F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 4. RICORSO A.S.D. AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA AKRAGAS CALCIO/NISSA F.C. DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33 del 18.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 4. RICORSO A.S.D. AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA AKRAGAS CALCIO/NISSA F.C. DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33 del 18.1.2007) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 29.11.2006 il Giudice Sportivo, su reclamo del Nissa, ha inflitto all’Akragas Calcio, in relazione ai fatti verificatisi nel corso della gara fra dette compagini disputata in data 10.11.2006, ed in particolare per lo scoppio di un petardo nelle vicinanze del portiere del Nissa, la penalizzazione di punti tre in classifica, con diffida. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia l’A.S.D. Akragas Calcio, sostanzialmente lamentando l’erronea interpretazione ed il travisamento dei reali fatti da parte del Giudice Sportivo e chiedendo l’integrale annullamento del gravato provvedimento. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 18.1.2006, la Commissione Disciplinare adita, in parziale accoglimento del suddetto reclamo ed in riforma dell’impugnata delibera, ha annullato la sanzione inflitta prime cure alla reclamante, comminando alla stessa la più lieve sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. Avverso tale provvedimento l’A.S.D. Akragas Calcio ha proposto ulteriore gravame avanti a questa C.A.F., denunciando l’eccessività della misura della sanzione pecuniaria inflittale e chiedendo la riduzione della stessa. Il proposto reclamo non merita accoglimento. La misura della sanzione inflitta alla reclamante dalla Commissione Disciplinare appare infatti congrua e proporzionata alla gravità dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara, non essendo revocabile in dubbio che il lancio del petardo in questione, ancorché avvenuto in una zona non direttamente attigua al portiere del Nissa, e quindi non in grado di alterarne il potenziale atletico, debba comunque essere adeguatamente sanzionato, stante la sua indubbia pericolosità. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Akragas di Agrigento e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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