F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 7. RECLAMO A.S.D. UGC CURSI MELPI CASTR. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.C. NUOVA SPONGANO/U.G.S. CURSI MELPI CASTR. DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 dell’1.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 7. RECLAMO A.S.D. UGC CURSI MELPI CASTR. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.C. NUOVA SPONGANO/U.G.S. CURSI MELPI CASTR. DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 dell’1.2.2007) Con atto del 3.2.2007 la A.S.D. UGC Cursi Melpi Castr ha proposto gravame avverso la decisione (v. Com. Uff. n. 34 dell’1.2.2007) con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, in riferimento alla disputa della gara S.C. Nuova Spongano/UGC Cursi Melpi Castr del 17.12.2006, in accoglimento del reclamo proposto dalla S.C. Nuova Spongano aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a favore della reclamante. A motivo del proposto reclamo era stato evidenziato che il calciatore Portaluri Dario, in violazione dell’art. 34, comma 2, C.G.S., nella stessa giornata aveva partecipato ad altra gara del Campionato Allievi “Unione Grecia Calcio” – Poggiano. Osserva preliminarmente la C.A.F. che il caso di specie attiene all’ipotesi di irregolare svolgimento della gara disputata tra la S.C. Nuova Spongano e la A.S.D. UGC Cursi Melpi Castr, per il quale non è prevista la sanzione della punizione inflitta dalla Commissione Disciplinare. Sotto lo specifico profilo, la C.A.F., in applicazione dell’art. 12, comma 6, C.G.S. annulla la decisione appellata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia per quanto di sua competenza. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. UGC Cursi Melpi Castr. di Melpignano (Lecce), annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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