F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 9. RECLAMO S. ANGELO CALCIO S.r.l. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA SANDONATESE/S. ANGELO CALCIO DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 dell’1.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 9. RECLAMO S. ANGELO CALCIO S.r.l. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA SANDONATESE/S. ANGELO CALCIO DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 dell’1.2.2007) Con ricorso spedito in data 5.2.2007 la S.r.l. S. Angelo Calcio proponeva appello avverso la decisione pronunciata, su reclamo della società Accademia Sandonatese, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia in data 1.2.2007 (Com. Uff. n. 28), come rettificata con provvedimento dell’8.2.2007 (Com. Uff. n. 29), con la quale il primo giudice rilevava la posizione irregolare dei calciatori Mariani e Moschitti tesserati per altra società, con la quale la Commissione Disciplinare aveva comminato la punizione della sconfitta per 0-3 nella gara contro la reclamante del 17.12.2006 ed inoltre una ammenda di € 250,00, la squalifica dei calciatori in posizione irregolare per una gara e l’inibizione del dirigente Matteo Moriconi a tutto l’1.3.2007. Il ricorso si fonda sulla tardività del reclamo introduttivo ed appare effettivamente fondato. Il reclamo si sarebbe dovuto proporre entro il termine di sette giorni dallo svolgimento della gara, mentre esso risulta proposto solo il 16.1.2007, quindi a circa un mese di distanza dalla gara cui si riferiva, pertanto ben oltre il termine fissato dalla norma. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S. Angelo Calcio S.r.l. di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 0 – 1 conseguito sul campo nella gara in epigrafe. Rimette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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