F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 3. RECLAMO A.S.D. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOJANO/CIVITAVECCHIESE DEL 19.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 18.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 3. RECLAMO A.S.D. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOJANO/CIVITAVECCHIESE DEL 19.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 18.1.2007) Nel corso della gara 19.11.2006 disputata a Bojano tra le squadre Bojano e Civitavecchiese, al 29’ del secondo tempo, il sig. Colalillo Mario dirigente addetto all’arbitro della squadra Bojano, colpiva con un calcio ad una gamba destra il calciatore Massimiliano Gravina della Civitavecchiese che, all’esito del descritto episodio, veniva sostituito ed in serata (ore 21,28) veniva visitato presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, che refertava: “Contusione al ginocchio destro con interessamento del collaterale interno”; prescriveva successiva consulenza ortopedica e formulava prognosi di 4 giorni salvo complicazioni. La Civitavecchiese presentava reclamo al Giudice Sportivo che lo respingeva con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 81 in data 13.12.2006 del Comitato Interregionale. Avverso il detto provvedimento reiettivo veniva proposto reclamo dalla Civitavecchiese e la Commissione Disciplinare lo accoglieva integralmente con provvedimento Com. Uff. n. 101 del 18.1.2007, infliggendo la perdita della gara ASD Bojano/U.S. Civitavecchiese con il punteggio 0-3 in danno ASD Bojano. Il detto ultimo provvedimento veniva gravato di reclamo innanzi alla C.A.F. da A.S.D. Bojano, che, fatta una premessa sulla proponibilità ed ammissibilità della dispiegata impugnazione, deduceva poi la falsa applicazione dell’art. 12 comma 1 C.G.S. operata dalla Commissione Disciplinare nel relativo provvedimento innanzi citato. Il reclamo proposto è senza dubbio ammissibile, ma non ritiene Codesta Commissione di condividerne le argomentazioni e statuirne la fondatezza. La circostanza che l’art. 14 C.G.S. preveda sanzioni specifiche a carico di dirigente, soci e tesserati, per violazione dello statuto, norme federali e ogni altra disposizione loro applicabile, non esclude che vi possa essere coeva responsabilità della società di appartenenza degli stessi, per colpa diretta, oggettiva o presunta ed a fronte di ciò l’irrogazione della sanzione intervenuta a carico dei dirigenti socio o tesserato non esaurisce la repressione della violazione posta in essere. Nella fattispecie, il comportamento violento e volontario di un dirigente della A.S.D. Bojano, ha privato per un apprezzabile lasso di tempo (17 minuti oltre recupero), la U.S. Civitavecchiese di un proprio calciatore costringendola alla sua sostituzione mentre, oltretutto, era in vantaggio. Il comportamento del signor Mario Colalillo oltre ad una sua responsabilità diretta (per la quale è stato sanzionato con separato provvedimento) ha indubbiamente generato una contemporanea responsabilità oggettiva della sua squadra di appartenenza che deve essere autonomamente sanzionata. E’ indubbio infatti che sia stato alterato il regolare svolgimento della gara e la circostanza sostanzierebbe la fattispecie di cui all’art. 12, comma 1 C.G.S., ma anche a voler superare il detto specifico disposto normativo, quando si sono verificati nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, l’art. 12 comma 4 demanda espressamente agli Organi di Giustizia Sportiva di valutare se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. Nell’esercizio di detti poteri, il richiamato comma 4, alla lett. b), prevede l’adozione della punizione sportiva della perdita della gara e la Commissione Disciplinare ha fatto buon governo dei suoi poteri infliggendo una sanzione edittale che Codesta Commissione ritiene di condividere pienamente. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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