F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 1. RECLAMO U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE IL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” AI SENSI DELL’ART. 99 N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE PERINI MARCO, ALLA CALCIO COMO S.R.L. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 1. RECLAMO U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE IL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” AI SENSI DELL’ART. 99 N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE PERINI MARCO, ALLA CALCIO COMO S.R.L. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.10.2006) L’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la quantificazione, a favore della beneficiaria Calcio Como S.r.l., del “premio di addestramento e formazione tecnica”, per intero art. 99 N.O.I.F., relativo al calciatore Perini Marco (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.10.2006). La reclamante contesta la corresponsione del premio, in quanto il suddetto calciatore risultava in precedenza tesserato per la Calcio Como S.p.A., società alla quale era stata revocata l’affiliazione (per effetto del fallimento dichiarato il precedente 22.12.2004) con Com. Uff. n. 3/A del 5.7.2005, con conseguente svincolo d’autorità dei calciatori (tra cui il Perini) come da Com. Uff. della Lega Professionisti Serie C n. 76 del 24.8.2005. La nuova Calcio Como S.r.l., presentava dapprima la relativa domanda di attribuzione del titolo sportivo, (che avrebbe consentito a quest’ultima di partecipare al Campionato di Serie C2), che veniva respinta dal Presidente Federale con Com. Uff. già citato. Successivamente, a seguito di domanda integrativa (tralasciando all’uopo il contenzioso instauratosi sia in sede sportiva che in sede di giurisdizione amministrativa), la nuova società Calcio Como S.r.l. veniva ammessa al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2005/2006 con assegnazione alla stessa dei calciatori giovani e giovani di serie, già tesserati con la fallita Calcio Como S.p.A. (delibera del Presidente Federale n. 54/PF del 23.8.2005). Nonostante quest’ultima delibera, il calciatore Perini Marco, così come precisato dalla Commissione Vertenze Economiche nella sua motivazione, veniva erroneamente inserito in quell’elenco dei calciatori svincolati di cui al Com. Uff. n. 76 del 24.8.2005 della Lega Professionisti Serie C. Orbene, la strada interpretativa percorsa dalla Commissione Vertenze Economiche appare certamente corretta nell’applicazione della normativa sportiva vigente, ma non tiene conto di due aspetti rilevanti, l’uno riguardante la normativa civilistica in tema di fallimento, l’altro riguardante il momento storico della formazione giuridica del contratto del calciatore con l’attuale società ricorrente. Infatti, partendo da quest’ultimo aspetto, il contratto tipo stipulato tra la società ricorrente ed il calciatore professionista risulta sottoscritto in data 23.8.2005, con decorrenza dallo stesso giorno dell’effetto della prestazione. Ebbene, seppur con il deposito presso la competente Lega (dagli atti risulterebbe la data del 25.8.2005) si formalizza e si definisce l’atto -contratto tipo, non si può non evidenziare come la citata Delibera del Presidente Federale risulta sottoscritta lo stesso giorno (23 Agosto) con efficacia dal giorno della pubblicazione. Talché, la contestualità e/o l’imminenza della sottoscrizione del contratto (e del relativo deposito) e della Delibera del Presidente Federale (e della relativa pubblicazione), può certamente comportare una giustificata sopravvenienza per una società calcistica (rectius: la ricorrente) che liberamente ed in perfetta buona fede decide di tesserare un calciatore esclusivamente per il suo status contrattuale di svincolato. Ed è appena il caso di ricordare la contestuale e/o imminente pubblicazione del Com. Uff. n. 76 del 24.8.2005 della Lega Professionisti Serie C, ove nell’elenco dei calciatori svincolati d’autorità risultava inserito il Perini Marco. Se la stessa Lega competente, proprio a causa della contestualità dei tempi, pubblicava un comunicato ufficiale (dei giocatori svincolati d’autorità) con una errata indicazione di un nominativo, che in quel momento poteva non essere più in regime di svincolo, dato il principio della prevalenza della delibera presidenziale (per ciò che rileva in questa sede) che assegnava alla nuova Società Calcio Como S.r.l. i calciatori giovani e giovani di serie, già tesserati con la fallita Calcio Como S.p.a., certamente non si può addebitare alcuna responsabilità e/o oneri aggiuntivi alla Società U.S. Pergocrema 1932, relativamente alla stipulazione del contratto tipo di cui sopra. Nell’occasione è la stessa ricorrente che fa presente, a maggior supporto dei propri motivi di gravame, di aver rivolto naturalmente (ovvero per prassi e/o consuetudine) la propria attenzione sulla pubblicazione del comunicato della Lega di appartenenza. Nello stesso tempo, non si può non valutare il carattere straordinario, nell’ipotesi che ci occupa, dell’emanazione di una Delibera Presidenziale di attribuzione del titolo sportivo ad una nuova Società (rispetto a quella dichiarata fallita alla quale era stata revocata l’affiliazione), con conseguente inopponibilità delle sopravvenienze passive. Infine, appare opportuno trattare quel primo aspetto richiamato in tema di fallimento, per la sua massima rilevanza giuridica. Infatti appare pacifico, per giurisprudenza consolidata, che l’intero patrimonio passivo ed attivo della società fallita deve ricadere nella stessa sfera del fallimento (esclusi i casi di rivendicazione, separazione o restituzione relativamente a diritti di terzi) e certamente, nel caso di specie, l’eventuale premio di preparazione dell’atleta, non può che riferirsi all’attività svolta dalla squadra calcistica (rectius: persona giuridica) sino alla data del dichiarato fallimento. Talché, seppur nella legittimità dell’accertamento del premio in discussione, non si può comprendere come una diversa persona giuridica, nel caso che ci occupa la Calcio Como S.r.l., possa vantare o pretendere un diritto appartenente alla sfera patrimoniale della diversa persona giuridica Calcio Como S.p.A. estinta per dichiarazione di fallimento. Appare chiaro che la Calcio Como S.r.l. non può essere individuata quale beneficiaria della destinazione di un diritto acquisito da una diversa persona giuridica. Orbene la tutela della Giustizia Sportiva riguarda Tutte le squadre affiliate nei limiti dell’ordinamento generale della giustizia ordinaria. In questo caso, non può rientrare nei poteri della Giustizia Sportiva attribuire diritti spettanti a soggetti giuridici certamente diversi; in caso contrario si potrebbe addirittura ipotizzare l’illecito relativo alla distrazione di beni e/o somme di danaro, e comunque determinare una illecita alterazione del patrimonio della società dichiarata fallita, a danno della massa dei creditori. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata e dichiara che nulla è dovuto dalla reclamante alla società Calcio Como S.r.l. per il tesseramento del calciatore Marco Perini. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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