F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 5. RECLAMO A.C.S. GIOVENTU’ SORANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONTECHIARI/GIOVENTÙ SORANA DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 53 dell’11.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 5. RECLAMO A.C.S. GIOVENTU’ SORANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONTECHIARI/GIOVENTÙ SORANA DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 53 dell’11.1.2007) La società A.C.S. Gioventù Sorana ha proposto ricorso avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare, di cui in epigrafe, che ha respinto il suo reclamo in merito alla irregolare posizione del calciatore Giovanni Tuzi nella gara Fontechiari-Gioventù Sorana, confermando il risultato acquisito sul campo di 4-0 a favore della società Fontechiari. Deduce in merito alla irregolare posizione del calciatore Giovanni Tuzi della società Fontechiari di avere consegnato al Tuzi, proprio tesserato, la lista di trasferimento l’ultimo giorno utile fissato dalla Federazione per il trasferimento ad altra squadra e precisamente il 14.11.2006 alle ore 19.30, di guisa che era da ritenersi impossibile che la lista fosse stata inoltrata nello stesso giorno, a mezzo del servizio postale, al competente Comitato Regionale. A riprova delle proprie argomentazioni ha prodotto la ricevuta della raccomandata e il plico con la timbratura manuale, contrassegnati dalla data del 14.11.2006, e il documento rilasciato dal sistema informatico del servizio Dove-Quando delle Poste Italiane che ha registrato i dati di tracciabilità della raccomandata come accettata dall’Ufficio Postale di Fontechiari il giorno 15.11.2006. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Il plico postale contenente la lista di trasferimento del calciatore Giovanni Tuzi, sulla base della documentazione acquisita agli atti, risulta inviato dall’Ufficio Postale di Fontechiari in data 14.11.2006. La ricevuta della raccomandata contenente il timbro la data e la firma dell’ufficiale postale costituisce infatti atto pubblico ai sensi dell’art. 476 C.P., data la sua specifica funzione documentatrice diretta a comprovare l’avvenuto espletamento del servizio. Tale ricevuta quindi non ha solo funzione certificativa, ma anche documentale di una situazione giuridica complessa e cioè della relazione fra il mittente e la pubblica amministrazione e fra questa e il destinatario. Ne consegue pertanto che la ricevuta della raccomandata, in forza della fede privilegiata di cui è fornita salvo l’accertamento in sede penale della falsità materiale del documento è l’unico atto idoneo a comprovare la data del trasferimento, che non può essere posta in discussione da certificazioni telematiche, prive di valore giuridico, con mere funzioni documentatrici dei dati di tracciabilità della raccomandata. Risulta quindi accertato che il trasferimento del calciatore Tuzi alla società Fontechiari è avvenuto, ai sensi dell’art. 39 comma 5 delle N.O.I.F., entro il termine fissato dalla F.I.G.C. per il trasferimento ad altra squadra. Ne consegue che il Tuzi era in posizione regolare al momento della disputa della gara Fontechiari/Gioventù Sorana del 17.12.2006. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C.S. Gioventù Sorana di Sora (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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