F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 4. APPELLO DEL SIG. MENDIL NASSIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E L’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 2 E 4 STATUTO FEDERALE, IN RELAZIONE ALL’ART. 11, COMMA 2 DELL’ALLEGATO B (REGOLAMENTO PROCEDURE ARBITRALI) DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 2 del 12 luglio 2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 4. APPELLO DEL SIG. MENDIL NASSIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E L’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 2 E 4 STATUTO FEDERALE, IN RELAZIONE ALL’ART. 11, COMMA 2 DELL’ALLEGATO B (REGOLAMENTO PROCEDURE ARBITRALI) DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 2 del 12 luglio 2006) Il signor Giuseppe Galli - con ricorso alla Camera Arbitrale costituita presso la Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C., depositato il 7.5.2003 - esponeva che il signor Nassim Mendil, calciatore professionista, gli aveva regolarmente conferito incarico di procuratore sportivo nel 2000, poi rinnovato il 19.12.2002, e che - pur avendo egli eseguito il “mandato con la diligenza del buon padre di famiglia” - il medesimo mandante non aveva provveduto al pagamento di quanto da lui dovuto; pertanto, chiedeva che l’adita Camera Arbitrale disponesse la costituzione del Collegio Arbitrale, per accogliere le seguenti conclusioni: - “condannare il Signor Nassim Mendil al pagamento della somma di € 28.075,26 oltre I.V.A., come per legge, così distinta: Stagione Sportiva 2001/2002 € 11.672,58 pari al 5% sulla somma lorda di 233.451,56 €; Stagione Sportiva 2002/2003 € 1.012,76 pari al 5% sulla somma lorda di € 243.062,95; Stagione Sportiva 2002/2003 € 1.354,17 pari al 5% sulla somma lorda di € 325.000,00; Stagione Sportiva 2002/2003 € 14.035,75 pari al 5% sulla somma lorda di € 280.715,00”. Il Collegio Arbitrale adito, “previa convocazione inviata alle parti con lettere racc. a/r del 29.7.2003 e del 3.9.2003, regolarmente ricevute dalle parti”, si costituiva il 22.9.2003 in Roma e, “constatata la presenza del ricorrente, Signor Giuseppe Galli, nonché del suo difensore, Avv. Annalisa Roseti e l’assenza del signor Nassim Mendil o di suo rappresentante, nonostante la rituale convocazione come da raccomandata di convocazione dallo stesso debitamente ricevuta l’8.9.2003, rilevava l’impossibilità di eseguire il previsto tentativo di conciliazione tra le parti”. Dopo aver assegnato alle parti termini per precisazione dei quesiti e dei controquesiti, per memorie e documenti e istanze istruttorie, il 22.10.2003 il Collegio Arbitrale, “considerato … che prima di dichiarare matura la causa per la decisione occorreva verificare se la parte resistente contumace fosse stata messa in condizione di costituirsi”, invitava la parte ricorrente a depositare nel termine di 8 giorni “prova della ricezione del ricorso da parte del signor Nassim Mendil”. Il signor Giuseppe Galli depositava copia della documentazione in suo possesso per dimostrare quanto richiesto dal Collegio Arbitrale; indi, questo, con decisione del 16.12,2003, accoglieva “la domanda del signor Giuseppe Galli”, condannando, per l’effetto, il signor Nassim Mendil a pagare in favore del primo le somme di € 28.188,37 oltre I.V.A. come per legge - quale compenso professionale relativo alle Stagioni Sportive 2001/2002 e 2003/2004 -, nonché, di € 2.206,40 oltre c.p.a. ed I.V.A. - quale rimborso delle spese per il procedimento arbitrale – e di € 1.000,00 oltre c.p.a. ed I.V.A.- quale rimborso per le spese di rappresentanza e difesa del signor Giuseppe Galli -. Poiché il calciatore non dava esecuzione al predetto lodo, la Lega Professionisti Serie C, con lettera del 15.3.2004, invitava la Spezia Calcio 1906 S.r.l. – società nella quale, all’epoca dei fatti, militava il signor Nassim Mendil – “a trattenere dal compenso di competenza del tesserato” gli importi indicati nel predetto lodo. Detta società informava il calciatore di tale richiesta. Pertanto questo, con nota del 29.3.2004, comunicava alla Lega Professionisti Serie C, nonché, alla Commissione Agenti di Calciatori, di non “avere mai ricevuto alcuna comunicazione con riferimento alla esistenza di un procedimento arbitrale a proprio carico”, sostenendo, peraltro, la radicale nullità di una pronuncia emanata in “palese violazione del principio del contraddittorio”. Successivamente, il signor Nassim Mendil, con raccomandata spedita il 21.10.2004, inviava alla Federazione Italiana Giuoco Calcio l’istanza ex art. 27 dello Statuto Federale con la quale – esposti i fatti - chiedeva l’autorizzazione “a proporre tempestiva impugnazione dinanzi all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria avverso il lodo n. 33 s/s 2002/2003 pronunciato in data 16.12.2003 dalla Camera Arbitrale costituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. – Commissione Agenti di Calciatori”. Il segretario Generale della Federazione, Avv. Giancarlo Gentile, rispondeva – con nota del 3.11.2004, prot. n. 5.1708/MG/pa – “che le pronunce dei collegi arbitrali previsti dal Regolamento degli Agenti sono lodi rituali e come tali regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile”. Il signor Nassim Mendil impugnava, poi, il suddetto lodo innanzi alla Corte d’Appello di Roma, chiedendo la provvisoria sospensione del provvedimento. Nelle more il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, il calciatore Nassim Mendil, all’epoca dei fatti tesserato per la società Spezia Calcio, contestandogli la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali e allegato B) per l’Esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non aver eseguito il lodo arbitrale pronunciato il 16.12.2003. L’incolpato respingeva l’addebito, sostenendo di non avere mai ricevuto notizia della procedura arbitrale de qua e, pertanto, la Commissione, ritenutane la necessità ai fini del decidere, “invitava l’Ufficio Indagini … a svolgere approfondimenti in proposito”, risultati utili poiché dalla documentazione acquisita emergeva che la lettera di convocazione spedita al Mendil dalla Commissione Agenti di Calciatori era stata inviata il 30.7.2003, presso l’indirizzo della società Ascoli Calcio e, quindi, restituita al mittente. Pertanto, la Commissione Disciplinare adita, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 17/C del 31.8.2005, constatato che l’atto in argomento era stato comunicato al calciatore presso una società della quale non era all’epoca piú tesserato - risalendo la comunicazione al 30.7.2003 ed essendo cessato, come da censimento agli atti, il tesseramento del Mendil con l’Ascoli Calcio alla data del 30.6.2003 – e apprezzata “la circostanza dell’esperita impugnativa del lodo arbitrale in argomento avanti al Giudice ordinario, circostanza questa che conforta ulteriormente la tesi difensiva”, deliberava di “prosciogliere il calciatore Nassim Mendil”. Peraltro, il 7.4.2005, la cancelleria della sezione quarta della Corte d’Appello di Roma comunicava al difensore del signor Nassim Mendil l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del lodo arbitrale, emessa dal Giudice distrettuale. Successivamente, il Procuratore Federale, con atto del 24.5.2006, “letti gli atti relativi alla comunicazione del 10.3.2006 del Segretario della Commissione Agenti di Calciatori riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal calciatore Mendil Nassim, … tesserato per la società Ancona Calcio; rilevato che il calciatore anzidetto a seguito di lodo arbitrale pronunciato in data 16.12.2003 dalla Camera Arbitrale della F.I.G.C. (arbitrato n. 33S/S/2002/2003) era condannato al pagamento nei confronti dell’agente di calciatori sig. Giuseppe Galli, della somma di €. 28.188,37 oltre I.V.A. come per legge quale compenso professionale relativo alle Stagioni Sportive 2001/2002 e 2002/2003 e della somma € 206,40 oltre I.V.A. e c.a. quale rimborso delle spese per il procedimento arbitrale poste provvisoriamente a carico del signor Giuseppe Galli ed €. 1.000,00 oltre I.V.A. e c.a. per spese legali per la difesa in tale procedimento; accertato che lo stesso calciatore decorsi i termini di rito, non ha provveduto a dare esecuzione al citato lodo, comunicato alle parti in data 19.12.2003 con raccomandata A/R, nei termini regolamentari; rilevato, inoltre, che il signor Mendil Nassim ha impugnato il lodo suddetto presso la Corte di Appello di Roma, chiedendo la provvisoria sospensione del provvedimento, istanza rigettata in data 7.4.2005; considerato che non risulta concessa alcuna autorizzazione al signor Mendil Nassin ad adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti del signor Giuseppe Galli e che pertanto il predetto ha agito in violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 27, comma 4, dello statuto Federale”, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore suddetto “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto Federale in relazione all’art. 11 comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B, del Regolamento per l’esercizio dell’Attività di Agenti di Calciatori, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva”. La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 2 del 12.7.2006, dopo aver affermato che “nessuna rilevanza può essere attribuita alla corrispondenza intercorsa tra il Mendil e la F.I.G.C. (vedi missiva del 14.10.2004 e del 3.11.2004, allegate alla memoria difensiva) poiché l’art. 27, comma 4 dello Statuto Federale subordina la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Consiglio Federale che, nel caso di specie, manca, laddove evidentemente tale non può essere considerata la comunicazione della F.I.G.C., contenente una mera descrizione della natura dei lodi arbitrali” e “poiché tale condotta integra la violazione delle norme di cui agli artt. 27, comma 2 e 4 dello Statuto Federale”, affermava “la responsabilità del Mendil” con condanna di quest’ultimo “alla sanzione dell’inibizione per mesi sei e l’ammenda di € 1.000,00”. Avverso tale provvedimento, con ricorso del 18.7.2006, il signor Nassim Mendil proponeva appello alla Commissione d’Appello Federale, per sentire “revocare, annullare e privare di qualsivoglia efficacia l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti e, per l’effetto, prosciogliere il Nassim Mendil dagli addebiti contestati”, deducendo, a fondamento di tale domanda, preliminarmente la, pretesa, “consumata violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato riproposto un giudizio con … soggetti, petitum e causa petendi” identici a quelli del procedimento conclusosi con la decisione della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C – emessa nella seduta del 19.8.2005 - pubblicata nel Com. Uffi. n. 17/C del 31.8.2005. Il ricorrente denunciava, altresì, il difetto di competenza a giudicare della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, sostenendo, a fondamento di tale assunto, che “nel caso di specie il presunto illecito sarebbe stato consumato dall’agente, Nassim Mendil, nel dicembre 2003, epoca in cui il calciatore risultava tesserato per la società Spezia Calcio; pertanto; la contestata condotta improba deve intendersi circoscritta a tale limitato periodo, con l’ovvia conseguenza dell’attribuzione di competenza alla Commissione Disciplinare Lega Professionisti Serie C, in conformità del dettato normativo tempus regit actum”. Nel merito eccepiva che “la Federazione Italiana Giuoco Calcio rispondeva all’istanza inoltrata ex art. 27, 4 comma, del Regolamento Federale, specificando la natura civilistica del lodo arbitrale, sottintendendo, ovviamente, la non competenza a pronunciarsi in un istituto di cui ne disconosce l’ambito di appartenenza: è la stessa F.I.G.C. che ravvisa l’opportunità di concedere l’autorizzazione”. Il gravame è fondato e va accolto. Preliminarmente, deve essere osservato che non può trovare ingresso l’assunto della violazione del principio del bis in idem, proposto dalla difesa del signor Nassim Mendil, in quanto la Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, con il provvedimento impugnato ha condannato il calciatore in questione alla “sanzione dell’inibizione per mesi sei e l’ammenda di € 1.000,00”, per la violazione delle norme di cui agli artt. 27, comma 2 e 4 delle Statuto Federale”. Pertanto deve ritenersi che oggetto del decisum oggi appellato è unicamente la inosservanza delle norme statutarie innanzi citate e non dell’art. 1 C.G.S., già oggetto della pronuncia della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti Serie C. Non esiste, quindi, la pretesa violazione del bis in idem. Peraltro, tale circostanza risulta anche dall’atto di deferimento del Procuratore Federale, del 24.5.2006, dal quale emerge che il sig. Nassim Mendil veniva rimesso al giudizio della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C per le violazioni “di cui all’art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto Federale, anche in relazione all’art. 11 comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B, del Regolamento per l’esercizio dell’Attività di Agenti di Calciatori, per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva”. Del pari infondata è la eccepita incompetenza della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti in quanto, come questo ha puntualizzato, all’epoca della impugnazione del lodo arbitrale de quo dinanzi all’Autorità di Giurisdizione Ordinaria – oggetto del decisum della Commissione suddetta -, l’odierno appellante risultava essere tesserato con la società Salernitana Sport S.p.A. che, all’epoca, partecipava al Campionato di Serie B. Pertanto, nella fattispecie in esame, la Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti era competente a giudicare. Nel merito va rilevato che l’art. 27, comma 4, dello Statuto Federale afferma il principio secondo cui “il Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”. La norma, dunque, subordina la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria ad un provvedimento positivo ed espresso, ove ne ricorrano i presupposti “di opportunità”. Nella fattispecie de qua il calciatore Nassim Mendil ha richiesto espressamente alla F.I.G.C., con nota del 21.10.2004, detta autorizzazione per impugnare dinanzi all’AGO il lodo arbitrale n. 33 s/s 2002/2003 pronunciato in data 16.12.2003, sostenendo, a fondamento della propria richiesta, che “benché dalla lettura del Lodo si evinca che … siano state spedite” al ricorrente “la raccomandata contenente il ricorso proposto dal sig. Galli …, nonché l’ulteriore raccomandata contenente la convocazione delle parti in data 3.9.2003 …, tali raccomandate non risultano avere mai raggiunto il sig. Nassim Mendil … perché spedite presso indirizzi del tutto diversi da quello di residenza ovvero di domicilio” eletto dallo stesso, circostanza che rende il lodo “impugnabile … ai sensi dell’art. 829, 1° comma, n. 9”. Il Segretario Generale della F.I.G.C. ha risposto all’istanza dell’odierno appellante, con nota del 3.11.2004, con la quale ha testualmente affermato che “le pronunce dei collegi arbitrali previsti dal Regolamento degli Agenti sono lodi rituali e come tali regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile”. Benché, la nota del Segretario Generale della F.I.G.C. non contenesse una espressa autorizzazione a procedere, non appare dubbio – però - che la generica formulazione della risposta, che non fa cenno né ad un accoglimento della richiesta, né ad un rigetto della stessa, né ad una riserva del Consiglio Federale a provvedere, era tale da indurre in errore il calciatore ed il suo difensore, i quali hanno ritenuto che l’espressione” …e [i lodi arbitrali] come tali [sono] regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile”, volesse significare che l’unica via da seguire era quella di adire direttamente il Giudice Ordinario. Si tratta, quindi, di una fattispecie di “errore di fatto scusabile”, che induce la Commissione d’appello a ritenere che la contestata violazione non è stata volontaria o causata da una condotta contrassegnata da dolo o negligenza, ma è dipesa da una giustificabile, non corretta, lettura della risposta data dalla F.I.G.C. alla esplicita richiesta di autorizzazione ad adire il Giudice Ordinario. Per questi motivi, la C.A.F. accoglie l’appello come innanzi proposto dal Sig. Mendil Nassin e annulla l’impugnata delibera e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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