F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 2. RECLAMO U.C. AVANEMETATO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVANEMETATO/ATLETICO SANTACROCESE DELL’11.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 2. RECLAMO U.C. AVANEMETATO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVANEMETATO/ATLETICO SANTACROCESE DELL’11.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006) L’Avanemetato A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana che con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006, in merito alla gara U.C. Avenemetato A.S.D./Atletico Santacroce, infliggeva la perdita della gara nei confronti della società ricorrente con il punteggio di 0/3, nonché una giornata di squalifica ai calciatori Giuliano Lotti e Edoardo Barsanti, l’inibizione dai terreni di gioco sino al 21.2.2007 all’accompagnatore ufficiale Gianpaolo Bigongiali e l’ammenda di € 150,00 alla società stessa. In particolare dette sanzioni venivano irrogate nei confronti della società ricorrente, in quanto la stessa avrebbe fatto partecipare, come iscritti in lista, i due sopra citati calciatori, in occasione della prima giornata di campionato, nonostante un residuo da scontare di un turno di squalifica pregressa. Nel caso di specie il primo motivo d’appello, certamente preliminare, riguarda l’eccezione di ritualità della notifica alla controparte della copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo in sede di Commissione Disciplinare. Orbene detta eccezione, sollevata dall’Avanemetato A.S.D., appare fondata in quanto non risulta notificato nulla alla odierna ricorrente in sede di procedimento avanti la Commissione Disciplinare: in particolare dalla copia dell’accettazione raccomandata spedita dall’A.C. Atletico Santacroce, in data 17.11.2006, risulta quale indirizzo del destinatario una via ed una città completamente diversi dal recapito ufficialmente trasmesso, ai fini della ricezione della corrispondenza, dall’A.S.D. Avanemetato al Comitato Regionale Toscano. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.C. Avanemetato di Avane di Vecchiano (Pisa), e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S. ripristinando il risultato conseguito sul campo di 3-0 nella gara sopra indicata.
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