F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 5. APPELLO DELLA S.S. CVM LAZIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL SIG. CRAGNOTTI FABIO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.10.2006 INFLITTA AI CALCIATORI RINGIS ERIK E FERRIERA DE SOUZA FORGHIERI; DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.715 del 9.6.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06
5. APPELLO DELLA S.S. CVM LAZIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL SIG. CRAGNOTTI FABIO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.10.2006 INFLITTA AI CALCIATORI RINGIS ERIK E FERRIERA DE SOUZA FORGHIERI; DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.715 del 9.6.2006)
Con rituale e tempestivo atto del 16.6.2006 la società S.S. CVM Lazio Calcio a Cinque adiva la C.A.F. avverso le sanzioni in epigrafe indicate, lamentando l’eccessività delle sanzioni inflitte pur ammettendo e deplorando il comportamento di dirigenti e calciatori. Il reclamo può essere accolto, solo parzialmente, in riferimento alla posizione del signor Fabio Cragnotti, ritenendo congrua la sanzione della inibizione del dirigente sino al 30.6.2007 apparendo a giudizio di questa Commissione eccessiva quella in precedenza comminata in relazione ad altre fattispecie simili, anche riconoscendo la deprecabilità del suo comportamento in occasione della gara di cui trattasi. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla S.S. CVM Lazio Calcio a 5 di Roma, riduce a tutto il 30.6.2007 la sanzione dell’inibizione al Sig. Cragnotti Fabio. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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