F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 7. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DELLA S.S. ROMULEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PRIORI FABIO FINO AL 19.3.2009 (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 30/C del 16.1.2007).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 7. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DELLA S.S. ROMULEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PRIORI FABIO FINO AL 19.3.2009 (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 30/C del 16.1.2007). La C.A.F. con delibera adottata nella riunione del 15.1.2007 pubblicata sul Com.Uff. n. 30/C del 16.1.2007 ha respinto l’appello delle Società Romulea avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica del 7.12.2006 che ha inflitto al calciatore Fabio Priori la sanzione della squalifica fino al 19.3.2009. Contro questa decisione (comunicata con lettera raccomandata in data 22.1.2007) ha proposto ricorso per revocazione la S.S. Romulea deducendo di non avere avuto comunicazione dell’udienza fissata per la trattazione del procedimento davanti alla C.A.F., nonostante la esplicita richiesta del suo rappresentante e del calciatore Fabio Priori di essere sentiti personalmente. All’odierna riunione, presenti le parti, il difensore ha illustrato i motivi di merito del reclamo. Il giudizio rescindente postulato con il ricorso per revocazione è ammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa C.A.F. l’omessa comunicazione, come nella specie, dell’udienza fissata per la trattazione del procedimento, costituisce errore interno della decisione adottata che legittima l’accoglimento della impugnazione per revocazione (conf. Com. Uff. n. 3/C del 21.7.2005). Passando all’esame del merito osserva la Commissione che il ricorso non può trovare accoglimento. Occorre in primo luogo rilevare che nella fattispecie non può trovare ingresso l’ipotesi avanzata dalla reclamante del ricorso a sanzioni alternative alla squalifica, posto che trattasi allo stato di figure normative che pur degne di riflessione non possono essere considerate in questa sede in quanto del tutto estranee al sistema sanzionatorio della Giustizia Sportiva. Nè d’altra parte, come sembra adombrare la ricorrente, la Corte Federale può sostituirsi al legislatore federale per integrare le norme dell’ordinamento sportivo nella parte in cui queste non prevedono strumenti alternativi finalizzati all’effettivo recupero del calciatore minore. Infine per quanto riguarda la misura della sanzione inflitta al calciatore Priori, questa Commissione non può non confermare il giudizio di eccezionale gravità dell’episodio, per la violenza dell’aggressione, accompagnata dal protrarsi dell’atteggiamento minaccioso, oltre lo stesso episodio cruento, che è bene sottolineare non ha prodotto ulteriori e più gravi conseguenze fisiche soltanto per l’intervento di un compagno di squadra che lo tratteneva. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di 2° Grado, che ha sostanzialmente ridotta la squalifica dal 30.10.2010 fino al 19.3.2009 è adeguata, sotto il duplice aspetto della sua funzione retributiva e della sua finalità di prevenzione, al grave e incivile episodio di violenza ed alla effettiva lesione del bene protetto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e lo respinge nel merito. Dispone incamerarsi la tassa relativa al ricorso per revocazione. Dispone, altresì, la restituzione della tassa reclamo riferita al reclamo del 14.12.2006.
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