F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 08/09/06 5. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DE MEGNI DINO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PISA E DELLA SOCIETÀ PISA CALCIO S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 2, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 393/C del 5.7.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 08/09/06
5. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DE MEGNI DINO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PISA E DELLA SOCIETÀ PISA CALCIO S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 2, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 393/C del 5.7.2006)
Il Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C n. 393/C del 5.7.2006 con la quale il signor Pino De Mengi, Direttore generale della società Pisa Calcio S.p.A., e la stessa società – quest’ultima a titolo di responsabilità diretta - erano stati prosciolti rispettivamente dalle incolpazioni di cui agli artt. 2, comma 4 e 1, comma 1 e 2 C.G.S. per aver sottoscritto il tesseramento del signor Toma Antonio e per avergli consentito di assumere la conduzione della prima squadra, pur non avendone la qualifica, al posto del signor Mariani Ferruccio (che dunque fungeva da prestanome). L’appello è stato basato sostanzialmente sul fatto che, secondo il Procuratore Federale, l’impugnata decisione si poneva in contrasto con la decisione della Commissione Disciplinare del Settore (C.. U. S. T. n. 152 del 16.6.2006) che, in relazione alle stesse vicende aveva sanzionato entrambi gli allenatori, il sig. Toma ed il signor Mariani considerando pienamente provati i fatti. L’appello non può essere accolto. La C.A.F., infatti, nella riunione del 4.9.2006 ha accolto i reclami proposti dal signor Toma e dal signor Mariani annullando nei loro confronti la predetta delibera della Commissione Disciplinare del Settore. Se dunque la C.A.F. non ha ravvisato a carico del Toma l’addebito di aver condotto la prima squadra in assenza della prescritta qualifica ed a carico del Mariani di aver svolto il ruolo di prestanome deve concludersi che correttamente l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha prosciolto il signor Pino De Megni, Direttore generale della società Pisa Calcio S.p.A., e la stessa società dal momento che le loro incolpazioni derivavano dagli stessi fatti ascritti ai primi. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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