F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 10. APPELLO DEL SIG. MARTON MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 3, REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELL’ART. 42 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DEL C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06
10. APPELLO DEL SIG. MARTON MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 3, REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELL’ART. 42 DEL REGOLAMENTO
DELLA L.N.D., IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DEL C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)
All’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, su segnalazione del Settore Tecnico, il Procuratore Federale, con atto del 16 Maggio 2006, deferiva il Sig. Michele Marton alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S., 35, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 42, comma 2, del Regolamento L.N.D., in relazione alle condotte ivi esplicitate e che, per brevità, si richiamano espressamente. La Commissione Disciplinare, ritenuta provata la responsabilità disciplinare, infliggeva al Marton la squalifica fino al 31.1.2007. Avverso questa decisione il Marton ha proposto rituale e tempestivo reclamo ex art. 33 C.G.S. eccependo l’infondatezza degli addebiti contestatigli e l’eccessiva entità della sanzione inflittagli per la violazione dell’art. 42, comma 2, del Regolamento L.N.D.. Osserva la C.A.F. che il ricorso è parzialmente fondato per le motivazioni di seguito enunciate. Infatti, è emerso dagli atti di indagine che il rapporto contrattuale tra il Marton e la Società di appartenenza Noventa Padovana era stato risolto in data 10.12.2003 non tanto per le di lui inadempienze bensì per il fatto che la Società non intendeva onorare le proprie obbligazioni di cui alla scrittura privata depositata in Lega. E’, altresì, emerso che il Marton, a tutela dei suoi diritti, a distanza di ben 14 mesi dalla interruzione del rapporto contrattuale ed in assenza di qualsivoglia doglianza della società circa il suo pregresso comportamento, aveva, in data 8.2.2005, adito il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. perché gli fossero liquidate le sue spettanze indicate in € 2.169,12. Il Collegio Arbitrale, con decisione 14.5.2006, pubblicata sul Com.Uff. n° 6 stagione sportiva 2004/2005, in accoglimento dell’istanza proposta faceva obbligo alla A.C. Noventa Padovana di corrispondere al Marton la somma di € 2.169,12, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2003/2004, oltre € 14,00 per interessi maturati ed interessi legali all’effettivo soddisfo. Ora è che la società, con lettera dell’1.3.2005, successiva quindi al provvedimento della vertenza economica, asseriva di avere sospeso il pagamento degli emolumenti dovuti al Marton per comportamenti scorretti del tecnico, allegando a supporto una lettera datata 23.4.2004, priva di data certa, contenente le contestazioni genericamente attribuite al Marton, tre dichiarazioni apparentemente sottoscritte dal calciatori, precompilate e prive di data certa, a conferma degli addebiti mossi ed un trafiletto di cronaca locale che asseriva che il Marton, per la stagione sportiva 2004/2005, era l’allenatore della Società Mira. Ciò premesso ritiene la C.A.F. che la documentazione sovra indicata sia da ritenersi del tutto inattendibile e con contenuti non veritieri, essendo la stessa, all’evidenza, frutto di rancore e di ritorsione determinati dalla legittima e giustificata iniziativa del Marton che aveva promosso la vertenza arbitrale. Le motivazioni addotte dal ricorrente, del tutto logiche ed esaustive, sono assolutamente
condivisibili limitatamente alla contestata violazione dell’art. 35, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed esimono questa C.A.F. da ulteriori argomentazioni sul punto. Del tutto fondata, invece, è l’incolpazione connessa alla violazione dell’art. 42, comma 2, del Regolamento L.N.D. che, d’altra parte, lo stesso odierno ricorrente ha riconosciuto davanti alla Commissione Desciplinare pur attribuendo il fatto a mera irregolarità. La proposizione difensiva, peraltro, non è accoglibile per l’evidente fondamento dell’addebito disciplinare mosso al Marton. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto, riduce a tutto il 30.9.2006 la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Marton Michele. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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