F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 1. APPELLO DEL TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 85 E 94, COMMA 1, LETTERE A) E B) N.O.I.F, ART. 27 STATUTO FEDERALE, CONTESTATE AI PROPRI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 343/C del 22.5.2006) 2. APPELLO DEL SIG. MALAVOLTA ROMANO, GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 A DECORRERE DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DI PRECEDENTI INIBIZIONI, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85 E 94, COMMA 1, LETTERE A) E B), N.O.I.F. E ART. 27 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 343/C del 22.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 1. APPELLO DEL TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 85 E 94, COMMA 1, LETTERE A) E B) N.O.I.F, ART. 27 STATUTO FEDERALE, CONTESTATE AI PROPRI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 343/C del 22.5.2006) 2. APPELLO DEL SIG. MALAVOLTA ROMANO, GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 A DECORRERE DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DI PRECEDENTI INIBIZIONI, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85 E 94, COMMA 1, LETTERE A) E B), N.O.I.F. E ART. 27 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 343/C del 22.5.2006) All’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini il Procuratore Federale, con atto dell’8.5.2006, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C: a) 1) il Sig. Romano Malavolta, Presidente del Teramo Calcio; 2) il calciatore Alessandro Del Grosso, al tempo tesserato con il Catanzaro; 3) il calciatore Diego Favazza, già tesserato del Teramo Calcio, svincolato; 4) il calciatore Paolo Mancini, al tempo tesserato con il Martina Franca; 5) il calciatore Alessandro Iannuzzi, al tempo tesserato con il Gualdo Tadino; 6) il calciatore Alessandro Sturba, al tempo tesserato con la Lucchese; 7) il calciatore Alessio Scarchilli, al tempo tesserato con la Viterbese; 8) il calciatore Luigi Panarelli, al tempo tesserato con l’Avellino Calcio; 9) il calciatore Roberto Schettino, al tempo tesserato con il Latina Calcio; tutti per rispondere della violazione dell’art. 94, comma 1, lett. a) e b) N.O.I.F. b) 1) il calciatore Paolo Mancini; 2) il calciatore Roberto Schettino; 3) il calciatore Alessandro Sturba; 4) il calciatore Luigi Panarelli; ognuno per la violazione dell’art. 1 C.G.S., in relazione agli artt. 13, comma 3 Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori, e 93, comma 1, N.O.I.F. c) il Sig. Romano Malavolta, per la violazione dell’art. 95 N.O.I.F. d) il Sig. Romano Malavolta, per la violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale. e) il Teramo Calcio, per responsabilità diretta ex art. 2, comma 4, C.G.S. per gli addebiti loro rispettivamente ascritti ed esplicitati nell’atto di deferimento ai quali si fa espresso riferimento. La Commissione Disciplinare adita, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 343/C del 22.5.2006, preso atto delle richieste formulate dalla Procura Federale e delle argomentazioni svolte dai difensori dei deferiti, disponeva il proscioglimento del signor Romano Malavolta e del Teramo Calcio i quanto ritenuta insussistente la violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale. Per contro, accertata la responsabilità disciplinare di tutti i deferiti in relazione agli addebiti loro rispettivamente ascritti, infliggeva agli stessi le sanzioni di cui al dispositivo. Avverso questa decisione hanno proposto distinti e rituali appelli il Teramo Calcio ed il signor Romano Malavolta adducendo, entrambi: A) l’insussistenza dei presupposti per l’affermazione di responsabilità ex art. 94, comma 1, lett. a) e b) e 85 N.O.I.F. in capo al Malavolta e dell’art. 2, comma 4, C.G.S. a carico della società; B) l’eccessività e spropositatezza della sanzione pecuniaria inflitta alla società e l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 7, comma 4 C.G.S.. Alla seduta, ritualmente convocata, sono comparsi il Procuratore Federale che ha chiesto il rigetto degli appelli in quanto privi di fondamento ed i difensori dei ricorrenti che hanno concluso per l’accoglimento. La C.A.F., in via preliminare, attesa l’evidente connessione oggettiva ha disposto la riunione dei procedimenti che, pertanto, sono stati trattati congiuntamente. I distinti appelli sono infondati e debbono essere rigettati. Nel merito i fatti addebitati trovano conferma probatoria agli atti e sono stati, sostanzialmente, ammessi dagli stessi interessati. La decisione dei Giudici di prime cure, esaustiva ed approfondita, rende merito alla tesi accusatoria ed appare del tutto condivisibile con conseguente declaratoria di infondatezza delle tesi prospettate dagli appellanti. Altrettanto corretto è il divisamento dei Giudici di prime cure per quanto attiene alla entità delle sanzioni inflitte agli incolpati odierni appellanti: l’appropriata applicazione, per la società Teramo Calcio, del disposto di cui all’art. 7, comma 4, C.G.S. per la violazione dell’art. 94 comma 1, lett. a) e b), contenuta nel minimo edittale, non presta il fianco ad alcuna censura così come prive di fondamento appaiono le doglianze del signor Romano Malavolta per l’applicazione, a suo carico, della sanzione disciplinare inflittagli ex art, 7, comma 7, C.G.S. per la concorrente violazione dell’art. 85 N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami 1) e 2): respinge gli appelli come sopra proposti dal Teramo Calcio S.p.A. di Teramo e del Sig. Malavolta Romano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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