F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 3. RICORSO A.S.D. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. SETTIGNANESE/A.S.D. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO DEL 26.11.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 26 del 25.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 3. RICORSO A.S.D. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. SETTIGNANESE/A.S.D. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO DEL 26.11.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 26 del 25.1.2007) Con riferimento alla gara del 26.11.2006 tra l’U.S. Settignanese e l’A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio, valida per il Campionato Allievi Regionali, il Giudice Sportivo di 1° grado, su reclamo della prima società e sulla base di un supplemento di rapporto del Direttore di gara, disponeva la ripetizione della gara sopra indicata. Il successivo ricorso contro tale pronuncia, presentato dalla A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio, veniva respinto dal Giudice Sportivo di 2° grado con decisione del 12.1.2007, pubblicata Com. Uff. n. 26 del 25.1.2007. Avverso quest’ultima sentenza propone ora ricorso la parte soccombente lamentando che il predetto supplemento di rapporto arbitrale risultava privo di sottoscrizione e come tale costituirebbe un documento radicalmente nullo ed inoltre che la richiesta di chiarimenti cui esso aveva ottemperato non avrebbe trovato motivo per essere formulata, dal momento che gli atti di gara regolarmente redatti non avrebbero attestato alcun errore tecnico da parte dell’arbitro e sarebbero stati sufficienti per la decisione del reclamo. Il ricorso non merita accoglimento per nessuna delle due censure innanzi esposte. Quanto, infatti, alla prima, e cioè al rilievo che il supplemento di rapporto da parte dell’arbitro non sia stato firmato, osserva questa C.A.F. che si tratta di un motivo del tutto nuovo, in quanto non precedentemente fatto valere innanzi al giudice di primo grado, né soprattutto innanzi a quello di appello. Per tale ragione, esso non può trovare ingresso nell’attuale giudizio e va dichiarato inammissibile. Quanto alla seconda, è da rilevare che – come appare evidente dal riconoscimento dello stesso direttore di gara – non si è verificato nella specie alcun inesatto apprezzamento in merito ad un contestato o contestabile episodio di giuoco, ma, in relazione a fatti e comportamenti indubbi nella loro esistenza ed indiscutibili nel loro svolgimento, di una erronea identificazione ed applicazione della regola corrispondente. In questo senso del tutto correttamente ha operato il giudice di secondo grado, qualificando l’accaduto alla stregua di un errore tecnico, oltre tutto pacificamente ammesso come tale dallo stesso arbitro che lo ha commesso. Sicchè la relativa doglianza si rivela priva di fondamento. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio di Campi Bisenzio (Pisa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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