F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 16/08/06 1. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DELLE GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A 2004/2005 Chievo Verona/Fiorentina; Lecce/Parma; Brescia/Juventus; Juventus/Atalanta; Sampdoria/Juventus; Juventus/Palermo; Udiense/Juventus; Juventus/Messina; Siena/Juventus; Juventus/Roma; Juventus/Chievo; Juventus/Fiorentina; Lecce/Juventus; Inter/Juventus; Juventus/Lazio; Bologna/Juventus; Juventus/Milan; Parma/Juventus; Juventus/Livorno; Cagliari/Juventus; Juventus/Brescia; Atalanta/Juventus; Juventus/Udinese; Messina/Juventus; Juventus/Siena; Roma/Juventus; Chievo/Juventus; Juventus/Reggina; Fiorentina/Juventus; Juventus/Lecce; Lazio/Juventus; Juventus/Bologna; Milan/Juventus; Juventus/Parma; Livorno/Juventus; Juventus/Cagliari (Delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. nn. 332 del 10.5.2005; 359 del 31.5.2005; 63 del 14.9.2004; 72 del 27.9.2004; 76 del 23.9.2004; 80 del 28.9.2004; 94 del 12.10.2004; 108 del 19.10.2004; 115 del 25.10.2004; 123 del 29.10.2004; 126 del 3.11.2004; 144 del 12.11.2004; 156 del 23.11.2004; 164 del 30.11.2004; 167 del 6.12.2004; 176 del 14.12.2004; 181 del 21.112.2004; 194 del 7.1.2005; 196 dell’11.1.2005; 210 del 18.1.2005; 219 del 25.1.2005; 224 del 31.1.2005; 239 del 15.2.2005; 246 del 22.2.2005; 254 dell’1.3.2005; 261 dell’8.3.2005; 271 del 15.3.2005; 285 del 29.3.2005; 300 del 12.4.2005; 308 del 18.4.2005; 318 del 26.4.2005; 326 del 3.5.2005; 332 del 10.5.2005; 343 del 17.5.2005; 352 del 24.5.2005; 359 del 31.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 16/08/06 1. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DELLE GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A 2004/2005 Chievo Verona/Fiorentina; Lecce/Parma; Brescia/Juventus; Juventus/Atalanta; Sampdoria/Juventus; Juventus/Palermo; Udiense/Juventus; Juventus/Messina; Siena/Juventus; Juventus/Roma; Juventus/Chievo; Juventus/Fiorentina; Lecce/Juventus; Inter/Juventus; Juventus/Lazio; Bologna/Juventus; Juventus/Milan; Parma/Juventus; Juventus/Livorno; Cagliari/Juventus; Juventus/Brescia; Atalanta/Juventus; Juventus/Udinese; Messina/Juventus; Juventus/Siena; Roma/Juventus; Chievo/Juventus; Juventus/Reggina; Fiorentina/Juventus; Juventus/Lecce; Lazio/Juventus; Juventus/Bologna; Milan/Juventus; Juventus/Parma; Livorno/Juventus; Juventus/Cagliari (Delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. nn. 332 del 10.5.2005; 359 del 31.5.2005; 63 del 14.9.2004; 72 del 27.9.2004; 76 del 23.9.2004; 80 del 28.9.2004; 94 del 12.10.2004; 108 del 19.10.2004; 115 del 25.10.2004; 123 del 29.10.2004; 126 del 3.11.2004; 144 del 12.11.2004; 156 del 23.11.2004; 164 del 30.11.2004; 167 del 6.12.2004; 176 del 14.12.2004; 181 del 21.112.2004; 194 del 7.1.2005; 196 dell’11.1.2005; 210 del 18.1.2005; 219 del 25.1.2005; 224 del 31.1.2005; 239 del 15.2.2005; 246 del 22.2.2005; 254 dell’1.3.2005; 261 dell’8.3.2005; 271 del 15.3.2005; 285 del 29.3.2005; 300 del 12.4.2005; 308 del 18.4.2005; 318 del 26.4.2005; 326 del 3.5.2005; 332 del 10.5.2005; 343 del 17.5.2005; 352 del 24.5.2005; 359 del 31.5.2005) La società Brescia Calcio, con atto spedito il 20 luglio 2006, proponeva ricorso alla Commissione d’Appello Federale per la revocazione della omologazione dei risultati delle partite “Chievo Verona – Fiorentina 1-2” e “Lecce Parma 3-3”, svoltesi nel corso del campionato 2004/2005 di Serie A, risultanti dai “Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 332 del 10/05/05 e n. 359 del 31/05/2005”, oltre che delle partite, disputate nel medesimo campionato, dalla Juventus F.C.: “Brescia-Juventus 0-3, Juventus-Atalanta 2-0,. Sampdoria-Juventus 0-3, Juventus-Palermo 1- 1, Udinese-Juventus 0-1, Juventus-Messina 2-1, Siena-Juventus 0-3, Juventus-Roma 2-0, Juventus- Chievo 3-0, Juventus-Fiorentina 3-0, Lecce-Juventus 0-1, Inter-Juventus 2-2, Juventus-Lazio 2-1, Bologna-Juventus 0-1, Juventus-Milan 0-0, Parma-Juventus 1-1, Juventus-Livorno 4-2, Cagliari- Juventus 1-1, Juventus-Brescia 2-0, Atalanta-Juventus 1-2, Juventus-Udinese 2-1, Messina- Juventus 0-0, Juventus-Siena 3-0, Roma-Juventus 1-2, Chievo-Juventus 0-1, Juventus-Reggina 1-0, Fiorentina-Juventus 3-3, Juventus-Lecce 5-2, Lazio-Juventus 0-1, Juventus-Bologna 2-1, Milan- Juventus 0-1, Juventus-Parma 2-0, Livorno-Juventus 2-2, Juventus-Cagliari 4-2, pubblicati, rispettivamente, nei Comunicati Ufficiali nn.ri. 63 del 14/09/04, 72 del 20/09/04, 76 del 23/09/04, 80 del 28/09/04, 94 del 12/10/04, 108 del 19/10/04, 115 del 25/10/04, 123 del 29/10/04, 126 del 3/11/04, 144 del 12/11/04, 156 del 23/11/04, 164 del 30/1l/04, 167 del 6/12/04, 176 del 14/12/04, 181 del 21/12/04, 194 del 7/01/05, 196 dell’11/01/05, 210 del 18/01/05, 219 del 25/01/05, 224 del 31/01/05, 239 del 15/02/05, 246 del 22/02/05, 254 dell’1/03/05, 261 dell’8/03/05, 271 del 15/03/05, 285 del 29/03/05, 300 del 12/04/05, 308 del 18/04/05, 318 del 26/04/05, 326 del 3/05/05, 332 del 10/05/05, 343 del 17/05/05, 352 del 24/05/05, 359 del 31/05/05”. In particolare, la società ricorrente chiedeva “la revocazione dell’omologazione” delle suddette “partite svoltesi nel campionato di serie A 2004/2005”, nonché, “l’invalidazione della classifica finale del suddetto campionato”, deducendo a fondamento della propria istanza che “l’omologazione del risultato è il fisiologico consolidamento del verdetto acquisito al termine della gara sul campo di giuoco, in assenza di tempestivi reclami atti ad impedire la concessione da parte del giudice sportivo, soggetto destinatario del referto del direttore di gara, del tacito <> alla pubblicazione del risultato sul comunicato federale; - pertanto, i provvedimenti, oggetto dei citati comunicati federali, recanti in calce la sottoscrizione del Giudice sportivo di primo grado, sono a tutti gli effetti decisioni adottate da un organo di giustizia sportiva e, come tali, suscettibili di revocazione ex art. 35 del C.G.S”. Dopo aver affermato che, “in effetti il Giudice sportivo di primo grado, pur in assenza di uno specifico reclamo, di parte, ben potrebbe sospendere l’omologazione del risultato di una gara, qualora rilevi anomalie di varia natura nello svolgimento della stessa idonee ad inficiare la genuinità del verdetto acquisito sul campo di gara”, la società Brescia Calcio aggiungeva che “la Commissione d’Appello Federale, all’esito del primo grado di giudizio del procedimento per illecito sportivo celebrato nei confronti della Società Juventus F.C. S.p.a. ed altri, ha, con decisione in data 14/07/06, dichiarato la responsabilità delle quattro società deferite condannando: - la Juventus alla retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006 oltre alla penalizzazione di 30 punti in classifica nella stagione 2006/2007, alla revoca del titolo di campione d’Italia 2004/2005, alla non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006 e ad un’ammenda di € 80.000; - la Fiorentina alla retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006 oltre alla penalizzazione di 12 punti in classifica nella stagione 2006/2007 e ad un’ammenda di € 50.000; - la Lazio alla retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006 oltre alla penalizzazione di 7 punti in classifica nella stagione 2006/2007 e ad un’ammenda di € 40.000; - il Milan alla penalizzazione di 44 punti. da scontare nella classifica 2005/2006 e di punti 15 in classifica da scontare nella stagione 2006/2007, oltre ad un’ammenda di €. 30.000” accertando, così, “plurimi e reiterati fatti costituenti illecito sportivo, che turbarono il regolare svolgimento delle gare oggetto di interesse, condizionandone i risultati, e, di conseguenza”, inficiando “la validità della classifica stilata al termine della stagione agonistica 2004/2005”. La società Brescia Calcio affermava, inoltre, che “tutte le partite vinte dalla Juventus, e quella Verona Chievo-Fiorentina 1-2, condizionate da interventi estranei ai valori sportivi, secondo quanto accertato dalla Caf, debbono essere considerate invalidate ai fini della classifica finale, nella cui conseguente ricompilazione la società torinese va a collocarsi all’ultimo posto e la Fiorentina (una volta sottratti dai 42 punti finali: 42-3=39 i tre conquistati in modo illecito) al terzultimo”. Ad avviso della ricorrente pareva “pertanto, anche aritmeticamente dimostrato che la stagione del <> ha condannato ingiustamente il Brescia, il quale mantiene tuttora, dunque, la titolarità del diritto sportivo a partecipare al campionato di serie A, che aveva in capo a sé quell’anno. Ora, ove si rifletta che nella condotta posta in essere dalla Juventus e dai suoi legali rappresentanti hanno concorso, siccome appurato dalla decisione della CAF, il dott. Innocenzo Mazzini, vice presidente della F.I.G.C., il dott. Pierluigi Pairetto ed il sig. Paolo Bergamo, designatori arbitrali e, come tali, dirigenti federali, ben si comprende la legittimità della richiesta del Brescia di conseguire, grazie ai poteri funzionali del Commissario Straordinario della F.I.G.C., il risarcimento in forma specifica, di natura sportiva dei danni patiti: la riammissione immediata in serie A, anche in soprannumero”. La società ricorrente assumeva pure di avere interesse alla “invalidazione della classifica finale nella parte, in cui vengono individuate le società retrocesse al campionato cadetto, per effetto della quale esse (quorum, il Brescia Calcio) tuttora conservano il titolo sportivo legittimante l’iscrizione e la partecipazione al prossimo campionato di serie A 2006/2007, titolo sportivo di cui erano titolari nel campionato sub judice”. La Juventus Football Club S.p.a., con istanza spedita a mezzo fax il 21 luglio 2006, chiedeva, “ai sensi dell’art. 33 comma 3 CGS, di essere sentita”. A sua volta, la ricorrente, con “motivi aggiunti” depositati a mano il 9 agosto 2006, dava atto che, “in parziale riforma delle suddette statuizioni (della C.A.F., n.d.r.), la Corte Federale con decisione del 25 luglio 2006, motivata con atto del 04/08/2006, pubblicato nel C.U. n. 2/Cf del 04/08/2006, confermava nei confronti della - JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A. la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006 con la penalizzazione ridotta, però, a punti diciassette in classifica nella stagione sportiva 2006/2007, con la squalifica per tre giornate di campionato del campo di gara e con l’ammenda di euro 120.000,00 oltre alla revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004-2005 ed alla non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005-2006; mentre irrogava alla - A.C. FIORENTINA S.P.A. la penalizzazione di punti trenta in classifica da scontare nella stagione sportiva 2005/2006, di punti diciannove nella stagione sportiva 2006-2007, la squalifica del campo di gara per tre giornate di campionato, nonché l'ammenda di Euro 100.000,00; ed alla - S.S. LAZIO S.P.A. la penalizzazione di punti trenta in classifica nella stagione sportiva 2005/2006, di punti undici nella stagione 2006-2007, la squalifica del campo per due giornate di campionato, l'ammenda di Euro 100.000,00”. Dalla delibera della Corte Federale, che condivide sul punto la decisione della C.A.F., emergerebbe dunque in modo inconfutabile che lo svolgimento del campionato di calcio 2004-2005 risulta essere stato alterato dal condizionamento della classe arbitrale. Dopo avere richiamato ulteriori brani della decisione della Corte Federale, la società Brescia Calcio sosteneva che “può dirsi, dunque, accertato ad ogni effetto sostanziale e processuale che lo svolgimento del campionato di serie A 2004-2005 sia stato alterato da fatti estranei ai valori tecnico-agonistici delle società in competizione, e, quindi, debba considerarsi invalido; alla luce della suddetta statuizione sembra definitivamente accertata l’invalidità dello svolgimento del campionato di serie A del 2004-2005 e, conseguentemente, delle singole gare, nonché della classifica finale che dell’esito delle stesse è il compendio aritmetico”. Alla discussione del ricorso comparivano, oltre al difensore della società ricorrente, anche amministratore e difensore della ACF Fiorentina S.p.a., chiamata in causa in ordine al regolare svolgimento di alcune partite, i quali ultimi depositavano, nella fase preliminare della riunione, atto di costituzione nel procedimento e venivano sentiti in merito. Il ricorso per revocazione in argomento non può superare il vaglio pregiudiziale di ammissibilità. L’art. 35, comma primo, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva sancisce che “tutte le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F., entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: ... d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è diventata inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. .... L’organo investito della revocazione di pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione”. L’esame della materia del contendere, pertanto, impone di accertare – in primo luogo – se, nel caso di specie, il ricorso in esame investa una o più “decisioni adottate” dal Giudice sportivo di primo grado in relazione alle gare specificamente indicate dalla società ricorrente, e quindi se la c.d. “omologazione” del risultato delle partite costituisca un “provvedimento” del quale può essere chiesta la revocazione, ove ne ricorrano i presupposti dettati dall’art. 35 C.G.S.. A tal fine va sottolineato che il comma 4 dell’art. 12 del predetto Codice sancisce il principio che, “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione”. A sua volta l’art. 13, 1° comma, del medesimo C.G.S. disciplina le “sanzioni a carico delle società”, stabilendo poi, con il secondo comma, che “alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall’art. 12 del presente Codice”. Il titolo V del C.G.S. – artt. 29 – 35 - fissa le “norme generali del procedimento disciplinare”, stabilendo in particolare, tra l’altro, che “le decisioni degli Organi di giustizia sportiva devono essere motivate. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, per mezzo di Comunicato Ufficiale” (cfr. art. 30, comma 2). Appare dunque evidente che la formula “tutte le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva”, di cui all’art. 35 C.G.S., non può non riferirsi a provvedimenti, pronunciati a conclusione di un regolare procedimento, di carattere giustiziale (anche se avviato d’ufficio), aventi ovviamente forma scritta, motivati e resi pubblici, “nella loro integrità”, nei modi innanzi indicati. La c.d. “omologazione” dei risultati delle gare indicate dalla società ricorrente, al contrario, non risponde ai requisiti di forma e sostanza innanzi indicati. Il fatto che gli esiti di tutte le partite disputate siano trasmessi al Giudice Sportivo non costituisce elemento per ritenere che, in tal modo, sia stato avviato un “procedimento” da concludere con una “decisione”, ma realizza un semplice adempimento di carattere formaleburocratico, allo scopo di consentire al destinatario la conoscenza e la presa d’atto di un evento (il risultato della gara) e, di conseguenza, di valutare se – sulla scorta degli atti acquisiti o che può acquisire anche d’ufficio (rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, etc.) – debba avviare, previa sospensione dell’omologazione, un procedimento, da definire con una decisione assunta nei modi e nelle forme dettate dal già richiamato art. 30, comma 2, C.G.S.. In altre parole, la fase di carattere strettamente “amministrativo”, realizzata attraverso la comunicazione al Giudice sportivo delle notizie sull’esito delle singole gare, non integra l’avvio di una fattispecie “giustiziale” innanzi a questo, ma costituisce un adempimento che può rimanere – come nella maggior parte dei casi – fine a sé stesso, qualora il medesimo organo di giustizia sportiva non ritenga di avviare un procedimento per giudicare circa la legittimità della gara. Si è pur sempre in presenza di un’attività da parte del Giudice sportivo, che, però, non realizza una fase giudiziale di natura decisoria, ma è limitata alla presa di atto che, dalle notizie ricevute, non emergono elementi di fatto che inducano a sottoporre gli esiti delle gare a valutazione di legittimità e correttezza. Le considerazioni ora esposte trovano specifica conferma dai testi dei Comunicati ufficiali indicati nel ricorso per revocazione proposto dalla Società Brescia Calcio, nei quali si legge testualmente: “A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: 1) SERIE A TIM Gare dell’......................... ......................................... B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo ............., assistito da ........... e dal Rappresentante dell’A.I.A, ............, nel corso della riunione del ............ ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 1) SERIE A TIM Gare del .......................... In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: a) SOCIETA' ..................”. La formulazione della “comunicazione” dei “risultati di gare”, quindi, risulta nettamente distinta, rispetto a quella delle “decisioni del Giudice sportivo”. Del resto l’autonomia della prima fase – solo eventualmente propedeutica al procedimento giudiziale – è sostanzialmente ammessa dalla stessa società ricorrente, la quale ha precisato – come più sopra ricordato – che “l’omologazione del risultato è il fisiologico consolidamento del verdetto acquisito al termine della gara sul campo di giuoco, in assenza di tempestivi reclami atti ad impedire la concessione da parte del giudice sportivo, soggetto destinatario del referto del direttore di gara, del tacito <> alla pubblicazione del risultato sul comunicato federale”. Il c.d. “nulla osta”, dunque, è una mera “presa d’atto” di un risultato, sulla cui validità il Giudice sportivo non esprime un “giudizio”, non costituisce l’atto terminale di un procedimento di giustizia sportiva, né si conclude con una “decisione”, la cui pubblicazione avviene – come già sottolineato – in forma diversa rispetto a quella che dà semplice notizia dell’esito delle gare. Non a caso anche l’ordinamento generale (come nel caso dei ricorsi straordinari al capo dello Stato, ai sensi dell’art. 15 DPR 1199/71) testimonia come provvedimenti formalmente amministrativi possano essere impugnati per revocazione quando, e solo perché, le “decisioni” assumano natura “giustiziale”. Si deve concludere, pertanto, che il reclamo proposto dalla Società Brescia Calcio è inammissibile, perchè non investe decisioni adottate dal Giudice sportivo, così come prescrive l’art. 35, comma 1°, C.G.S.. Per completezza di trattazione va aggiunto, altresì, che il ricorso per revocazione in argomento potrebbe dichiararsi inammissibile sotto un ulteriore profilo. La stessa Società ricorrente, come già precisato con i “motivi aggiunti” del 9 agosto 2006, ha dato atto che la decisione 25 luglio 2006 della Corte Federale, pubblicata nel C.U. n. 2/Cf del 4 agosto 2006, ritenuta la sussistenza delle violazioni dei principi fissati dal C.G.S. ivi specificamente indicate, ha irrogato: a) alla Juventus Football Club s.p.a. la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006 con la penalizzazione di punti diciassette in classifica nella stagione sportiva 2006/2007, con la squalifica per tre giornate di campionato del campo di gara e con l’ammenda di euro 120.000,00 oltre alla revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004-2005 ed alla non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005-2006; b) alla A.C. Fiorentina s.p.a. la sanzione della penalizzazione di punti trenta in classifica da scontare nella stagione sportiva 2005/2006, di punti diciannove nella stagione sportiva 2006-2007, la squalifica del campo di gara per tre giornate di campionato, nonché l'ammenda di Euro 100.000,00; c) alla S.S. Lazio s.p.a. la sanzione della penalizzazione di punti trenta in classifica nella stagione sportiva 2005/2006, di punti undici nella stagione 2006-2007, la squalifica del campo per due giornate di campionato, l'ammenda di Euro 100.000,00. Dette sanzioni sono state applicate alla stregua del disposto del già richiamato art. 13, primo comma, del C.G.S., secondo il quale “Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a dueanni; f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; g) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; i) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza ufficiale; l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni”. Appare evidente, quindi, che la Corte Federale, con la decisione innanzi richiamata, nell’esercizio di poteri fissati dall’art. 12, comma 4, del C.G.S., non ha ritenuto di disporre la punizione della perdita di una o più gare ed ha stabilito le sanzioni a carico delle predette società mediante penalizzazioni in punti, decretando che queste devono essere applicate per le classifiche relative alle stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007. La richiesta di “revocazione dell’omologazione” delle “partite svoltesi nel campionato di serie A 2004/2005”, nonché, “l’invalidazione della classifica finale del suddetto campionato”, formulata dalla società Brescia Calcio, mira, quindi, in buona sostanza, ad ottenere una modifica dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla Corte Federale, che – come già precisato – ha, invece, decretato che le penalizzazioni debbano essere applicate nelle stagioni successive a quella per la quale la società ricorrente si duole. Tale istanza, quindi, non può trovare ingresso, anche perchè preclusa dalla citata decisione della Corte federale. Per questi motivi, la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Calcio Brescia di Brescia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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