F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 3. APPELLO DEL SIG. BELOTTI VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 3. APPELLO DEL SIG. BELOTTI VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2006) All’esito dell’esame degli atti trasmessi dal Comitato Interregionale della LND in ordine alle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dall’allenatore della U.S. Bojano Calcio, signor Vittorio Belotti, al termine dell’incontro Spes Mentana – U.S. Bojano Calcio del 27.11.2005, valevole per il Campionato nazionale Serie D, il Procuratore Federale, rilevato che le dichiarazioni costituivano “giudizi lesivi della reputazione della signora De Nitto, arbitro dell’incontro, della classe arbitrale femminile, nonché del Presidente del Comitato Interregionale…”, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il signor Vittorio Belotti e la società U.S. Bojano Calcio per rispondere, rispettivamente, della violazione dell’art. 3, comma 1, C.G.S., per dichiarazioni antiregolamentari, e dell’art. 2, comma 4, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che le dichiarazioni oggetto del deferimento della Procura Federale, costituivano violazione dell’articolo 3, comma 1, C.G.S., infliggeva al signor Vittorio Belotti la sanzione della squalifica sino al 30.11.2006 e alla U.S. Bojano Calcio l’ammenda di € 500,00 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S.. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo appello il signor Vittorio Belotti, il quale lamenta: (i) la nullità del procedimento tenuto innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale per non essere venuto a conoscenza né del deferimento della Procura Federale né della convocazione per la riunione della medesima Commissione Disciplinare del 16.6.2006 in mancanza di rituale notifica delle citate comunicazioni; (ii) il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare presso il Comitato interregionale, in quanto l’infrazione contestata non rientra tra quelle riservate dall’articolo 36 Reg. Sett. Tecnico alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva, ma tra le violazioni soggette alla giurisdizione “domestica” degli organi disciplinari del Settore Tecnico; (iii) nel merito, in sintesi, il travisamento, da parte degli organi di stampa, delle contestate dichiarazioni relative al Presidente del Comitato Interregionale, l’impossibilità di smentire le dichiarazioni pubblicate, l’errata interpretazione delle citate dichiarazioni, che, in ogni caso, dovevano intendersi quale espressione del proprio diritto di critica e non come lesive della reputazione della signora De Nitto, e, da ultimo, la gravità della sanzione inflitta rispetto alla diffusione delle testate giornalistiche che hanno riportato le dichiarazioni oggetto del presente procedimento, anche in considerazione del fatto che l’entità della squalifica avrebbe potuto precludere il suo tesseramento da parte di altre società sportive. Per quanto esposto, il ricorrente ha richiesto dichiararsi la nullità della decisione resa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale o il difetto di giurisdizione della stessa o la riduzione della sanzione applicata nella minima prevista. Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 4 settembre 2006, il signor Belotti, presente personalmente, ed il suo difensore, Avv. Gaetano Aita, si riportavano alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel proprio ricorso e ne chiedevano l’accoglimento. Nel corso dell’udienza, il signor Belotti, su domanda posta da questa Commissione dichiarava, tra l’altro, che, all’epoca delle notificazioni sia del deferimento della Procura Federale che della convocazione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale avvenute, rispettivamente, in data 11.5.2006 ed in data 22.5.2006, lo stesso era un tesserato della U.S. Bojano Calcio. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione di nullità del procedimento di prime cure di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale sollevata dal ricorrente non può essere accolta. Ed invero, diversamente da quanto lamentato dal signor Belotti, il deferimento della Procura Federale e la convocazione della medesima Commissione Disciplinare sono stati notificati presso la sede dell’U.S. Bojano Calcio, nel pieno rispetto, pertanto, del dettato dell’articolo 37, comma 4, C.G.S. La richiamata disposizione codicistica prevede, infatti, che “le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”. Orbene, risulta dagli atti che, all’epoca delle notifiche delle citate comunicazioni – 11 e 22 maggio 2006 –, il signor Belotti era un tesserato del Bojano Calcio, circostanza, peraltro, confermata dallo stesso ricorrente nel corso dell’ udienza dinnanzi a codesta Commissione. Pertanto, le notifiche sono ritualmente avvenute nel luogo indicato dall’art. 37, comma 4, C.G.S. In ordine, invece, alla questione di difetto di giurisdizione (rectius, competenza) della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, questa C.A.F. rileva, preliminarmente, che la giurisdizione “domestica” del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, di cui all’art. 36, comma 2, Reg. Sett. Tecnico, non è assoluta ed esclusiva nei confronti dei tecnici, dovendo intendersi come residuale rispetto alla competenza generale della Commissione Disciplinare di cui all’art. 25 C.G.S. per le violazioni ascritte a tutti i soggetti dell’ordinamento federale (cfr. Caso Capello – Decisione Comm Discipl. in Com. Uff. n. 173 del 12.12.2002). Nel caso di specie, poi, l’art. 36 Reg. Sett. Tecnico prevede al comma 1 che “i Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica”. La condotta tenuta dal signor Belotti - e la conseguente infrazione commessa - , mediante le dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro Spes Mentana/Bojano Calcio, va considerata, senza alcun dubbio, “inerente” all’attività agonistica, così come indicata dalla riportata disposizione regolamentare, in considerazione del fatto che le affermazioni in questione avevano ad oggetto la gara stessa. Deve affermarsi, pertanto, la competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, che ha definito il procedimento di primo grado, ai sensi dell’art. 36, comma 1, Reg. Sett. Tecnico, non ricorrendo, come assunto dal ricorrente, le ipotesi residuali di cui al comma 2 del medesimo art. 36. Per quanto riguarda il merito, questa Commissione, esaminati gli atti, osserva che: 1) non risulta supportata da alcuna prova la circostanza che le dichiarazioni del Belotti siano state travisate dai mezzi di informazione né le stesse sono state seguite da una formale smentita dello stesso, così come prevista dall’art. 8 della legge n. 47/48 (“Legge stampa”); 2) anche in ordine alla denunciata impossibilità di conoscere il contenuto degli articoli pubblicati, il ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo, anzi, la stessa data di pubblicazione degli articoli sui quotidiani “Le Libertà – Sport” e “La Gazzetta del Molise”, martedì 29.12.2005, smentisce la tesi del signor Belotti; 3) il diritto di critica richiamato dal ricorrente trova un limite assoluto nel suo esercizio costituito dal corrispondente diritto dei terzi di vedere tutelata la propria dignità, con la conseguenza che attacchi come quelli rivolti dal Belotti alla signora De Nitto, alla classe arbitrale femminile e ad un dirigente federale non possono essere considerati espressione del proprio diritto di critica né trovare alcuna giustificazione. Sul punto, si precisa, come ulteriore aggravante della condotta tenuta dal Belotti, che le dichiarazioni oggetto di analisi hanno posto in discussione anche la buona fede della signora De Nitto nella conduzione della gara in questione (“In campo a dirigere l’incontro c’era una donna che ha tentato, e ci è riuscita, ad avvantaggiare la squadra più debole” – da “La Gazzetta del Molise” di martedì 29.12.2005); 4) la diffusione delle testate giornalistiche che hanno riportato le dichiarazioni del Belotti è proporzionata all’interesse del pubblico verso un campionato considerato minore quale è quello di Serie D; 5) la parziale ritrattazione delle accuse mosse dal Belotti e le scuse tardive dello stesso contenute nel ricorso, non possono, in alcun modo, ridurre la portata lesiva delle dichiarazioni rilasciate, che, è bene ricordare, non sono mai state smentite nella sede opportuna ed in forma ufficiale. Per tali motivi, La C.A.F., respinge l’appello come innanzi proposto dal Sig. Belotti Vittorio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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