’appellante “di parcheggiare a circa dieci metri dal campo di gioco”. Peraltro, - come si continua a leggere dallo stesso supplemento di rapporto – sceso dall’autovettura, il Direttore di gara porgeva “le chiavi al signor Tiberio Montorio invitandolo ad eseguire i consueti controlli sullo stato dell’auto” chiedendo, altresì, “di compilare il modulo di presa consegna dell’auto”. A tale richiesta, corrispondeva il rifiuto del dirigente della società Pozzuolese, motivato dal fatto che in quel luogo “non si erano mai verificati episodi spiacevoli”. Peraltro, sempre dal succitato supplemento di gara, emerge che l’odierno appellante, “qualche minuto prima dell’inizio della gara”, ricordava “al signor Tiberio Montorio che doveva consegnargli il modulo di presa consegna dell’auto”, ma ancora una volta, di contro, c’era diniego del dirigente della società di casa rinviava tutte le operazioni a fine gara. Terminata la gara – si legge dal verbale di supplemento de quo – l’arbitro constatava i danni subiti alla propria autovettura insieme al signor Tiberio Montorio il quale, all’ennesima richiesta di consegna del modulo da parte del ricorrente, “confessava che non solo non aveva iniziato a compilare il modulo ma che, addirittura, il modulo si trovava ancora nella sua macchina”. All’uopo va rilevato che l’art. 31 C.G.S., comma 1 lett. a, n. a1), stabilisce che “i rapporti dell’arbitro… ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Pertanto, dal rapporto dell’arbitro, nonché, da relativo supplemento emerge che il signor Vito Romaniello ha adempiuto – o tentato di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 12 del 12.11.2004. Al contempo, va sottolineato pure che il dirigente della società Polisportiva Pozzuolese, incaricato di ricevere l’arbitro, non ha compilato il modulo di constatazione richiestone e, quindi la carenza di tale documento, causata dal predetto signor Tiberio Montorio, non può riflettersi a danno dell’arbitro. Questo, quindi, ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti alla propria autovettura, della cui consistenza non è dato dubitare. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale accoglie l’appello come innanzi proposto dal signor Romaniello Vito, annulla l’impugnata delibera e dichiara l’obbligo della società Pozzuolese di provvedere al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura del reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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