F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 11. APPELLO DELL’A.S.D. MANZANESE AVVERSO LA REIEZIONE DELL’APPELLO PROPOSTO CONTRO L’A.S.D. CUSSIGNACCCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE MEROI MICHELE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 25/D del 5.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06
11. APPELLO DELL’A.S.D. MANZANESE AVVERSO LA REIEZIONE DELL’APPELLO PROPOSTO CONTRO L’A.S.D. CUSSIGNACCCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE MEROI MICHELE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 25/D del 5.5.2006)
La società A.S. Manzanese proponeva appello alla Commissione d’Appello Federale, con atto spedito il 30.6.2006, avverso la decisione pubblicata, il 5.5.2006, nel Comunicato Ufficiale n. 25/D, con cui, la Commissione Vertenze Economiche aveva rigettato l’appello proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Premi di Preparazione, pubblicato nel Com. Ufficiale 18/E stagione sportiva 2005/2006, con cui, la suddetta società veniva condannata al pagamento del premio di preparazione alla società A.S. Cussignacco per il calciatore Michele Meroi. In particolare, la Commissione Vertenze Economiche motivava la propria decisione affermando che “la norma di riferimento individua … nella c.d. lettera liberatoria l’atto attraverso il quale si sostanzia la transazione tra le parti in ordine all’obbligo di corresponsione del premio di preparazione, stabilendo altresì che la sua efficacia è subordinata all’esistenza del visto di autenticità apposto dal Comitato”. Dopo aver sostenuto che “nel caso di specie, la dichiarazione datata 6.9.2002, con solo timbro e firma apparentemente della avente diritto A.S. Cussignacco, in quanto priva di alcun riferimento all’altro contraente dell’intesa transattiva, si presenta come una mera dichiarazione di intenti priva dei contenuti tipici di una transazione, di un atto cioè che documenta l’accordo raggiunto tra due parti interessate”, la Commissione decidente affermava che “al di là della singolarità di una dichiarazione liberatoria che - se
effettivamente vergata il 6.9.2002 – sarebbe stata rilasciata indipendentemente dall’evento che avrebbe avuto diritto al premio (il tesseramento del calciatore per l’A.S.D. Manzanese è intervenuto solo il 6.9.2003), resta il fatto che non risulta neppure indicato il soggetto con il quale l’intesa transattiva si sarebbe realizzata ed in cui favore sarebbe stato rilasciato il documento … per non tacere, poi, dell’insuperabile vizio formale rappresentato dalla mancanza del visto di autenticità del competente Comitato, requisito la cui mancanza impedisce di prendere in considerazione il documento, secondo l’espressa previsione dell’art. 96, 3° comma, N.O.I.F.”. La società A.S.D. Manganese priedeva alla Commissione d’Appello Federale il riconoscimento della “validità del documento sottoscritto dall’A.S.D. Cussignacco in data 6.9.2002 e nella stessa data preso in carico e custodito (in originale) dal Competente Comitato Provinciale della F.I.G.C. di Udine”, nonché, l’annullamento della sentenza impugnata deducendo a fondamento di dette domande che “considerata la consolidata prassi con la quale il Comitato Provinciale di Udine della F.I.G.C. acquisisce agli atti e li custodisce, si ritiene che la dichiarazione liberatoria sia legittima e valida evidenziandone la volontà della stessa società A.S.D. Cussignacco alla rinuncia del premio preparazione indipendentemente dalla Società con la quale il calciatore avesse contratto il successivo vincolo pluriennale”, peraltro, “la circostanza” sarebbe “suffragata anche dalla mancanza dei dati relativi all’altro contraente”. La Commissione adita affermava che “la dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione invocata dalla reclamante A.S.D. Manzanese è priva dei requisiti di validità contemplati dall’art. 96 N.O.I.F., e ciò sotto il profilo sia formale che sostanziale”, in particolare “la norma di riferimento individua … nella c.d. lettera liberatoria l’atto attraverso il quale si sostanzia la transazione tra le parti in ordine all’obbligo di corresponsione del premio di preparazione, stabilendo altresì che la sua efficacia è subordinata all’esistenza del visto di autenticità apposto dal Comitato”. La Commissione giudicante ha, altresì, aggiunto che “nel caso di specie, la dichiarazione datata 6.9.2002, con solo timbro e firma apparentemente della avente diritto A.S. Cussignacco, in quanto priva di alcun riferimento all’altro contraente dell’intesa transattiva, si presenta come una mera dichiarazione di intenti priva dei contenuti tipici di una transazione, di un atto cioè che documenta l’accordo raggiunto tra due parti interessate”. “Ora” - prosegue la Commissione adita – “al di là della singolarità di una dichiarazione liberatoria che - se effettivamente vergata il 6.9.2002 - sarebbe stata rilasciata indipendentemente dall’evento che avrebbe avuto diritto al premio (il tesseramento del calciatore per l’A.S.D. Manzanese è intervenuto solo il 6.9.2003), resta il fatto che non risulta neppure indicato il soggetto con il quale l’intesa transattiva si sarebbe realizzata ed in cui favore sarebbe stato rilasciato il documento … per non tacere, poi, dell’insuperabile vizio formale rappresentato dalla mancanza del visto di autenticità del competente Comitato, requisito la cui mancanza impedisce di prendere in considerazione il documento, secondo l’espressa previsione dell’art. 96, 3° comma, N.O.I.F.”. Avverso tale decisione, la società A.S. Manganese proponeva appello alla Commissione d’Appello Federale con atto spedito il 30.6.2006 chiedendo il riconoscimento della “validità del documento sottoscritto dall’A.S.D. Cussignacco in data 6.9.2002 e nella stessa data preso in carico e custodito (in originale) dal Competente Comitato Provinciale della F.I.G.C. di Udine”, nonché, l’annullamento della sentenza impugnata. La società ricorrente sosteneva, a fondamento delle proprie domande, che “considerata la consolidata prassi con la quale il Comitato Provinciale di Udine della F.LG.C. acquisisce agli atti e li custodisce, si ritiene che la dichiarazione liberatoria sia legittima e valida evidenziandone la volontà della stessa società A.S.D. Cussignacco alla rinuncia del premio preparazione indipendentemente dalla società con la quale il calciatore avesse contratto il successivo vincolo pluriennale …. la circostanza è suffragata anche dalla mancanza dei dati relativi all’altro contraente”. Il gravame è infondato. L’art. 96, comma 3 N.O.I.F. sancisce che “se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione … contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche”. L’art. 45, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce, altresì, che “la Commissione [Vertenze Economiche] ha altresì competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza: a) in merito a controversie concernenti il premio di preparazione di cui all’art. 96, comma 3, delle N.O.I.F.”. Va rilevato, pertanto, il difetto di giurisdizione della Commissione d’Appello Federale nella fattispecie in questione. Per questi motivi, quindi, la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla società A.S. Manzanese e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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