F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 08/09/06 2. APPELLO DELL’A.S.D. REAL AIROLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLINARA/REAL AIROLA DEL 13.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 115 del 29.6.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 08/09/06
2. APPELLO DELL’A.S.D. REAL AIROLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLINARA/REAL AIROLA DEL 13.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 115 del 29.6.2006)
Negli ultimi minuti della partita Molinara/Real Airola di prima categoria, Girone C, Regione Campania disputatasi, peraltro, con toni piuttosto accesi come dimostrano dieci ammonizioni e ben sei espulsioni, scoppiava una furiosa rissa tra i calciatori delle due squadre, nella quale interveniva anche il signor Gianfranco Longo, accompagnatore della AC Molinara. Vista l’impossibilità di una prosecuzione regolare del gioco il Direttore di Gara ne decretava la fine anticipatamente ma, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva colpito con un violento calcio sullo scroto e con un pugno sulla spalla destra da due calciatori del Molinara ricevendo peraltro sputi ed insulti. Sulla base del copioso referto arbitrale il Giudice Sportivo infliggeva la perdita della gara per entrambe le squadre, l’ammenda a carico del Molinara per € 250,00, l’inibizione per il signor Gianfranco Longo (Molinara) fino al 12.11.2010, del calciatore Fulvio Botticella fino al 12.11.2008, di Enzo Ciarla e Nino Tretola fino al 12.2.2006 e Clemente Cesare, Daniele Di Costanzo e Davide Giglio per 4 giornate. Avverso la detta decisione proponevano reclamo alla Commissione Disciplinare sia la squadra del Molinara (per l’ammenda e la squalifica dei suoi calciatori), sia personalmente il calciatore Fulvio Botticella, sia la A.D.S. Real Airola che chiedeva la gara vinta a tavolino, l’annullamento delle squalifiche dei suoi calciatori ed in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni. Con delibera 19.12.2005 la Commissione Disciplinare respingeva immediatamente i reclami dei calciatori Giglio, Di Costanzo e Cesare (tutti del Real Airola) e sospendeva per il resto il giudizio, onde procedere a supplemento di istruttoria, previa trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini. Acquisita quindi ampia e dettagliata relazione dell’Ufficio Indagini contenente dieci verbali di interrogatorio e relative trascrizioni, con delibera 28.6.2006 (Com. Uff. n. 115 del 29.6.2006 Comitato Regionale Capanna), la Commissione Disciplinare rigettava tutti i reclami proposti conferendo specificamente tutte le sanzioni già dedotte dal Giudice Sportivo. Avverso il detto ultimo provvedimento proponeva reclamo alla C.A.F. solo la A.S.D. Real Airola. Argomentando l’omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della ontroversia, la parte reclamante tende in effetti ad un riesame dell’intera situazione di fatto, prospettando peraltro una realtà del tutto diversa dalle risultanze del referto arbitrale e del suo supplemento, che giusta il disposto dell’art. 31 C.G.S. costituiscono fonte privilegiata di prova. Il riesame dei fatti che hanno costituito oggetto delle due precedenti fasi processuali non possono essere oggetto di reclamo alla C.A.F., essendo ciò precluso dal chiaro disposto dell’art. 33 n. 1 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Real Airola di Aiola (Benevento), e dispone incamerarsi tassa reclamo.
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