F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 6. APPELLO DEL SIG. PUDDU OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 42, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06
6. APPELLO DEL SIG. PUDDU OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 42, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)
La Commissione disciplinare presso il Settore tecnico della F.I.G.C. ha inflitto al Signor Puddu Omar la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006, avendo accertato che lo stesso, in violazione dell'art. 42, comma 2, del Regolamento della L.N.D. , aveva stipulato con la F.C. Monteponi Iglesias un accordo che prevedeva il pagamento di quanto a lui dovuto per l'attività di allenatore (premio di tesseramento annuale e rimborso spese) in dieci rate mensili. Contro la decisione ha proposto appello Omar Puddu, che ha chiesto la revoca del provvedimento o una riduzione della sanzione inflitta. La C.A.F. esaminati gli atti osserva: L'art. 29, comma 6, C.G.S. dispone che «i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili». L'appello del Signor Puddu Omar non adduce alcuna motivazione in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento sanzionatorio; l'appello è inoltre generico nella parte in cui viene richiesta una riduzione della sanzione, poiché non viene addotta alcuna ragione per cui, con riferimento alla fattispecie in esame, la sanzione sarebbe eccessiva o comunque non adeguata. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S., per genericità, l’appello come innanzi proposto dal Sig. Puddu Omar, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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