F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 08/09/06 3. APPELLO DEL CALC. BORRELLI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 192 del 23.6.2006) 4. DELL’A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 RISPETTIVAMENTE INFLITTA AI CALCIATORI BITETTO FRANCESCO E GAROFALO VINCENZO E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE (Com. Uff. n. 192 del 23.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 08/09/06 3. APPELLO DEL CALC. BORRELLI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 192 del 23.6.2006) 4. DELL’A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 RISPETTIVAMENTE INFLITTA AI CALCIATORI BITETTO FRANCESCO E GAROFALO VINCENZO E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE (Com. Uff. n. 192 del 23.6.2006) Con decisione in data 23.6.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, accogliendo il deferimento del Procuratore Federale a carico dei calciatori Borrelli Antonio (tesserato in favore dell’A.S. San Paolo Bari), Bitetto Francesco e Garofalo Vincenzo (tesserati in favore dell’A.C. Monopoli s.r.l.) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e delle Società A.S. San Paolo Bari ed A.C. Monopoli s.r.l. per la violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., affermava la responsabilità di tutti i deferiti, deliberando la sanzione della squalifica di mesi quattro ai tre nominati calciatori e quella dell’ammenda rispettivamente di € 500,00 (cinquecento/00) e di € 3.000,00 (tremila/00) alla A.S. San Paolo Bari e all’A.C. Monopoli s.r.l.. La Commissione Disciplinare riteneva provato l’addebito (rivolto ai tesserati nonché alle Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva) di avere predisposto e rilasciato dichiarazioni testimoniali mendaci nell’ambito di altro procedimento – pendente innanzi alla medesima Commissione Disciplinare e relativo alla squalifica del calciatore Parente Pietro (in forza dell’A.C. Monopoli s.r.l.) – finalizzate ad ottenere la revoca della sanzione inflitta a quest’ultimo (squalificato per tre gare effettive dal Giudice Sportivo per avere colpito con uno sputo al volto il calciatore Borrelli Antonio, portiere avversario, al termine dell’incontro San Paolo Bari – Monopoli, svoltosi a Trani il 25.9.2005). Osservava la Commissione che la falsità del dichiarato (secondo cui altri, e cioè il Garofalo, e non il Parente, sarebbe stato l’autore del fatto) si traeva sia dal tenore del rapporto (con relativo supplemento) dell’assistente arbitrale, sia dalle stesse immagini del DVD prodotto dal Monopoli, sia dalla sostanziale ammissione dell’addebito da parte del Borrelli, che aveva riconosciuto di aver firmato una dichiarazione liberatoria per il Parente, redatta da alcuni dirigenti del Monopoli e da questi sottopostagli, non avendo egli in realtà visto chi fosse l’autore dello sputo che lo aveva attinto; aggiungendosi in motivazione che tutte le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla Società appartenevano alla stessa mano ed erano contenute in una sorta di modulo provvisto di qualche spazio in bianco poi riempito dal sottoscrittore. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto impugnazione, con distinti reclami, il tesserato Borrelli Antonio e l’A.C. Monopoli s.r.l.. Il primo essenzialmente si duole della “eccessività e spropositatezza” della sanzione comminata, in relazione alla effettiva consistenza del fatto ascritto ed alla mancata considerazione di alcune circostanze attenuanti (essenzialmente connesse alla sua condotta collaborativa ed alla mancanza di dolo del mendacio), sollecitando una “congrua e sensibile” riduzione della sanzione medesima. La Società ricorrente articola da parte sua varie doglianze, tutte incentrate sulla illogicità travisante che contrassegnerebbe la motivazione della decisione impugnata, ove, in sostanza, in modo assolutamente improprio, si conferisce la assai negativa connotazione di “mendacio” al contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite solo perché – si assume – esse sono contraddette dalla prova privilegiata costituita dagli atti ufficiali di gara, ma senza che nel corso del procedimento se ne fosse mai riscontrata la non veridicità storica e cioè il distacco rispetto al reale svolgimento del fatto, in effetti mai accertato. Doveva poi considerarsi che i due tesserati Bitetto e Garofalo avevano riferito la loro soggettiva percezione dell’accaduto, essendo stata la loro versione confermata dalle ulteriori dichiarazioni prodotte, rese dall’Ispettore di Polizia Sinigagliese e dei due Assistenti sanitari presenti. A tale stregua, la decisione della Commissione Disciplinare – si conclude sul punto – deve essere “annullata e riformata”, con proscioglimento dei due calciatori e di essa Società da ogni addebito. Si deduce da ultimo, in via subordinata, l’eccessività abnorme della sanzione irrogata, specie ove confrontata con quella applicata alla Società del San Paolo Bari. All’udienza C.A.F. del 7.9.2006 veniva disposta la riunione dei ricorsi, attesa la corrispondenza della materia processuale da cui scaturiscono, e le parti, presenti in persona dei rispettivi difensori, ribadivano le conclusioni appena anticipate. Ritiene questa Commissione che il reclamo proposto dal tesserato Borrelli Antonio sia fondato e debba trovare accoglimento, apparendo condivisibile che il suo atteggiamento processuale, ispirato a lealtà e correttezza, debba essere apprezzato in termini di maggiore benevolenza e comprensione, e comportare, quindi, più mite punizione. L’incolpato ha invero riconosciuto, sin dalle prime cure, la non veridicità di quanto pure sottoscritto al fine di scagionare il calciatore Parente (più sopra menzionato), non avendo egli in effetti individuato l’autore del gesto offensivo nei suoi confronti; affermando – senza elementi di inverosimiglianza – di essersi prestato alla sottoscrizione del testo di una dichiarazione, già predisposta da alcuni dirigenti del Monopoli, cedendo alle sollecitazioni di questi, anche perché indotto effettivamente a ritenere, dalla sicurezza dai medesimi ostentata, che effettivamente non il signor Parente, ma altro calciatore del Monopoli (il Garofalo Vincenzo) fosse il responsabile del gesto medesimo. Né può essere sottaciuto che i chiarimenti forniti dal Borrelli abbiano consentito di fare maggiore luce in ordine alla complessività dei fatti di cui in incolpazione, offrendo elementi assai significativi di valutazione anche in ordine alla posizione della stessa ricorrente A.C. Monopoli. Per tali considerazioni la CAF delibera di ridurre al periodo di un mese la squalifica irrogata al Borrelli Antonio. Privo di fondatezza appare invece il reclamo avanzato dall’A.C. Monopoli s.r.l.. Va premesso che l’ammissibilità di tale impugnazione, quanto alle posizioni dei due tesserati Bitetto e Garofano, non può porsi in discussione (contrariamente a quanto rilevato in udienza dal Procuratore Federale), dal momento che la società impugnante – chiamata a rispondere della condotta dei due calciatori a titolo di responsabilità oggettiva – appare portatrice di un interesse a ricorrere che investe direttamente le posizioni medesime, la valutazione delle quali si pone come pregiudiziale e condizionante rispetto al vaglio della sua stessa responsabilità. Le doglianze avanzate risultano da parte loro già contraddette, nella sostanza, dai contenuti della decisone impugnata. Quest’ultima pone efficacemente - e tutt’altro che illogicamente – in evidenza come la qualificazione in termini di “mendacio” delle prove dichiarative addotte dalla Società derivasse essenzialmente, ed innanzitutto, dalla condotta osservata dalla Società medesima nei confronti del calciatore Borrelli, per come si è visto (alla luce delle inequivoche dichiarazioni dello stesso) indotto e convinto dai dirigenti dell’A.C. Monopoli a sottoscrivere una dichiarazione certamente non veritiera – e perciò del tutto correttamente definita dalla Commissione Disciplinare quale “mendace” – atteso che vi si riferivano, in termini di certezza di percezione, circostanze e fatti in realtà non appartenenti al patrimonio di conoscenza del soggetto dichiarante. Se così stanno le cose, non si può in questa sede non ribadire il giudizio di rilevante gravità del comportamento della A.C. Monopoli, i cui dirigenti, lungi dal limitarsi alla negativa del fatto ascritto, non si sono in effetti peritati dall’articolare artificiosamente strumenti probatori diretti a sostenere una ricostruzione fattuale alternativa e non corrispondente al vero, che – ed il profilo non può sfuggire – è stata studiatamente affidata alla fonte dichiarativa che potesse apparire la più attendibile ed, ad un tempo, la più convincente, quale il calciatore avversario Borrelli, e cioè la stessa vittima del gesto censurato. Ritiene la Commissione decidente che la accertata fraudolenza della strategia processuale praticata dall’ A.C. Monopoli non possa non riverberare i suoi effetti negativi sulla stessa valutazione delle ulteriori prove testimoniali prodotte dalla Società ricorrente (tutte, siccome già rilevato dalla decisione impugnata, accortamente approntate ed estese dalla medesima mano, e dunque governate da unica regia, chiaramente riconducibile alla Società stessa), non consentendo di conferire alle medesime né credito né attendibilità. Al riguardo va, del resto, anche aggiunto, che, in ogni caso, le risultanze della maggior parte delle dichiarazioni testimoniali in questione (come quella del calciatore Bitetto e degli stessi “assistenti sanitari”) risultano – in relazione ad un aspetto di primario rilievo logico nella ricostruzione dell’accaduto, quale le modalità di rientro negli spogliatoi del calciatore Parente, dopo l’infortunio occorsogli durante il secondo tempo – palesemente non veridiche alla luce delle immagini della stessa prova televisiva (pure introdotta dalla Società ricorrente), da cui si trae (siccome già posto in rilievo dalla Commissione Disciplinare in sede di decisione del reclamo presentato dall’A.C. Monopoli contro il provvedimento di squalifica del calciatore Parente adottato dal Giudice Sportivo) che il Parente, contrariamente a quanto affermato dal Bitetto e dagli “assistenti sanitari”, ebbe ad uscire dal campo con i propri mezzi e non già in lettiga: ad evidenziare una condizione fisica, dunque, certamente non compromessa al punto di impedirgli, siccome invece si assume in linea difensiva, di rientrare in campo a fine gara (allorché si consumò la condotta ingiuriosa e scorretta ai danni del Borrelli che gli è stata attribuita). Il ricorso dell’A.C. Monopoli S.r.l. deve perciò essere respinto anche in relazione al regime sanzionatorio adottato nei suoi confronti, risultando invero il medesimo tutt’altro che eccessivo e sproporzionato, ed apparendo anzi adeguatamente calibrato al rilevante disvalore di comportamenti osservati. Per questi motivi la C.A.F. riuniti i ricorsi nn. 3 e 4: - accoglie l’appello del Sig. Borrelli Antonio, ridetermina la sanzione inflitta nella squalifica per mesi tre e dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Monopoli S.r.l. di Monopoli (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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