F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 9. RECLAMO G.S. PIZZOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. GREGORIO/PIZZOLI DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 39 del 18.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 9. RECLAMO G.S. PIZZOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. GREGORIO/PIZZOLI DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 39 del 18.1.2007) Con atto pervenuto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo in data 27.12.2006, la società G.S. Pizzoli ha proposto reclamo avverso l’esito della gara San Gregorio/Pizzoli del Campionato di II Categoria, Girone B, disputata il 17.12.2006, in quanto “nel Com. Uff. del 30.11.2006, il calciatore del San Gregorio Ruggeri Giuliano risultava diffidato. Nella gara Castello 2000/San Gregorio del 9.12.2006 il predetto calciatore subiva la 4a ammonizione, come risulta dal referto arbitrale rilasciato a fine gara, pertanto doveva essere squalificato per la gara successiva. Nel comunicato del 14.12.2006, invece, stranamente non risultava squalificato tanto da prendere parte alla gara successiva San Gregorio/Pizzoli del 17.12.2006. D’altra parte la mancata squalifica del calciatore di cui trattasi non può essere attribuita neanche ad errore materiale in quanto non risulta nessuna errata corrige relativa alla questione nell’ultimo comunicato del 21.12.2006”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 39 del 18.1.2007, ha respinto il reclamo, rilevando che la posizione del calciatore “nella gara oggetto di reclamo deve ritenersi regolare in quanto l’automatismo della sanzione avrebbe dovuto trovare applicazione solo nel caso in cui lo stesso calciatore fosse stato espulso nel corso della gara precedente a quella di cui si discute a prescindere dalla pubblicazione sul Com. Uff. della relativa squalifica. Non figurando, invece, il suo nominativo (anche se per errore dell’arbitro) tra quelli squalificati per recidività in ammonizione, la sua partecipazione alla gara del 17.12.2006 deve ritenersi regolare a prescindere dalla buona o cattiva fede con la quale ha agito la società S. Gregorio”. Avverso la menzionata decisione della Commissione Disciplinare la G.S. Pizzoli ha proposto appello a questa Corte, assumendone l’illegittimità, riferendosi alla condotta dell’arbitro della gara immediatamente precedente che la A.C. S. Gregorio aveva disputato, il quale aveva omesso di depositare il Lega la velina rilasciata a fine gara e non aveva compilato in maniera completa il rapporto di gara per motivi di lavoro, come da lui chiarito con nota del 9.1.2007. Ne sarebbe derivata la mancata conoscenza dell’ammonizione subita dal Ruggeri il quale, diffidato, avrebbe dovuto subire la sanzione della squalifica proprio in occasione della gara successiva contro il Pizzoli. Invocando, così, l’art. 12, comma 5, C.G.S., l’appellante ha chiesto alla C.A.F. di infliggere alla A.C. S. Gregorio la punizione sportiva della perdita della gara, con conseguente aggiudicazione del risultato a suo favore, ovvero, quantomeno, di disporre la ripetizione della gara medesima. All’udienza odierna la società ricorrente non è comparsa e, dunque, non sono stati aggiunti ulteriori elementi utili al convincimento della Corte. La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza della G.S. Pizzoli tendente ad ottenere la pronuncia della omologazione della gara contro la A.C. S. Gregorio, nel campionato di II categoria, girone B, del Comitato Regionale dell’Abruzzo, disputata il 17.12.2006, con il risultato di 0-3 a proprio favore, ovvero, in subordine, ad ottenere la pronuncia di ripetizione della gara medesima, per asserita utilizzazione – da parte della S. Gregorio – di calciatore squalificato. Il ricorso è infondato e dev’essere respinto. Le disposizioni federali in materia prevedono: - all’art. 14, comma 9, C.G.S., che “al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”; - all’art. 17, comma 2, C.G.S., che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Com. Uff., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 41, comma 2, del presente Codice”; - all’art. 17, comma 11, C.G.S., che “ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo Com. Uff.”. Dunque, deve intendersi comunque squalificato per la gara successiva solamente il tesserato espulso nella gara precedente a quella d’interesse, e non è questo il caso che ha riguardato il Ruggeri, calciatore della A.C. S. Gregorio, che nella gara contro la Castello 2000 era stato ammonito. Evidentemente, pertanto, il calciatore era da intendere non impiegabile in gara, per squalifica, esclusivamente con riferimento alla gara successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale che tale squalifica avesse sancito, per somma di ammonizioni e pendenza di diffida. Circostanza, quest’ultima, che non ha riguardato la gara disputata contro la ricorrente G.S. Pizzoli, benché per anomale circostanze – da quest’ultima riferite nell’appello – consistenti in un’asserita non corretta comunicazione dei provvedimenti disciplinari assunti dall’arbitro della gara tra la A.C. S. Gregorio e la Castello 2000. Tali circostanze, però, non possono riverberare sulla regolare partecipazione del Ruggeri alla gara avverso la stessa G.S. Pizzoli, in mancanza dell’emissione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento sanzionatorio, ma costituire - eventualmente e previ i necessari accertamenti istruttori – elementi sui quali fondare l’azione disciplinare nei confronti dei tesserati responsabili. In tale senso, peraltro, ha già provveduto la Commissione Disciplinare, nell’impugnata decisione, disponendo la rimessione degli atti all’Ufficio Indagini federale per quanto di competenza. Dalla pronuncia di reiezione dell’appello discende, altresì, che la Commissione disponga che la relativa tassa, versata dall’appellante, sia incamerata dalla Federazione. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla G.S. Pizzoli di Pizzoli (L’Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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