F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 7. APPELLO DEL SIG. MAURI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06
7. APPELLO DEL SIG. MAURI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha inflitto al signor Mauri Vincenzo la sanzione della squalifica fino al 31.1.2007, avendolo ritenuto responsabile della violazione degli artt. 37, comma 1, lett. Aa (rectius: 37, comma 1, lett. Ba) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2005/2006, in via di fatto, le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra della società Legnano Calcio, pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale. La Commissione disciplinare ha ritenuto provata la responsabilità del signor Mauri Vincenzo considerando:
- le dichiarazioni rese dallo stesso Mauri, il quale aveva affermato che «per l'atteggiamento remissivo dell'allenatore Spagnulo, formalmente responsabile della squadra, egli aveva sostanzialmente preso la guida della stessa in forza delle divergenze insorte tra lui, il preparatore tecnico e lo Spagnulo»;
- i resoconti di stampa che Mauri aveva dichiarato di non avere smentito perché riferivano sostanzialmente una situazione reale. Contro la decisione della Commissione Mauri Vincenzo ha proposto ricorso alla C.A.F., ai sensi dell'art. 33 C.G.S. e 36, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, deducendo:
a) l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dall'incolpato;
b) l'omessa valutazione degli elementi assunti dall'Ufficio indagini della F.I.G.C.;
c) l'omessa motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie indicate a confutazione dell'accusa. Il ricorso è fondato. Nessuna ammissione di responsabilità, neppure implicita, si rinviene infatti nelle dichiarazioni rese da Mauri, il quale si è limitato ad affermare di avere ricevuto soltanto delle specifiche deleghe da parte dell'effettivo responsabile tecnico Spagnulo, del quale in sostanza era il portavoce presso la squadra, specie nel corso delle partite, e presso la stampa. Inoltre, e ciò non è stato tenuto presente dalla Commissione disciplinare, l'Ufficio indagini non ha potuto compiere alcun accertamento diretto in ordine al comportamento dei due allenatori al fine di verificare se il Mauri avesse effettivamente svolto mansioni riservate ad un tecnico di categoria superiore (art. 38, comma 4 R.S.T.). Infine, le dichiarazioni rilasciate dai giocatori delle squadra sono tutte conformi nel senso che la funzione di allenatore effettivo era svolta da Spagnulo e non da Mauri. In sostanza l'assunto accusatorio non è confortato da elementi di prova tali da consentire un'affermazione di responsabilità dell'incolpato; le circostanze addotte – soprattutto consistenti nelle cronache sportive – assumono valore di elementi di sospetto, che, in mancanza di riscontri sicuri non possono assurgere alla dignità di prova. Il Mauri deve essere quindi prosciolto dalla incolpazione contestatagli. Al Mauri deve essere anche restituita la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F., accoglie l’appello come innanzi proposto dal Sig. Mauri Vincenzo e annulla l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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