F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 5. RICORSO A.S.D. AUDACE BARI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. RONCO VINCENZO FINO AL 21.12.2011 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DEFINITIVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 29 del l’1.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 5. RICORSO A.S.D. AUDACE BARI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. RONCO VINCENZO FINO AL 21.12.2011 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DEFINITIVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 29 del l’1.2.2007) In data 7.2.2007, la società A.S.D. Audace Bari C/5, in persona del suo Presidente (signor Giuseppe Putignano) ha proposto reclamo a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 29.1.2007, pubblicata nel Com. Uff. n. 29 dell’1.2.2007. Con tale delibera si respingeva il reclamo presentato dalla medesima società relativamente alla gara del Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C/1 tra Audace Bari C/5 e Biancazzurro Fasano, svoltasi in data 16.12.2006, reclamo presentato avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore signor Ronco Vincenzo, inibito sino al 21.12.2011 con proposta di preclusione (Com. Uff. n. 22 del 21.12.2006). I reclamanti davanti a questa Commissione, lamentano ora che la decisione presa dalla Commissione Disciplinare non sia stata supportata da una approfondita indagine, si sia basata sul referto di una arbitro diverso da quello che ha riportato conseguenze fisiche della condotta del signor Ronco, abbia accolto una ricostruzione illogica della dinamica degli eventi di cui in causa. Rilevando come le suddette osservazioni non configurino motivi di reclamo presso questa Commissione avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, così come previsti dall’art. 33 comma 1 C.G.S., questa Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Audace Bari Calcio a 5 di Bari, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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