F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 2. RECLAMO POL. D. LIBERTAS CAPACI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS CAPACI/POL. D. PANORMUS DEL 16.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 23 dell’11.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 2. RECLAMO POL. D. LIBERTAS CAPACI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS CAPACI/POL. D. PANORMUS DEL 16.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 23 dell’11.1.2007) Con atto 18.1.2007 la Pol. D. Libertas Capaci ha proposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia (v. Com. Uff. n. 23 dell’11.1.2007) il quale, relativamente alla gara Allievi Regionali Libertas Capaci/Pol. D. Panormus del 16.12.2006, aveva dichiarato inammissibile il proposto appello per violazione dell’art. 29, comma 9, C.G.S.. Per una corretta comprensione della fattispecie occorre preliminarmente precisare che: 1) all’esito degli accadimenti verificatisi nel corso della su citata gara il Giudice Sportivo di 1° Grado (v. Com. Uff. n. 19 del 22.12.2006) aveva adottato, nei confronti di entrambe le società, i provvedimenti disciplinari che qui, per brevità, si intendono richiamati; 2) con atto del 5.1.2007 la Pol. D. Panormus proponeva appello al Giudice Sportivo di 2° Grado dolendosi in sostanza del fatto che con la decisione impugnata il Giudice Sportivo di 1° Grado aveva adottato sanzioni disciplinari più gravi rispetto a quelle inflitte alla Libertas Capaci; chiedeva, pertanto, l’annullamento nel merito o ridurre secondo equità la sanzione pecuniaria di € 200,00 e lo svolgimento delle “prossime” due gare interne a porte chiuse; 3) la Libertas Capaci controdeduceva richiedendo la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità del gravame per tardività dello stesso ex art, 42, comma 5, C.G.S.; 4) il Giudice Sportivo di 2° Grado (v. Com. Uff. n. 23 dell’11.1.2007) dichiarava inammissibile il gravame per violazione dell’art. 29, comma 5, C.G.S.. Osserva, a tal uopo, la C.A.F. che il Giudicante ha errato nell’applicazione della norma posto che, attesa la tardività del gravame, avrebbe dovuto richiamare il disposto di cui all’art. 42, comma 5, C.G.S. e tanto meno la Libertas Capaci, avendo l’appellante ricorso limitatamente alla entità dell’ammenda, era da considerare controinteressata. Ciò premesso osserva la C.A.F. che il gravame della Pol. D. Libertas Capaci, proposto con atto del 18.1.2007 è coperto da giudicato interno ed è, quindi, inammissibile ex art, 33, comma 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Pol. D. Libertas Capaci di Capaci (Palermo), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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